Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2125 del 31/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 2125 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 6917-2007 proposto da:
SPV IEFFE DUE S.R.L. (c.f./p.i. 06685931005), e per
essa il procuratore speciale ITALFONDIARIO S.P.A.
(già Istituto Italiano di Credito Fondiario spa), in

Data pubblicazione: 31/01/2014

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 21,
2013
1911

presso l’avvocato STELLA MAURO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ROMANO VINCENZO, giusta procura
in calce al ricorso;

1

– ricorrente –

1

contro

CURATELA FALLIMENTO DELLA STOPPING S.A.S. DI UMBERTO
BARRELLA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 178/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott.
VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

D’APPELLO di NAPOLI;

4

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca Monte dei Paschi di Siena proponeva domanda di
insinuazione nel fallimento della s.a.s STOPPING di Barrella

mutuo fondiario stipulato con la società fallita ,chiedendo
l’ammissione in privilegio della complessiva somma di L.
226.920.214.
Il GD. non ammetteva il credito con la motivazione della
insufficienza della documentazione del credito.
Con ricorso depositato in data 29/6/99 , il Monte dei Paschi di
Siena. proponeva opposizione allo stato passivo insistendo per
l’ammissione del predetto credito.
Si costituiva la Curatela e ,preliminarmente, eccepiva
1 ‘inammissibilità in rito del ricorso per assenza di motivi e
l’infondatezza nel merito della pretesa azionata per violazione
della legge antiusura, nullità della clausola di pattuizione di
interessi indeterminati ,per capitalizzazione degli interessi
anatocistici.
Con sentenza del 17/12/2003, il Tribunale di Noia rigettava

Umberto per ottenere 1 ‘insinuazione del credito nascente da un

l’opposizione allo stato passivo, compensando le spese.
Avverso tale decisione proponeva appello la spa. Italfondiario,
nella propria qualità di mandataria della SPV IEFFE DUE srl

Natwest Bank che aveva acquistato i crediti dal Monte dei paschi
in forza di contratto del 2.8.98, deducendo che erroneamente il
Tribunale non aveva ritenuto provato il credito per cui vi era stata
domanda di insinuazione perché non era stata prodotta idonea
prova del versamento della somma mutuata attraverso la
dimostrazione dell’avvenuto completamento delle formalità di cui
al d.p.r. 7/76 ed in particolare dell’annotazione dell’avvenuta
erogazione della somma mutuata, laddove tale annotazione aveva
finalità pubblicistica, comunque produceva copia della suddetta
nota ed insisteva nel merito per l’ammissione del credito nella
misura specificata in prime cure per complessive L. 226.960.214.
Si costituiva la Curatela ,chiedendo disporsi c.t.u. per accertare
l’effettività delle somme erogate ,riproponendo le eccezioni
sollevate in prime cure relative alla nullità delle clausole in
materia di interessi superiori al tasso soglia, alla nullità delle

che, a sua volta, era cessionaria pro soluto dei crediti della

clausole determinative di interessi ultralegali e di interessi
anatocistici nonché alla vessatorietà degli stessi interessi pretesi
ex adverso.

inammissibile l’appello proposto dall’ l’Italfondiario nella
propria qualità di mandataria della SPV IEFFE DUE srl che a sua
volta era cessionaria pro soluto dei crediti della Natwest Bank che
avrebbe acquistato i crediti dal Monte dei paschi in forza di
contratto del 2.8.98, non essendo stato tale ultimo contratto
prodotto in giudizio . L’Italfondiario non avrebbe pertanto
provato la propria legittimazione all’impugnazione.
Avverso la detta decisione ricorre per cassazione l’Italfondiario
sulla base di un motivo cui non resiste con controricorso la
Curatela.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’Italfondiario contesta la sentenza
impugnata asserendo di avere prodotto in giudizio tutta la
documentazione necessaria per provare la propria legittimazione.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 178/06, dichiarava

Deduce anzitutto che la domanda di insinuazione al passivo era
stata correttamente presentata dal Monte dei Paschi perché solo
pochi giorni dopo aveva ceduto i propri crediti a Natwest.

una cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art 58 t.u. bancario e
della legge 130/99 sulla cartolarizzazione dei crediti per cui
occorreva dare notizia della avvenuta cessione sulla GAZZETTA
UFFICALE e detto adempimento aveva prodotto effetti di cui
all’art 1264 c.c nei confronti dei debitori ceduti.
Nel caso di specie risulterebbe infatti dalla GU del 20.8.98
l’acquisto dei crediti del Monte dei Paschi da parte della National
Westminster Bank e dalla GU del 29.12.01 le successiva cessione
da tale ultima banca alla SPV IEFFE DUE srl .
Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha rilevato che la GU del 20.8.98 ,pur
prodotta, era illeggibile per cui in assenza del contratto di
cessione ha escluso che vi fosse la prova della legittimazione
dell’Italfondiario non essendo stata provata l’originaria cessione
da Monte dei Paschi a NatWest Bank. Ha ulteriormente rilevato

In secondo luogo, sostiene che, nel caso di specie, si era trattata di

che la cessione risalirebbe addirittura ad epoca anteriore alla
domanda di insinuazione al passivo del Monte dei Paschi.
Osserva la Corte che ,contrariamente a quanto affermato dal

in sede di opposizione innanzi al Tribunale da cui risultava la
cessione dei crediti dal Monte dei Paschi a Natwest ( cui la Corte
può avere accesso essendo il motivo proposto ai sensi dell’art 360
n. 4 cpc) ,ancorchè presenti difficoltà di lettura, può comunque
essere letta e da essa effettivamente risulta la stipula del contratto
di cessione in data 20.8.98.
In ogni caso, la società ricorrente ha depositato in questo giudizio
nuova copia della GU in questione da cui risulta la conferma
della predetta data.
Sulla legittimità di tale produzione documentale è appena il caso
di rammentare che questa Corte ha già chiarito che il divieto di
cui all’art. 372 cod. proc. civ. di produrre nuovi documenti nel
giudizio di cassazione – fatta eccezione per quelli che riguardano
la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e
del controricorso – non riguarda gli atti e i documenti già facenti

giudice di seconde cure, la copia della GU del 26.10.98 prodotta

parte del fascicolo d’ufficio o di parte di un precedente grado del
processo. Ne consegue che la parte che abbia prodotto nel
giudizio di merito la fotocopia di un documento, può produrre in

leggibile – ndr), senza che la sostituzione implichi produzione di
un documento nuovo. ( Cass 5682/06).
La data del contratto di cessione,inoltre, contrariamente a quanto
affermato in sentenza, è posteriore a quella della presentazione
della istanza di ammissione al passivo del Monte dei Paschi
(banca cedente) che, come risulta dagli atti è del 17.8.98.
Il ricorso va, per
“—–tar. La sentenza impugnata va di conseguenza
cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli , in diversa
composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese
del presente giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso ,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche
per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa
composizione

cassazione l’originale ( ovvero ulteriore copia in forma più

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA