Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21251 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21302-2012 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MIRMINA;

– ricorrente –

contro

L.T.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PAOLO GERMANO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIRACUSA;

– intimata –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIRACUSA, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, L.T.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 187/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SIRACUSA, depositata il 13/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la CTR della Sicilia, con la sentenza n. 187/16/12, depositata il 13/6/2012, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Serit Sicilia s.p.a., e respinto l’appello autonomamente proposto dall’Agenzia delle Entrate, poi al primo riunito, avverso la sentenza della CTP di Siracusa, che aveva accolto il ricorso di L.T.P. avverso diverse cartelle di pagamento, per imposte dirette e per iva relativa agli anni 2001, 2003, 2004 e 2005, basato sulla deduzione che gli atti impugnati (ruoli e cartelle esattoriali) non erano stati notificati al contribuente;

che la CTR ha motivato la propria decisione nel senso che Serit Sicilia s.p.a. non ha provveduto a depositare l’atto di appello nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita entro il prescritto termine di trenta giorni dalla proposizione del gravame, gravame conseguentemente inammissibile, e che l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate è infondato in quanto il contribuente ha contestato la validità della notificazione delle cartelle esattoriali, anche perchè effettuata tramite agenzia privata, e non da messo comunale o altro soggetto autorizzato, come imposto dalla legge, e che l’ente impositore non ha offerto adeguata prova delle notificazioni eseguite;

che Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Siracusa, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso incidentale, anch’esso affidato a due motivi, mentre il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo dell’impugnazione principale la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,comma 1, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, giacchè la CTR non ha considerato che due delle cartelle di pagamento (n. (OMISSIS)) sono state notificate a mezzo del servizio postale, com’è ricavabile dai timbri apposti agli avvisi di ricevimento delle stesse, allegati agli estratti di ruolo prodotti in copia conforme nel giudizio di primo grado, sicchè l’agenzia privata Consorzio Olimpo si è limitata a svolgere un’attività meramente esecutiva, estranea alla preparazione e predisposizione degli atti notificati, mentre le altre cartelle esattoriali sono state notificate “a mani” del contribuente;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e contraddittoria motivazione sulla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, portanti iscrizioni a ruolo effettuate dall’Amministrazione Finanziaria per imposte dirette ed iva, giacchè la CTR non ha considerato che le altre tre delle cartelle di pagamento (n. (OMISSIS)) sono state notificate a persona (figlio o moglie) convivente del destinatario, com’è desumibile dalle relate di notifica depositate in fotocopia, cartelle e quali quindi andavano esaminate distintamente rispetto a quelle notificate a mezzo dei servizio postale e consegnate “a mani” della moglie del contribuente;

che il ricorso principale proposto dall’ Agente della riscossione va dichiarato inammissibile;

che, invero, la CTR, decidendo sull’appello proposto dall’allora Serit Sicilia s.p.a., ha rilevato “ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 22 e 61” l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto “la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell’originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicchè, in difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, nè è sanabile per via della costituzione del convenuto.” (Cass. n. 16758/2006);

che, dunque” la riproposizione, da parte di Riscossione Sicilia s.p.a., di argomenti difensivi su questioni concernenti il merito della controversia introdotta dal contribuente con l’impugnazione delle cartelle di pagamento, deve ritenersi in questa sede preclusa dalla decisione assunta dalla CTR nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, sulla questione preliminare di rito sopra ricordata, che in parte qua non è stata fatta oggetto del ricorso per cassazione, ed è passata in giudicato, nè tantomeno è prospettabile la conversione del ricorso inammissibile, in un atto con quale si pretenda di intervenire nel giudizio di legittimità, per sostenere le ragioni dell’Agenzia delle Entrate, ora ricorrente incidentale, “riguardo all’appello autonomo proposto” da quest’ultima;

che, passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè il corredo motivazionale della impugnata sentenza non consente di comprendere le ragioni per cui la CTR, “a prescindere della validità della prova delle notifiche delle cartelle esattoriali, prodotte in fotocopia, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 43”, ha ritenuto applicabile tale disposizione, al pari del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonostante quanto in senso contrario allegato dall’Ufficio;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 5, e art. 112 c.p.c., giacchè la CTR non ha esaminato la questione concernente l’autonoma impugnabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d), del ruolo, questione dalla cui corretta soluzione sarebbe derivata l’inammissibilità, per tardività, dell’iniziativa giudiziaria del contribuente avverso le cartelle di pagamento;

che, invero, il contribuente assumeva nel ricorso introduttivo del giudizio di aver avuto notizia dei ruoli, e delle cartelle di pagamento, soltanto a seguito di una “comunicazione” del Comune di Priolo Gargallo, non avendo in precedenza ricevuto alcuna notificazione degli atti impugnati, e nell’impugnata sentenza la CTR ha ritenuto che l’ente impositore non abbia assolto l’onere della prova della rituale notifica degli atti impugnati;

