Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21251 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. II, 09/08/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 09/08/2019), n.21251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7503/2016 proposto da:

ACQUATECNO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

BISCIONE, 95, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CIRCI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMMA LOSITO,

ANTONELLA ALTIERI, DEBORA POLI CAPPELLI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE MOLFETTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CERULLI IRELLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

IMPRESA P.C. SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PELLEGRINO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI CMC DI RAVENNA, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO CANCRINI, che la rappresenta e difende

unitamente giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

SOCIETA’ ITALIANA DRAGAGGI SPA, C.A., PROCURA DELLA

REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TRANI, V.G.,

A.L., S.L., AU.NI. M.;

– intimati –

nonchè sul ricorso riunito 8306/2016 proposto da:

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI CMC DI RAVENNA, IMPRESA

P.C. SPA, ITALIANA DRAGAGGI SIDRA SPA, elettivamente domiciliate

in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato

ARTURO CANCRINI, che le rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GIOVANNI PELLEGRINO, VINCENZO DRESDA giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE MOLFETTA, ACQUATECNO SRL, IDROTEC SRL, C.A.,

PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE TRANI, V.G., A.L.,

S.L., AU.NI. M.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla difesa di Acquatecno S.r.l..

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Comune di Molfetta proponeva dinanzi al Tribunale di Trani istanza di accertamento tecnico preventivo ante causam ex art. 696 c.p.c., al fine di far verificare lo stato dei luoghi dell’appalto integrato concernente i lavori di completamento delle opere foranee e della costruzione del porto commerciale di (OMISSIS).

Il ricorso era notificato alle imprese facenti parte dell’ATI incaricato dell’esecuzione delle opere, ed il Presidente del Tribunale nominava il collegio peritale composto dagli ingg. A.L., Au.Ni. e S.L., assegnando il termine di gg. 120 per il deposito della relazione peritale.

Depositato l’elaborato tecnico, il Presidente del Tribunale di Trani con decreto del 19 gennaio 2016 liquidava il compenso nell’importo di Euro 277.096,53, ponendolo a carico di tutte le parti coinvolte nell’accertamento tecnico preventivo, ad esclusione del custode giudiziario, V.G., e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Per la cassazione di tale decreto propone ricorso la Acquatecno S.r.l. sulla base di un motivo, cui resistono con controricorso il Comune di Molfetta, la Impresa P.C. S.p.A. e la Cooperativa Muratori e Cementisti CMC di Ravenna, anche nella qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la P.C. S.p.A. e la Società Italiana Dragaggi S.p.a., restando invece intimate le altre parti.

La Cooperativa Muratori e Cementisti CMC di Ravenna, la P.C. S.p.A. e la Società Italiana Dragaggi S.p.a. hanno proposto autonomo ricorso sulla base di un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in risposta a tale ricorso.

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento. Con i motivi contenuti nei due ricorsi, entrambe le parti ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8.

Le censure si limitano a contestare la decisione del Tribunale unicamente nella parte in cui ha posto le spese della procedura di accertamento tecnico preventivo a carico delle parti del procedimento di ATP (con la sola eccezione della Procura della Repubblica e del custode giudiziario), non essendosi tenuto conto che si trattava di una consulenza esperita in sede di ATP.

Il motivo è fondato alla luce della costante giurisprudenza di legittimità.

In primo luogo si rileva che il proposto ricorso straordinario è ammissibile dal momento che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1690 del 2000 e Cass. n. 21888 del 2004) – ove venga adottata, in sede di accertamento tecnico preventivo, un’illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d’impugnazione, sicchè avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 (cfr. altresì Cass. n. 21756/2015; Cass. n. 2173/2013), e ciò senza che possa essere opposta la necessità del previo esperimento del procedimento di opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, che non potrebbe in alcun modo essere utilizzato al fine di contrastare l’individuazione compiuta dal giudice della liquidazione del soggetto a carico del quale l’onere economico venga posto in via anticipata.

Inoltre alla stregua della uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 12759 del 1993; Cass. n. 1690 del 2000; Cass. n. 15672 del 2005 e, da ultimo, Cass. n. 4156 del 2012), il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall’attore, che esula dalla funzione dell’accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito; pertanto, le spese dell’accertamento tecnico preventivo, dovranno essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente. Peraltro, la funzione dell’accertamento tecnico preventivo che si risolve, ordinariamente, nell’esigenza di preservare gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, e da poter far valere, in un eventuale (e successivo) giudizio di merito, esclude che nella fase relativa all’assunzione del mezzo di istruzione preventiva si instauri un procedimento di tipo contenzioso, all’esito del quale possa trovare applicazione la disciplina delle spese processuali contemplata dagli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deve, quindi, in accoglimento dei ricorsi, qualificato quello avanzato da CMC, P.C. S.p.A. e Società Italaina Dragaggi S.p.A. come incidentale, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 333 e 335 c.p.c., essere riconfermato il principio di diritto secondo cui il carico delle spese liquidate in tema di accertamento tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell’onere dell’anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive (ivi comprese quelle per l’esecuzione dell’A.T.P.), in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., all’esito dell’eventuale giudizio di merito che sia seguito.

Il provvedimento impugnato va cassato, limitatamente alla parte in cui pone il compenso dei C.T.U. nominati in sede di accertamento tecnico preventivo “a carico solidale delle parti”. Inoltre, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., affermandosi che nulla è dovuto per spese processuali dalla ricorrente principale e dai ricorrenti incidentali.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari della Acquatecno S.r.l..

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui pone le spese dell’accertamento tecnico preventivo in solido anche a carico della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali e, decidendo nel merito, pone dette spese, come liquidate dal giudice di merito, a carico delle sola parte richiedente l’A.T.P., Comune di Molfetta;

Condanna il Comune di Molfetta al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in favore della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali in Euro 5.700,00 cadauno, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 sui compensi, ed accessori di legge, con attribuzione per Acquatecno, agli avvocati Debora Poli Cappelli, Emma Losito, Antonella Altieri e Massimiliano Circi, dichiaratisi anticipatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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