Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21250 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Liliana – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19337/2014 proposto da:

D.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato BARBARA CATALDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PANTALEO ERNESTO BACILE giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G., G.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato ROSA ALBA

GRASSO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI GABELLONE

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

DITTA GI.GI.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1907/2014 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato PANTALEO BACILE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L.C. propone ricorso per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, depositata il 19 maggio 2014 che, a modifica della decisione di primo grado, ha accolto la domanda di risarcimento danni per l’importo di Euro 2.582,28 proposta nei suoi confronti da T.G. e G.M..

Resistono con controricorso T.G. e G.M..

La Ditta Gi.Gi. non presenta difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale in sede d’impugnazione ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevata da D.L.C., ritenendo che la nota di messa in mora dell'(OMISSIS), per i lavori realizzati dalla D.L. dal (OMISSIS), era idonea a interrompere il decorso della prescrizione nei confronti della proprietaria dell’immobile, mentre con riferimento alla posizione della ditta appaltatrice che era onere della committente girare ad essa la richiesta risarcitoria.

Il Tribunale ha ritenuto D.L.C. responsabile dei danni apportati all’appartamento degli attuali resistenti, condannandola al pagamento di Euro 2582,28.

2. Si esaminano congiuntamente il primo ed il terzo motivo di ricorso per la stretta connessione logico-giuridica che li lega e sono infondati.

3. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 1219 e 2947 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente sostiene che la raccomandata dell'(OMISSIS), inviatale da T.G. e G.M. non aveva alcuna efficacia di interruzione della prescrizione, perchè essa ricorrente era soggetto estraneo alla verificazione dei danni, mentre l’azione doveva essere proposta direttamente nei confronti della ditta Gi. che aveva eseguito i lavori.

Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1655 e 1669 c.c., in materia di appalto privato, dell’art. 2050 c.c. e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

4. La censura relativa alla valutazione della raccomandata dell'(OMISSIS), ritenuta dal giudice di appello interruttiva della prescrizione, è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto la ricorrente non riporta in ricorso il contenuto della raccomandata, la fase processuale in cui questa è stata esibita e la sede processuale dove questa Corte può rinvenirla ai fini dell’accertamento della fondatezza del motivo.

La dedotta violazione degli artt. 1655 e 1669 c.c., è inammissibile, sul rilievo che il giudice d’appello ha ritenuto che la prescrizione era stata interrotta solo nei confronti della proprietaria e non nei confronti dell’appaltatore, al quale la committente aveva l’onere di trasmettere la richiesta di risarcimento.

La motivazione relativa all’onere del committente di comunicazione all’appaltatore non è stata censurata e pertanto la dedotta violazione di legge non è congruente con la decisione adottata.

Inoltre la ricorrente, vittoriosa nel giudizio di primo grado, doveva indicare in ricorso il contenuto del suo atto di costituzione in appello con particolare riferimento alla riproposizione delle eccezioni e deduzioni in relazione alla responsabilità dell’appaltatore formulate in primo grado.

5. La censura di vizio di motivazione è inammissibile in quanto la sentenza è stata pubblicata dopo la introduzione del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 e la formulazione del motivo non corrisponde al nuovo modello legale di vizio di motivazione.

La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

6. Con il secondo motivo si denunzia error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio – violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost. e dell’art. 115 c.p.c..

7. Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello ha fatto riferimento per relazione al contenuto della c.t.u. che aveva accertato sia che i lavori eseguiti dalla ricorrente nell’immobile di sua proprietà avevano procurato danni all’immobile dei resistenti, sia l’entità degli stessi, di gran lunga superiore alla domanda formulata.

In tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. Cass. sent. n. 11482 del 3-6-2006.

La censura formulata dalla ricorrente non rispetta nessuno dei requisiti richiesti per una corretta deduzione del vizio.

8. Con il terzo motivo si denunzia la illegittimità della decisione sulle spese come conseguenza della nullità dell’impugnata sentenza.

Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di impugnazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso a condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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