che l’Agenzia delle Entrate si duole, sotto il profilo del vizio motivazionale, della decisione del Giudice di appello secondo il quale, “a prescindere dalla validità della prova delle notifiche delle cartelle esattoriali, prodotte in fotocopia, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 43”, le suddette notificazioni sono tutte affette da nullità “perchè effettuate da una agenzia privata e non da messo comunale o comunque autorizzato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60”, incombendo sull’Agente della riscossione e sull’Agenzia delle Entrate “l’onere di provare la regolarità della notifica” dei predetti atti;

che, anzitutto, va rilevato che per due delle cinque cartelle impugnate la notificazione è avvenuta a mezzo del servizio postale, a norma dell’art. 26, comma 1, seconda parte, mentre per le altre cartelle la notificazione è avvenuta a norma dell’art. 26, comma 1, prima parte, nelle forme ordinarie, e non mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;

che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per a riscossione di imposte o sanzioni amministrative, questa Corte ha affermato il principio secondo cui siffatta ” notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta” (Cass. n. 16949/2014);

che la riserva in via esclusiva che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 5, continua a mantenere a favore del “fornitore del servizio universale” (anche per ciò che concerne l’esecuzione di una notificazione con il ricorso alla “raccomandata con avviso di ricevimento” (in termini, Cass. n. 11095 del 2008), deve essere intesa come volta a garantire l’attestazione fidefacente della puntualità e regolarità della procedura di notifica, e perciò l’attestazione della puntuale consegna al destinatario del plico raccomandato, garanzia che non viene in alcun modo scalfita allorquando il plico raccomandato, inizialmente affidato ad una agenzia postale privata, sia da quest’ultima veicolato al “fornitore del servizio universale”, il quale provveda all’integrale esecuzione della procedura di spedizione, ed in particolare alla consegna del plico, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della data di avvenuta consegna, dal momento che in tal caso non si viola la regola dell’attribuzione esclusiva degli adempimenti necessari del procedimento di notificazione, tra questi ultimi non potendosi considerare compreso anche il diretto affidamento del plico dal mittente all’ufficio postale, affidamento al quale ben può provvedere un incaricato che agisca da tramite (Cass. n. 15347/2015);

che, peraltro, anche se non riguarda il caso in esame, giova ricordare il principio secondo cui ” la notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perchè in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio” (Cass. n. 911/2012); che, nella fattispecie in esame, le cartelle esattoriali furono notificate, a mezzo del servizio postale, con spedizione dall’Ufficio Postale di Catania, per cui è l’agente postale che ha provveduto alla consegna del plico, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento” della data e luogo di avvenuta consegna, e della persona consegnataria dell’atto notificato, mentre l’attività espletata dal “Consorzio Olimpo per conto di Serit Sicilia s.p.a.”, per le ragioni sopra esposte, non incide in alcun modo sulla legittimità del procedimento notificatorio in tale modo attuato;

che, in merito alla produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, questa Corte ha pure precisato che la prova al riguardo può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poichè la regola posta dall’art. 2719 c.c., per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass. n. 13439/2012);

che per quanto concerne le tre cartelle la cui notifica è avvenuta nelle forme ordinarie, e non a mezzo dell’invio di raccomandata, sostiene la contribuente – a torto – che l’Agente della Riscossione, o l’Agenzia delle Entrate, avrebbe dovuto produrre copia delle cartelle con la relazione di notifica e non soltanto la relazione di notifica, seppure corredata da un estratto di ruolo, in quanto ciò non consente di provare che la relata afferisca ad una determinata cartella anzichè ad un’altra;

che in merito alle modalità con cui si debba in tale ipotesi fornire la prova, questa Corte si è già espressa reiteratamente nel senso che non sussiste un onere, in capo al Concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, in quanto tale obbligo non discende dal richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,comma 4, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla “matrice” (la quale – come chiarito da Sez. 3, n. 10326/2014 – è ‘unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento);

che, pertanto, deve ritenersi ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, che il Concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (Cass. 23039/2016; n. 6395/2014);

che, com’è noto, “l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria” (Cass. n. 11141/2015e n. 11142/2015), precisamente, ” il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) e, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,comma 2, (Cass. n, 24235/2015, in motivazione), ed ancora, ” l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli” (Cass. n. 11111/2015 e n. 11142/2015 cit.);

che il secondo motivo del ricorso incidentale, invece, va disatteso perchè inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, in applicazione del principio secondo cui “il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Cass. n. 17049/2015);

che, per compiutezza d’indagine, è appena il caso di ricordare l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo” (Cass. n. 6610/2013 e S.U. n. 19704/15, che affronta la tematica dell’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo in caso di notifica invalida);

che, in conclusione, la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione non in linea con i principi di diritto sopra ricordati, segnatamente in punto di notificazione delle cartelle di pagamento oggetto di causa, e va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla medesima C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione;

che al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e in relazione al motivo accolto rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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