Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2125 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35225/2018 proposto da:

B.M., domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, e rappresentato e

difeso dall’avvocato Stefania Santilli in forza di procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 29/1/2018, B.M., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in (OMISSIS); di essere musulmano e di etnia peul; di essere sposato e separato e di avere una figlia; di avere ancora la madre in vita; di aver lavorato come commerciante; di aver svolto attività politica come simpatizzante e animatore delle manifestazioni di sostegno al partito UFDC; che tale partito aveva contestato i risultati delle elezioni presidenziali dell’11/10/2015; di aver capeggiato un gruppo musicale che suonava alle manifestazioni dell’UFDC; che la polizia aveva sparato su un gruppo di persone, uccidendo suo cugino; che successivamente c’era stata una lite e uno scontro con un militare, tale A.B., in occasione del quale costui era stato gravemente ferito e gli era stata danneggiata l’automobile; di essere stato convocato alla stazione di polizia, solo lui perchè noto come capo del gruppo musicale, per rispondere di questi fatti; di essersi rifiutato di presentarsi e di essere fuggito in Senegal.

Il Tribunale con Decreto 29 ottobre 2018 ha rigettato il ricorso ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto Decreto 29 ottobre 2018 ha proposto ricorso per cassazione B.M., con atto notificato il 28/11/2018, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A pagina 2 il ricorrente, nella sintesi dei motivi, elenca tre motivi, seppur numerati rispettivamente 1, 3 e 4, assumendo di averli sviluppati rispettivamente alle pagine da 12 a 25, da 25 a 33 e da 33 alla fine del ricorso.

In realtà, il ricorso presenta un primo motivo, contraddistinto con il numero 1, estremamente articolato, che va dalla pagina 11 alla pagina 28 del ricorso, e un secondo motivo, contraddistinto con il simbolo IV, che va dalla pagina 28 alla fine.

Ad essi il Collegio farà pertanto riferimento.

2. Con il primo motivo di ricorso, come sopra identificato, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,14 al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, agli artt. 2 e 3 CEDU, nonchè omesso esame di fatti decisivi e violazione dei parametri normativi relativi alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del dovere di cooperazione istruttoria, ed infine violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 24 Cost..

2.1. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia valutato non credibile il suo racconto attestando tale valutazione su elementi marginali e secondari, senza richiedere approfondimenti e chiarimenti circa tali elementi (nome del partito, tessera del partito UFDG in Italia e modalità e caratteristiche delle tessere rilasciate, circostanze della morte del cugino e dell’aggressione al militare, presunto mandato di arresto e relativo procedimento penale).

Il dovere di cooperazione istruttoria avrebbe imposto al Tribunale di accertare la situazione del Paese di origine con riferimento al modus operandi dei militari e alle modalità di repressione dell’opposizione politica.

Quanto dichiarato dal ricorrente, infine, trovava riscontro nel contenuto delle COI relative alla Guinea, da cui emergeva che in Guinea erano in atto gravi restrizioni alla libertà di espressione e riunione pacifica e la polizia eccedeva nella violenza per disperdere i manifestanti e reprimere gli oppositori, in un clima di impunità.

Il ricorrente sostiene che la qualità di iscritto e membro del partito o di mero simpatizzante non era centrale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato per motivi politici e assume che anche l’attività artistica esercitata fini di propaganda e proselitismo ben poteva assumere rilievo, se la vicinanza al partito era stata presa a pretesto per discriminare, reprimere o punire ingiustamente una persona.

2.2. Nella specie il punto essenziale e decisivo ai fini del riconoscimento di una qualche forma di protezione (principale, sussidiaria, o anche solo umanitaria), anche alla luce delle risultanze informative provenienti dalle cosiddette COI (country of origin information), utilizzate dallo stesso Tribunale nel provvedimento impugnato, che denotavano una violenta e antidemocratica repressione del dissenso interno rispetto al regime vigente in (OMISSIS), atteneva all’effettiva veste di B.M. di militante, o anche solo di simpatizzante attivo, del partito di opposizione politica UFDG.

Le considerazioni espresse dal Tribunale in ordine alla tessera del partito UFDG esibita dal ricorrente, che in tal modo aveva fornito gli elementi probatori in suo possesso e aveva cooperato ai fini del raggiungimento della prova, appaiono apodittiche, contraddittorie fra loro ed incoerenti. Non si comprende da che cosa risulti il fatto che il ricorrente non conoscesse il nome per esteso del partito o la sua sede milanese, mentre era in possesso di una tessera rilasciata appunto da tale sede; non si comprende sulla base di quali considerazioni l’efficacia e la rilevanza probatoria del documento sarebbe inficiata dalla mancanza di un numero seriale; il fatto, poi, che l’iscrizione del richiedente fosse avvenuta soltanto nel 2017 in Italia, una volta al sicuro, non escludeva affatto una attività politica pregressa in patria (e semmai la confermava); le ulteriori considerazioni circa il carattere vago, generico e privo di dettagli della narrazione, nella loro estrema genericità, risultano prive di reale contenuto motivazionale e si risolvono in mere clausole di stile.

