Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21250 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. II, 05/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – est. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24179/2019 proposto da:

A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLA ROBOL, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. 3251/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.H., cittadino (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di essersi dovuto allontanare dal suo villaggio d’origine, prima. e dalla Nigeria, poi, per sfuggire a soggetti appartenenti alla setta degli (OMISSIS), intenzionati ad ucciderlo per essersi egli rifiutato, causa il proprio credo religioso, di aderire al loro gruppo. Aggiungeva di aver chiesto invano aiuto ad un suo zio, il quale, però. oltre a rifiutarglielo aveva, altresì, rivendicato alcune terre possedute dal padre, premono; che gli (OMISSIS) avevano ucciso un suo amico che gli aveva dato ospitalità a (OMISSIS); e che aveva motivo di temere, pertanto, sia gli (OMISSIS), sia lo zio, sia un ipotetico suo arresto per la morte dell’amico, di cui gli (OMISSIS) l’avrebbero incolpato.

Il Tribunale rigettava la domanda, giudicando inverosimile il racconto, che enfatizzava, ampliandolo, uno spettro di possibili cause di persecuzione slegate tra loro. Oltre a ciò, osservava che il tentato arruolamento forzato nella setta degli (OMISSIS) non trovava risconto nelle COI (acronimo di Country of origin information: n.d.r.), che segnalavano come estremamente rari tali casi, in quanto sostanzialmente limitati alle ipotesi in cui, per ragioni familiari o altra causa, il soggetto cooptato sia già a conoscenza di segreti o altre notizie riservate; situazione, questa, da escludere data la pressochè totale ignoranza di detta organizzazione. Non solo, ma le medesime fonti d’informazione segnalavano come elitaria l’appartenenza a tale setta, espressione di potere e di vantaggi finanziari.

Il Tribunale escludeva, quindi, anche la protezione sussidiaria, inclusa l’ipotesi di conflitto armato, giudicando non esistente nell’Edo State, regione di provenienza del richiedente, una situazione di violenza indiscriminata.

Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale riteneva che difettasse la vulnerabilità sia soggettiva (essendo giovane l’età del richiedente ed assenti sue problematiche di salute), sia oggettiva, non ravvisandosi in Nigeria, nonostante significative criticità, una situazione di emergenza umanitaria generalizzata.

Avverso detta pronuncia il richiedente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo deduce, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., e un errore di percezione, essendo stata basata la pronuncia impugnata su prove non esistenti. Parte ricorrente sostiene che le stesse fonti citate dal Tribunale segnalano come possibile l’affiliazione forzata di figli di membri della setta degli (OMISSIS), ove i genitori si siano impegnati ad affiliarli; e che, pertanto, il decreto impugnato si basa su di un errore di percezione che viola l’art. 115 c.p.c..

2. – Il secondo motivo lamenta, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e per la medesima ragione di cui sopra, l’omesso esame d’un fatto decisivo e discusso, lì dove il Tribunale avrebbe omesso di esaminare le informazioni che davano come possibile un’affiliazione forzosa.

3. – Col terzo mezzo è dedotta, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Il Tribunale ha disatteso la richiesta protezione, nonostante ne ricorressero le condizioni, poichè il dettagliato racconto del richiedente rendeva credibile la di lui affiliazione forzata alla setta degli (OMISSIS), con la conseguenza che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare correttamente il contenuto delle fonti qualificate di informazione.

4. – Il quarto motivo denuncia, sempre in rapporto dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Nell’escludere la ricorrenza di un pericolo di pena di morte o di trattamento disumano o degradante, il Tribunale non ha considerato che ai sensi dell’art. 5, lett. e) stesso D.Lgs. la minaccia di danno grave può provenire anche da soggetti non statuali, se contro la loro azione lo Stato non garantisce tutela.

5. – Col quinto motivo è allegata, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento. Secondo parte ricorrente, il Tribunale avrebbe ritenuto inesistente in Nigeria una situazione di violenza indiscriminata per conflitto armato, sulla base di un non correttamente assolto obbligo di cooperazione istruttoria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e). Cita, a sostegno, un rapporto del 2018 dell’Università degli studi di Roma tre, e precedenti di merito, da cui si ricaverebbe che l’intero territorio nigeriano sarebbe interessato da violenze di vario tipo.

6. – Il sesto motivo espone, in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, correlato alla possibilità di condanna a morte, di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti, consistente in ciò, che dati gli importanti agganci degli (OMISSIS) nelle forze di polizia e nella magistratura. non si può escludere che dell’uccisione dell’amico del richiedente ad opera di detta setta sia stato incolpato il richiedente.

7. – Col settimo motivo è dedotto, in base dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, l’omesso esame di un fatto decisivo, quale l’integrazione del ricorrente nella comunità italiana. essendo egli titolare di un alloggio e di un rapporto di lavoro.

8. – I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, sono manifestamente infondati.

