Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21253 del 14/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21253
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI
MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS) in qualità di Impresa
designata per territorio alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime
della Strada in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio
dell’avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAGALDI RENATO, giusta mandato a margine del
controricorso per regolamento di competenza;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2142/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI, del
22/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
per la controricorrente è solo presente l’Avvocato Renato Magaldi;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO
Rosario Giovanni il quale non ammette alla discussione l’avvocato
della controricorrente, in quanto trattasi di regolamento di
competenza; si dà atto inoltre solo della presenza del suddetto
avvocato.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
1.- D.S.G. ha proposto tre motivi di ricorso per regolamento di competenza contro la sentenza n. 2142/2010 del Tribunale di Napoli che ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace si è dichiarato incompetente a decidere la causa di risarcimento danni da incidente stradale, da essa promossa contro la s.p.a. Assicurazioni Generali, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, competente dovendosi ritenere il GdP di Castellammare di Stabia od il GdP di Trieste.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 28, 38, 409, 416 e 428 cod. proc. civ., L. n. 102 del 2006, art. 3 sul rilievo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto tempestiva l’eccezione di incompetenza, sebbene essa sia stata sollevata con memoria depositata il 13.2.2008, solo cinque giorni prima dell’udienza di discussione fissata per il giorno 18.2.2008. Rileva che le cause relative ad incidenti stradali sono soggette al rito del lavoro, in base al quale le eccezioni di incompetenza debbono essere proposte con la memoria di costituzione in giudizio, che deve essere depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Con il secondo motivo eccepisce l’inammissibilità dell’eccezione per incompletezza, perchè non formulata con riferimento a tutti i criteri previsti dalla legge per l’individuazione della competenza territoriale.
Con il terzo motivo denuncia l’infondatezza dell’eccezione, poichè la società convenuta, pur avendo la sua sede in Trieste, dispone in Napoli di uno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio.
3.- Il Presidente della Corte di cassazione ha richiesto al pubblico ministero di depositare le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ed il Sostituto Procuratore generale, dott. MATERA Marcello, ha condiviso le motivazioni e la decisione del giudice di appello ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, sul rilievo che:
a) quanto al primo motivo, la norma che dispone l’applicabilità del rito del lavoro alle cause relative agli incidenti della circolazione stradale non si applica alle controversie di competenza del giudice di pace e non altera la ripartizione di competenza fra Tribunale e giudice di pace, come ha deciso Cass. civ. Sez. 3, 7 agosto 2008 n. 21418; sicchè l’eccezione di incompetenza poteva essere sollevata fino alla prima udienza, secondo le regole applicabili ai processi pendenti davanti al GdP:
b) quanto al secondo motivo, l’eccezione di incompetenza è stata compiutamente formulata con riferimento a tutti i possibili fori alternativi, di cui agli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.;
c) quanto al terzo motivo, l’eccezione di incompetenza è anche fondata, in considerazione del fatto che la ricorrente non ha dimostrato che presso la sede in Napoli della s.p.a. Assicurazioni Generali vi sia un rappresentante della società, autorizzato a stare in giudizio.
4.- Le conclusioni del pubblico ministero sono state comunicate ai difensori delle parti.
5.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo, il cui esame è pregiudiziale, è fondato e deve essere accolto.
La parte che sollevi eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che l’eccezione è fondata con riferimento a qualunque, possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui contesta la competenza. Ove sia convenuta una società per azioni, com’ è nella specie compagnia assicuratrice, per declinare la competenza con riferimento al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ., la società deve dimostrare non solo che la propria sede principale si trova altrove, ma anche che essa non ha alcuna sede secondaria, nè alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito. Nè la regola subisce eccezioni nel caso in cui la società assicuratrice sia convenuta in giudizio quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, come ha invece ritenuto la Corte di appello.
Anche in tal caso la società che eccepisca l’incompetenza è tenuta a dedurre e a dimostrare, contestualmente alla proposizione dell’eccezione, di non avere alcun rappresentante in luogo per la gestione del Fondo (circostanza, peraltro, che nella specie risulta non verosimile, tenuto conto che si tratta di una grande ed importante società di assicurazioni e di una piazza popolosa, importante e litigiosa come quella di Napoli).
In mancanza, l’eccezione di incompetenza è da ritenere incompleta ed inammissibile.
In accoglimento del ricorso ed in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato competente a conoscere della controversia il Tribunale di Napoli.
Considerata la novità della questione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara competente il Tribunale di Napoli.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011