2.3. E’ ben noto che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez. 6, 25/07/2018, n. 19716).

Certamente il giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale e umanitaria non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente (di cui al D.Lgs. cit. art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati (Sez. 6-1, 14/11/2017, n. 26921).

Nella fattispecie il Tribunale ha ascritto rilievo a elementi marginali e isolati, valutandoli atomisticamente e non complessivamente, senza considerare la cooperazione documentale attuata dal ricorrente il D.Lgs. n. 251 del 2007), la tempestività della domanda (lett. d)) e soprattutto la complessiva e generale coerenza delle dichiarazioni del richiedente rispetto alle informazioni generali e specifiche di cui il Tribunale disponeva circa la repressione dell’opposizione politica in Guinea (lett. c)).

2.4. Nelle pagine seguenti il ricorrente argomenta diffusamente in ordine alla situazione di insicurezza nel Paese.

Il Tribunale tuttavia nelle pagine da 5 a 7 del decreto impugnato, fondandosi sulle fonti informative consultate relative alla (OMISSIS), ha ampiamente riconosciuto l’esistenza di gravi tensioni politiche e il mancato rispetto delle libertà democratiche nei confronti degli oppositori, soggetti a dura repressione e addirittura a forme di tortura, sia pur escludendo che si potesse ravvisare nel contesto generale un conflitto armato interno, con esposizione dei civili a rischio di violenza indiscriminata.

2.5. Il ricorrente quindi denuncia violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 24 Cost., nullità della sentenza, omissione di motivazione, motivazione apparente, motivazione perplessa e incomprensibile, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e violazione del diritto al contraddittorio e rimprovera al Tribunale di aver utilizzato delle COI (country of origin information), ossia degli elementi di prova, non utilizzate dalla Commissione e non sottoposte preventivamente al contraddittorio, cosa tanto più grave in relazione all’avvenuta soppressione dell’appello.

Era stato violato il dovere di cooperazione istruttoria perchè non erano state esaminate le COI prodotte dal ricorrente che denotavano una grave quadro di instabilità e di insicurezza non adeguatamente gestito dal governo.

2.6. Il Collegio intende assicurare continuità all’orientamento espresso dalla recente ordinanza della Sez. 1 del 11/11/2019 n. 29056.

In tale pronuncia la Corte, partendo dal principio che la ricerca delle COI (country origin informations) è attività di “integrazione istruttoria” svolta in cooperazione con la parte interessata (Sez. 6 – 1, n. 16411 del 19/06/2019, Rv. 654716 – 01) e non di totale sostituzione del giudice alla parte nei suoi doveri di offrire, nei limiti delle possibilità date dalla sua peculiare condizione, fatti, riscontri ed elementi di prova, ha precisato che il predetto dovere deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro riferirsi a circostanze non dedotte, mentre, nel caso in cui si affievolisca l’importanza del riscontro individuale, entro i limiti rigorosi indicati dalla CGUE nelle sentenze del 17/2/2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30/1/2014, (Diakitè C- 285/12) e cioè quando la violenza indiscriminata sul territorio raggiunge livello talmente elevato da far ritenere che un civile correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il potere dovere di acquisire le COI discende direttamente dalla allegazione della provenienza dalla zona interessata dal conflitto (Sez. 6 – 1, n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647 – 01).

Il problema sollevato dal ricorrente attiene al dovere del giudice di sottoporre preventivamente al contraddittorio le COI che egli intende utilizzare ai fini della decisione e se, in difetto, si configuri una violazione dell’art. 101 c.p.c., ovvero, più in generale, del diritto alla difesa e del principio del giusto processo (artt. 111 e 24 Cost., art. 6 CEDU).

In tale prospettiva assume rilievo l’onere del richiedente asilo di allegare e circostanziare tutti i fatti rilevanti che lo riguardano e di rendere un racconto per quanto possibile completo e specifico, poichè il dovere di cooperazione del giudice non si estende alla ricerca dei fatti storici, intesi come vicende personali che hanno interessato il richiedente asilo. L’audizione è il momento centrale dell’intero procedimento, in cui la Commissione, o eventualmente il giudice di merito, consente al richiedente di rendere un racconto completo delle sue vicende, il che definisce il thema decidendum che il giudice non può e non deve modificare, essendo chiamato piuttosto a verificare l’attendibilità del racconto sia in base agli ordinari criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte (coerenza, specificità), sia in base ad un criterio extra ordinem espressamente imposto dalla legge, e cioè la compatibilità con le COI, che sono peraltro necessarie anche al fine di valutare il rischio al momento della decisione; per questa ragione, se la parte ha offerto in visione le COI al momento in cui introduce la domanda, e tra essa e il momento della decisione trascorre del tempo o accadono eventi rilevanti, il giudice deve integrarle con COI più aggiornate (Sez. 1, n. 28990 del 12/11/2018, Rv. 651579 – 01).

La circostanza che il giudice non possa modificare i fatti posti a fondamento della domanda, il cui onere di allegazione grava sul richiedente, già di per sè esclude in radice che possa prospettarsi, per il solo fatto della assunzione officiosa delle COI, una c.d. “sentenza della terza via”, intesa nel senso di una pronuncia che modifichi o ampli il thema decidendum, con conseguente violazione dell’art. 101 c.p.c..

