Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21252 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12143/2014 proposto da:

N.S., C.M., considerati domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’Avvocato GANDOLFO BLANDO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 3,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FACCINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO STALLONE giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

CEFALU’, depositata il 15/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. N.S. e C.M. propongono ricorso per Cassazione, nei confronti dell’avvocato F.S., contro la sentenza del tribunale di Termini Imerese del 15 febbraio 2013, dopo che il relativo atto di appello era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. dalla Corte territoriale di Palermo (con ordinanza del 31 gennaio 2014, depositata il 10 febbraio 2014).

2. A sostegno del ricorso allegano 4 motivi; resiste con controricorso il F., N.S. e C.M. depositano memoria con la quale eccepiscono la inammissibilità del controricorso per invalidità della procura alle liti e della sua notificazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza di primo grado per mancata declaratoria di estinzione, non essendo stata la causa riassunta dalle parti dopo l’interruzione.

2. Con il secondo motivo deducono la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione alla insussistenza dell’estremo del cosiddetto eventus damni con riferimento all’atto dispositivo veicolato con l’atto rogato dal notaio A. l'(OMISSIS).

3. Con il terzo motivo deducono la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione alla insussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria con riferimento al negozio di cessione del credito.

4. Con il quarto ed ultimo motivo deducono la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione alla insussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria con riferimento al credito derivante dalla sentenza della Corte d’appello di Palermo.

5. Il ricorso è inammissibile per mancata indicazione dei motivi di appello sia nell’esposizione del fatto, sia nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione. “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per Cassazione…” (Sez. U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005, Rv. 583090; Massime precedenti Conformi: N. 7194 del 2000 Rv. 537054, N. 6502 del 2001 Rv. 546570, N. 317 del 2002 Rv. 551507, N. 6055 del 2003 Rv. 562211, N. 11126 del 2004 Rv. 573583, N. 18936 del 2004 Rv. 577277; Sez. 6-5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013, Rv. 625408); con specifico riferimento all’impugnazione ex art. 348 ter, “In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 c.p.c., sicchè la parte deve fornire l’indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile ex art. 348 bis, cod. proc. civ.” (sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2784 del 12/02/2015, Rv. 634388).

6. Nella specie, i ricorrenti non hanno riportato i motivi di appello, neppure per sintesi, ragion per cui il ricorso è inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, stesso art. 13, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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