Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21252 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. II, 09/08/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 09/08/2019), n.21252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28332-2015 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO

SALVINI 2/A STUDIO PEDRETTI, presso lo studio dell’avvocato ANIELLO

ABBATE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI MATTERA, ARTURO

RIANNA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.R., D.F.L., D.F.M.G.,

M.A., domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione e rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO CUOMO e

STEFANO PETTORINO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1146/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 1146 del 6 marzo 2015 ha rigettato l’appello proposto da O.M. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia n. 309/2013 che aveva a sua volta rigettato la domanda dell’appellante, escludendo che però sussistesse la sua responsabilità ex art. 96 c.p.c.

I giudici di appello rilevavano che effettivamente l’attrice aveva già in precedenza fatto valere la pretesa all’accertamento della sua proprietà per la quota di 14/15 su di un fabbricato in (OMISSIS) alla via (OMISSIS) nei confronti dei convenuti (e precisamente di M.A. e di D.F.M., dante causa degli altri convenuti), ma che il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1691/2000, passata pacificamente in cosa giudicata, aveva rigettato tale domanda.

Ne derivava pertanto che l’efficacia del giudicato si estendeva anche nel presente giudizio, nel quale l’attrice, sempre sul presupposto della proprietà del bene per la predetta quota, chiedeva accertarsi anche la nullità del contratto di compravendita intervenuto tra la M. ed il coniuge D.F.M..

In tal senso il giudicato formatosi sul diritto di proprietà era preclusivo della possibilità di poter nuovamente ridiscutere della questione, ancorchè in occasione del giudizio definito con la formazione del giudicato non fosse controversa anche la questione circa la validità dell’atto di vendita.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso O.M. sulla base di un motivo.

Gli intimati resistono con controricorso.

2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e ss. e 2909 e ss. c.c., in relazione agli artt. 9,100 e 112 c.p.c. nonchè l’omesso esame di un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. A detta della ricorrente ha errato la Corte di merito nel ritenere che fosse precluso l’accertamento della nullità del contratto di vendita intervenuto tra i convenuti, sul presupposto della natura preclusiva del giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1691/2000, che aveva rigettato la domanda della stessa ricorrente di accertamento della proprietà della quota di 14/15 del bene oggetto di causa, domanda spiegata nei confronti degli stessi convenuti.

Si evidenzia che la causa petendi ed il petitum dei due giudizi erano differenti, in quanto nel procedimento successivamente instauratosi era richiesto anche di dichiarare la nullità ovvero l’inefficacia dell’atto traslativo, questione che esulava dal novero delle domande poste nel primo giudizio.

Inoltre, la soluzione del giudice di appello contrasta con il potere del giudice di rilevare anche d’ufficio la nullità del contratto, sacrificando in tal modo l’interesse ad agire della ricorrente.

3. Il motivo è infondato.

La soluzione alla quale sono pervenuti i giudici di appello risulta infatti conforme alla costante e risalente giurisprudenza di questa Corte in ordine all’efficacia del giudicato, essendosi anche di recente ribadito che (cfr. Cass. n. 11314/2018) qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (conf. Cass. n. 5478/2013; Cass. n. 10280/2000; Cass. n. 11365/2006).

Trattasi peraltro di principio, come correttamente sottolineato nella motivazione della sentenza gravata, che ha ricevuto l’avallo anche dalle Sezioni Unite che nella sentenza n. 13916/2006 hanno affermato che l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.

Tornando al caso in esame, è incontestato che il primo giudizio definito con sentenza avente efficacia di giudicato aveva negato l’esistenza del diritto di proprietà, sicchè la statuizione resa sul punto assume carattere vincolante tra le parti anche nel successivo giudizio nel quale sebbene si controverta anche della validità del contratto di vendita concluso tra i convenuti, la ratio che giustifica la dedotta nullità o inefficacia è legata all’assunto della impossibilità per i convenuti di poter disporre di un bene che in realtà era di proprietà dell’attrice.

L’accertamento connotato da definitività ed irretrattabilità del regime dominicale del bene non appare quindi suscettibile di potere essere posto in discussione nel presente giudizio, sebbene avente un petitum differente ed una causa petendi in parte più ampia, essendo l’accertamento della proprietà un presupposto logico – giuridico da verificare in vista della decisione circa la validità dell’atto negoziale impugnato.

Ne deriva che alcuna violazione risulta imputabile alla Corte distrettuale quanto alla previsione di cui all’art. 1421 c.c., in quanto la sentenza impugnata, lungi dal negare la possibilità di rilievo d’ufficio della nullità del contratto, si è piuttosto limitata a verificare che era corretto il rigetto della domanda operato da parte del Tribunale, non sussistendo il presupposto giustificativo della pretesa attorea, costituito dalla proprietà del bene in capo all’attrice, essendo ciò stato negato in maniera definitiva dal giudicato invocato dai convenuti.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti.

6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

Sommario

IntestazioneFattoP.Q.M.

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