Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21252 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) (già Nuova Tirrena SpA a

seguito di fusione per incorporazione e successivo mutamento della

ragione sociale) in persona del Direttore Legale Societario,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo

studio dell’avvocato GRANDINETTI ERNESTO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CASILINA 1803, presso lo studio dell’avvocato ONORATO

ROSSANO, rappresentato e difeso dall’avvocato TRAINA MAURIZIO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato SANITA’

RAINALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALLETTO DIEGO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1818/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

dell’1.10.09, depositata il 19/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il controricorrente ( R.G.) l’Avvocato Rainaldo

Sanità che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni che nulla osserva.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 20 giugno 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- La s.p.a. Groupama Assicurazioni, già s.p.a. Nuova Tirrena, propone due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1818/2009, notificata il 23 dicembre 2009, che ha in gran parte confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Sciacca, recante condanna di R.G. a risarcire a D.G.B. – assicurato con Groupama – i danni arrecatigli da una fresatrice agricola, condotta dal R..

Resistono con separati controricorsi il R. e il D.G..

2.- Il ricorso è inammissibile per la mancanza di procura speciale al difensore della ricorrente.

La dichiarazione contenente il conferimento dei poteri al difensore, redatta in calce al ricorso, si riferisce infatti a causa diversa da quella in oggetto. Essa attribuisce all’avv. Grandinetti l’incarico di resistere al ricorso proposto contro Groupama da certa M.R. P., in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta il 21 luglio-30 settembre 2009 e notificata il 9 novembre 2009.

Trattasi di attività, di parti e di sentenza, diverse da quella in oggetto.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

-Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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