Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21252 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24073-2012 proposto da:

BREPLAST SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI

14, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SICILIANO, rappresentato

e difeso dagli avvocati SALVATORE PAPA, ANTONELLA GIGLIO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

Nonchè da:

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA P.LE CLODIO 32,

presso lo studio dell’avvocato LIDIA CIABATTINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANDREA EUGENIO MARIO ROMANO;

– controricorrente incidentale –

contro

BREPLAST SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 68/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata l’08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la CTR della Lombardia, con la sentenza n. 68/06/12, depositata l’8/3/2012, ha accolto l’appello proposto da Equitalia Nord s.p.a., già Equitalia Esatri s.p.a., avverso la sentenza della CTP di Pavia, di accoglimento del ricorso proposto dalla Breplast s.p.a., avverso cartella di pagamento, per tassa di smaltimento rifiuti (TARSU), oltre accessori, relativa all’anno 2007, con cui l’Agente della riscossione recuperava, per conto di “ATO CT 3 Simeto Ambiente s.p.a.”, la complessiva somma di Euro 23.918,93, sostenendo la contribuente la inesistenza/nullità della notificazione dell’atto impugnato, il difetto di motivazione dello stesso, la non debenza della somma iscritta a ruolo, stante la natura dei rifiuti (speciali e pericolosi) prodotti, smaltiti a propria cura e spese per mezzo della società Blue Service Consulting;

che il giudice di appello ha motivato la decisione nel senso che la proposizione del ricorso, da parte della contribuente, ha l’effetto di sanare i vizi di notificazione della cartella di pagamento impugnata, e che l’Agente della riscossione non è tenuto al rispetto dell’obbligo della motivazione nei medesimi termini degli enti impositori, per cui, poichè la cartella esattoriale contiene il riferimento all’anno ed all’imposta dovuta, calcolata in base alla tariffa, oltre agli oneri accessori, la società Breplast è stata in tal modo posta in condizione di difendersi, come del resto confermato dall’impugnazione dalla medesima proposta;

che la contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, mentre l’intimata Equitalia Nord s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che con il motivo di ricorso la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., giacchè la CTR avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agente della riscossione, per difetto di interesse, stante il passaggio in giudicato del capo della sentenza della CTP, non specificamente impugnato, idoneo da solo a sorreggere la pronuncia di nullità della cartella di pagamento, e conclude formulando il seguente quesito di diritto (ancorchè non necessario attesa l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47): “Dica l’Ecc.ma Corte se configuri o meno la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., la condotta del giudice d’appello che pur avendo, implicitamente, ritenuto legittimo contraddittore l’agente della riscossione appellante, in una controversia riguardante una cartella di pagamento (rispetto alla quale veniva contestata anche la non debenza delle somme iscritte a ruolo) non abbia, tuttavia, rilevato ex officio l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., essendo stato lasciato intonso il capo della sentenza di primo grado col quale la CTP aveva pronunciato per la nullità della cartella di pagamento non essendo dovute le somme iscritte a ruolo, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.”;

che con il ricorso incidentale condizionato l’Agente della riscossione reitera la eccezione di difetto di legittimazione passiva, in relazione alle questioni concernenti il merito della pretesa impositiva, ed insiste, in caso di cassazione della sentenza impugnata, che venga dichiarato il proprio diritto a chiamare in causa dell’Ente impositore;

che il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, mentre il motivo di ricorso incidentale condizionato è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate; che la società ricorrente ha evocato in giudizio esclusivamente l’Agente della riscossione, pur avendo dedotto nel ricorso introduttivo l’esistenza di vizi riferibili anche alla pretesa tributaria, ed Equitalia Esatri s.p.a. ha chiesto di chiamare in causa l’Ufficio competente, ai sensi del citato D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e dell’art. 269 c.p.c., al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli di una eventuale condanna;

che, tuttavia, il giudice di prime cure ha ritenuto non necessaria l’estensione del contraddittorio alla ATO CT 3 Simeto Ambiente s.p.a., ed all’esito del giudizio ha accolto il ricorso della contribuente, rilevando il difetto di motivazione della cartella di pagamento notificata dall’Agente della riscossione, ed affermando “incidenter tantum” la sussistenza del diritto alla esenzione dal pagamento della TARSU per i rifiuti speciali smaltiti dalla società Breplast a proprie spese;

che l’Agente della riscossione ha appellato la decisione, in relazione al rilevato difetto di motivazione dell’atto impugnato, ha inoltre contestato la propria legittimazione passiva, in relazione al merito della pretesa impositiva, e quindi riproposto la subordinata – richiesta di essere autorizzato alla chiamata in causa di ATO CT 3 Simeto Ambiente s.p.a. (“autorizzare la chiamata in causa dell’Ente Impositore D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39”);

che, ciò doverosamente premesso, la ricorrente si duole della mancata declaratoria d’inammissibilità dell’appello proposto da Equitalia Nord s.p.a., per difetto di uno specifico motivo di gravame in ordine alla reiezione della istanza di chiamata in causa dell’Ente impositore, il quale, partecipando al giudizio, avrebbe potuto dispiegare le proprie difese in relazione al denunciato vizio sostanziale dell’atto impugnato (mancanza dei presupposti dell’imposta), al medesimo imputabile, e per la formazione del giudicato interno sul diritto della società contribuente all’esenzione dal tributo, non potendo l’Agente della riscossione, nell’ambito del rapporto con il contribuente, limitarsi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla titolarità in capo ad altri del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio;

che sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 112 del 1999, n. 112, art. 39 (cfr. precedentemente il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, asrt. 40), “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”;

che, dunque, l’Agente della riscossione, avendo una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 nella lite che traeva origine dalla notificazione della cartella di pagamento, non poteva fondatamente ritenersi chiamato a rispondere soltanto pei vizi afferenti tale atto della procedura di riscossione dell’imposta e, conseguentemente, non tenuto a dolersi della decisione del giudice di primo grado che non aveva soltanto escluso la necessità della partecipazione al giudizio dell’ente impositore, la ATO CT 3 Simeto Ambiente s.p.a., ma anche affermato, entrando nel merito della pretesa impositiva, la sussistenza del diritto alla esenzione dal pagamento della TARSU per i rifiuti speciali smaltiti dalla società Breplast a proprie spese, con argomentazioni tutt’altro che ultronee, sol perchè precedute dalla espressione “incidenter tantum”, avendo lo scopo di sorreggere la decisione favorevole alla contribuente e, dunque, produttive di effetti giuridici, come tali, suscettibili di specifica censura in sede d’appello;

che, pertanto, in conformità di un insegnamento assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla riforma della pronunzia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso in appello abbia esito positivo nella sua interezza, con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione, per cui è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè l’impugnazione debba essere respinta, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata (Cass. n. 4259/2015; n. 3386/2011; n. 13070/2007);

che, in conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, l’appello proposto l’Agente della riscossione avverso la sentenza della CTP di Pavia deve essere dichiarato inammissibile;

che lo sviluppo processuale della vicenda giustifica la compensazione della spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la impugnata sentenza e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’appello proposto dall’Agente della riscossione. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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