In disparte che (i) un ipotetico errore “percettivo” sarebbe (ove si seguisse la prospettiva di parte ricorrente) causa di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e non già di ricorso per cassazione; che (ii) la violazione dell’art. 115 c.p.c., può concepirsi solo per il malgoverno delle regole sulla disponibilità delle prove, non già quale effetto del relativo apprezzamento (cfr. nn. 1229/19 e 27000/16); e che (iii) la veridicità delle dichiarazioni del richiedente è soggetta non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. n. 11925/20; limiti per i quali opera l’insegnamento di S.U. n. 8053/14, che ammette il sindacato di questa Corte solo allorchè la motivazione non raggiunga il minimo costituzionale esigibile); tutto ciò a parte, va osservato che i motivi schermano un’inammissibile richiesta di rivalutare il giudizio di fatto sulle informazioni relative al Paese d’origine. così come operato dal giudice di merito.

Quest’ultimo, nella specie, lungi da un’erronea lettura delle COI citate nel decreto, e poi riprese dal ricorrente nel primo motivo d’impugnazione, non ha affatto escluso che in casi estremamente rari vi possa essere affiliazione forzata alla setta degli (OMISSIS); ma ha riferito tale eventualità all’ipotesi in cui, per l’appartenenza di un familiare alla setta o per altra ragione, il soggetto cooptato sia venuto a conoscenza di segreti o notizie così riservate da rendere intollerabile il loro possesso da parte di estranei. Il che è del tutto in linea proprio con la citazione contenuta a pag. 9 del ricorso, e che parte ricorrente vorrebbe in contrasto col decreto del Tribunale. Il quale ha poi osservato, con apprezzamento non censurato nè, per le ragioni anzidette, censurabile in questa sede, che tuttavia nella specie era da escludersi ogni ipotesi di affiliazione forzata. attesa la pressochè totale ignoranza da parte del ricorrente della ridetta organizzazione.

9. – Il quarto ed il sesto motivo, pure da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

Insuperato il giudizio di non credibilità operato dal giudice di merito, è del pari travolta anche la possibilità di ipotizzare la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e h), che per essere di natura individualizzata quella credibilità del racconto presuppongono al pari dell’accertamento dello status di rifugiato.

10. – Pure il quinto mezzo è inammissibile.

Anche in tal caso la censura mira a sostituire all’apprezzamento di fatto operato del Tribunale quello caldeggiato dal ricorrente, per di più senza una previa esatta ricognizione dell’esatta portata dei concetti di violenza indiscriminata e di conflitto interno. Ad integrare i quali non basta una più o meno estesa insicurezza per atti di terrorismo o di criminalità di varia natura, ma occorre che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, raggiungano un grado di violenza talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (nn. 18306/19, 9090/19 e 13858/18, che a loro volta hanno fatto applicazione della sentenza della Corte di giustizia UE 30 gennaio 2014. in causa C-285/12).

Pertanto, la circostanza che in alcune regioni imperversi la violenza indiscriminata propria d’un conflitto interno o internazionale, non implica che per ciò solo e per ciò stesso tale situazione debba intendersi estesa all’intero Paese di provenienza del richiedente. E dunque resta insindacabile il giudizio di merito operato, nella specie, dal Tribunale. Quest’ultimo, nel richiamare il report EASO del 2017, ha evidenziato come la situazione di insicurezza, che pure riguarda l’Edo State (regione d’origine del richiedente), sia cagionata da criminalità sostanzialmente comune e prevalentemente indirizzata contro gli stranieri che lavorano per le compagnie petrolifere. Come pure è insindacabile il giudizio del Tribunale, tratto da report di Amnesty International, secondo cui nella maggioranza dei casi la perdita di controllo interno da parte dello Stato nigeriano si sia avuta soltanto con riferimento ad altre regioni (Borno, Yobe e Adamawa State).

11. – Il settimo mezzo è infondato, per due distinte ragioni.

La prima è che non vi è stata alcuna omissione d’esame da parte del Tribunale. il quale ha ritenuto che “la fattiva volontà di inserimento nel contesto sociale del paese ospitante effettuato nei mesi compresi tra la richiesta di protezione internazionale ed il suo rigetto non può sicuramente essere elemento da solo idoneo a giustificare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari non delineando di per se stesso nè una situazione di “vulnerabilità” nè la necessità di tutela di diritti umani fondamentali” (così, a pagg. 6-7 del decreto impugnato).

La seconda ragione è che l’omesso esame di fatti (principali o, come dedotto nella specie) secondari, in tanto può condurre all’annullamento della pronuncia impugnata, in quanto i fatti stessi siano (oltre che discussi dalle parti, anche) decisivi.

Tali non sono, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, quelli di cui parte ricorrente lamenta l’omesso esame, atteso che il solo svolgimento di un’attività lavorativa e il godimento di un alloggio in locazione esprimono la sopravvivenza nel Paese ospitante. Dunque, tali fatti secondari, se non dedotti nell’ambito di un contesto ulteriormente circostanziato, sono inidonei a dimostrare l’avvenuto radicamento del richiedente.

12. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, in base all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.

13. – Nulla per le spese, atteso che il controricorso del Ministero dell’Interno non presenta le caratteristiche minime di cui all’art. 370 c.p.c..

14. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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