Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2125 del 29/01/2010
Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2125
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10172/2008 proposto da:
M.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA Giulio, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
27/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito per la ricorrente l’Avvocato CALVETTA (con delega) che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 27 settembre 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dalla Signora M.G., condannò il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo in materia di rivalutazione monetaria ed interessi legali su indennità di disoccupazione, liquidando per il quinquennio eccedente la durata ragionevole il danno non patrimoniale in Euro 2.500,00 in considerazione dell’esiguità della posta in gioco, e liquidò le spese del giudizio, poste a carico dell’amministrazione e distratte a favore degli avvocati Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola, in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 150,00 per diritti e Euro 350,00 per onorari.
Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre la Signora M. con atto notificato in data 2 aprile 2008, con tre mezzi d’impugnazione.
L’amministrazione non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura per vizio di motivazione il criterio seguito nella determinazione dell’ammontare dell’equa riparazione, per essersi la corte territoriale irragionevolmente discostata dai criteri della Corte europea dei diritti dell’uomo, dimezzando il minimo applicato in questi casi. Il motivo è fondato. Sebbene debba ritenersi esente da censure il giudizio di esiguità della posta in gioco, nonostante la natura “assistenziale” della causa invocata dalla parte ricorrente, poichè si trattava dei soli accessori di una somma estremamente modesta, la riduzione operata dalla corte territoriale eccede i limiti della discrezionalità utilizzabile in questi casi.
L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri due, vertenti sulla pronuncia accessoria di liquidazione delle spese.
Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato in relazione ai motivi accolti, e la causa può essere decisa anche nel merito, con la liquidazione a favore della parte ricorrente dell’equa riparazione per cinque anni di complessivi Euro 4.550,00, con gli interessi legali dalla domanda.
Le spese del giudizio sono a carico dell’amministrazione soccombente, e sono liquidate, per il grado svoltosi davanti alla corte territoriale, in complessivi Euro 850,50, di cui Euro 9,50 per esborsi, Euro 500,00 per onorari ed Euro 341,00 per diritti (escluse le voci non documentate o non ripetibili “esame testo integrale del decreto”, “consultazione cliente” e “corrispondenza informativa”), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, come già disposto nel decreto impugnato.
Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del grado di legittimità, liquidate come in dispositivo e distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di equa riparazione, la somma di Euro 4.550,00, con gli interessi dalla domanda al saldo, e le spese del giudizio, che determina:
per il giudizio davanti alla corte d’appello, in Euro 9,50 per esborsi, Euro 341,00 per diritti, Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore degli avvocati Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola;
per il giudizio di legittimità, in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010