Le COI devono infatti essere pertinenti e dirette a far luce sui fatti già dedotti dal ricorrente, ed il concetto stesso di pertinenza va necessariamente coniugato con quello della loro attualità.

Inoltre la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non deve essere vista in funzione meramente autoreferenziale e di tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma in un’ottica funzionale volta a garantire eliminazione del pregiudizio concretamente sofferto dal diritto di difesa della parte (Sez. 3, n. 18635 del 12/09/2011, Rv. 619534 01; Sez. 3, n. 1201 del 27/01/2012, Rv. 621381 – 01; Sez. 5, n. 26831 del 18/12/2014, Rv. 634236 – 01; Sez. L, n. 6330 del 19/03/2014, Rv. 630071 – 01; Sez. 1, n. 15037 del 08/06/2018, Rv. 649558 – 01; Sez. U, n. 20935 del 30/09/2009, Rv. 610517 – 01).

In altre parole, la parte che lamenti la violazione del diritto di difesa e del giusto processo deve specificare in cosa consiste il concreto pregiudizio subito, e non semplicemente dedurre la violazione della norma procedurale o genericamente riferirsi alla lesione del diritto di difesa.

Applicando questi principi alla questione delle COI, deve concludersi che, qualora la parte non abbia offerto alcuna informazione precisa, pertinente e aggiornata sulle condizioni del paese di origine, e cioè informazioni idonee a supportare la valutazione della credibilità e del rischio, l’acquisizione d’ufficio delle COI costituisce attività integrativa che sana la sua inerzia, e quindi non diminuisce le garanzie processuali del soggetto, anzi le amplia, nè lede in alcun modo i suoi diritti.

Nessun vulnus concreto al diritto di difesa si può in questo caso prospettare se il giudice non sottopone preventivamente le COI assunte d’ufficio al contraddittorio, purchè renda palese nella motivazione a quali COI ha fatto riferimento, onde consentire, eventualmente, la critica in fase di impugnazione.

Diverso è il caso in cui la parte abbia esplicitamente indicato COI, aggiornate e pertinenti, specificamente riferite al rischio che è stato dedotto, indicandone la fonte e la data e prendendo posizione sulle condizioni del paese di origine, sulla loro incidenza nella posizione individuale del richiedente, e su come le COI indicate consentano di ritenere il racconto attendibile, nonchè concreto ed attuale il rischio dedotto.

In tal caso, il giudice, se ritiene di utilizzare altre COI, di fonte diversa o più aggiornate, che depongono in senso opposto a quelle offerte dal richiedente, deve sottoporle preventivamente al contraddittorio, perchè diversamente si arrecherebbe, in concreto, un irredimibile vulnus al diritto di difesa.

2.7. Nel caso concreto il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia utilizzato le seguenti fonti: rapporto Amnesty International 2000, rapporto Amnesty International 2010, rapporto annuale 2014 Human Rights Watch, rapporto Amnesty International 2017-2018, sito Human Rights Watch, un documento di Armed Conflict Location & Event Data Project del marzo 2017, disponibile su ecoi.net..

Il ricorrente lamenta altresì che non siano state considerate le COI da lui prodotte con il ricorso, ossia la scheda paese di Peacereporter, due articoli tratti da espressioni.wordpress.com, un articolo tratto da medicisenzafrontiere.it e un articolo tratto da missionaridafrica.org., estratti dal sito viaggiaresicuri.it e il report 2017 di Human Right.

La nullità di un atto di acquisizione probatoria (qual è l’acquisizione delle COI) non comporta l’automatica nullità derivata della sentenza finale, ma solo la inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita e dunque la conseguente eventuale infondatezza, non nullità, della decisione (Sez. 1, 03/09/2014 n. 18587).

Tuttavia, nel caso concreto, anche le COI invocate da parte del ricorrente descrivono sostanzialmente la stessa situazione fotografata dai rapporti utilizzati dal Tribunale, ossia un contesto di violenta tensione politica, manifestazioni di protesta degeneranti in scontri, dura repressione degli oppositori, ma non una situazione assimilabile a conflitto armato interno.

La censura proposta appare quindi irrilevante per ribaltare l’esito della valutazione operata dai Giudici milanesi circa il riconoscimento della protezione internazionale.

3. Con il secondo, rubricato “IV”, motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti nonchè violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, art. 10 Cost., comma 3, e 8CEDU, con riferimento alla mancata concessione della protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di una specifica vulnerabilità, con violazione altresì dei doveri di cooperazione istruttoria e dell’art. 2697 c.c..

Non era stato tenuto conto della grave situazione di instabilità e insicurezza del Paese e in particolare delle informazioni prodotte dal ricorrente che non erano state considerate ai fini della richiesta di protezione umanitaria.

D’altra parte il ricorrente aveva compiuto in Italia un brillante perso di integrazione, come documentato in atti, frequentando corsi di lingua italiana e di formazione e svolgeva attività di volontariato.

Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo, nei sensi di cui in motivazione.

3. La sentenza impugnata deve essere cassata con il rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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