Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21249 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 23/07/2021), n.21249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8549/2020 R.G. proposto da:

IMMOBIL M. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

G.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Pizzutelli, con

domicilio eletto in Roma, via Pasubio, n. 2, presso lo studio

dell’Avv. Maria Rosaria Galella;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L. e R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 591/20,

depositata il 28 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio

2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Immobil M. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 28 gennaio 2020, con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo da essa interposto avverso la sentenza emessa il 16 ottobre 2018 dal Tribunale di Frosinone, che aveva dichiarato il fallimento della ricorrente, su istanza di Ri.Gi.;

che il curatore del fallimento ed il R. non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che, a fondamento della decisione, la Corte d’appello ha rilevato che il reclamo, depositato in via telematica il giorno della scadenza del termine di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18, comma 1, era stato spedito all’indirizzo di posta elettronica certificata del ruolo del contenzioso civile, anziché a quello del ruolo della volontaria giurisdizione, ritenendo tardivo il nuovo deposito correttamente effettuato a quest’ultimo indirizzo il giorno successivo, e rigettando l’istanza di rimessione in termini proposta dalla reclamante, in quanto l’inosservanza del termine non era dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ma a un errore imputabile alla parte;

che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e, in subordine, dell’art. 153 c.p.c., comma 2, osservando che il primo deposito era stato regolarmente accettato dal sistema informatico, e rifiutato dalla Cancelleria soltanto all’esito del controllo manuale effettuato il giorno successivo;

che, ad avviso della ricorrente, la dichiarazione d’inammissibilità del reclamo e il rigetto dell’istanza di rimessione in termini si pongono in contrasto con il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, applicabile anche al processo civile telematico, nonché con quello di tassatività delle nullità, non assumendo alcun rilievo, ai fini della tempestività, il deposito presso un ruolo diverso da quello previsto, qualificabile come mera irregolarità, in assenza di un’espressa sanzione di nullità, e comunque sanato dall’avvenuta instaurazione del contatto con l’ufficio giudiziario entro il termine prescritto;

che il ricorso è fondato;

che, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia;

che il secondo periodo della medesima disposizione, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 51, comma 2, lett. a) e b), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, precisa inoltre che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, restando in tal modo superata la previsione del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 13, comma 3, secondo cui, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14,00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo;

che, alla stregua della predetta disposizione, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, non assumendo alcun rilievo la circostanza che, all’esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica, l’atto sia stato rifiutato, in quanto inviato ad un ufficio di cancelleria diverso da quello competente per l’iscrizione a ruolo, a condizione che la procedura sia stata ripresa e condotta a buon fine mediante l’invio della busta all’ufficio competente, che l’abbia accettata (cfr. Cass., Sez. I, 10/03/2021, n. 6743, in materia di protezione internazionale);

che correttamente, in proposito, il ricorrente invoca il principio di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 c.p.c., secondo cui le forme degli atti processuali non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l’obiettivo avuto di mira dalla norma che disciplina la forma dell’atto (cfr. Cass., Sez. Un., 18/04/2016, n. 7665; 3/11/2011, n. 22726);

che, in virtù del predetto principio, e con riferimento ad un’ipotesi di deposito effettuato con modalità diverse da quelle previste dalla legge, è stato infatti affermato che, ove quest’ultima non preveda un’espressa sanzione di nullità, la deviazione dallo schema legale si risolve in una mera irregolarità, sanabile per effetto dell’attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e del loro inserimento nel fascicolo processuale, i quali comportano il raggiungimento dello scopo dell’atto, consistente nella presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, con la precisazione che la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere (cfr. Cass., Sez. Un., 4/03/2009, n. 5160);

che, sulla base del medesimo principio, è stata esclusa la nullità del deposito dell’atto introduttivo del giudizio effettuata in via telematica, anziché in formato cartaceo, nell’ambito di procedimenti contenziosi incardinati in epoca sia anteriore che successiva al 30 giugno 2014, dinanzi a tribunali per i quali non fosse intervenuto il necessario provvedimento di autorizzazione ministeriale, essendo stata ritenuta legittima, in caso di decadenza, anche la rimessione in termini, a fronte del rifiuto del cancelliere di accettare la relativa busta telematica (cfr. Cass., Sez. VI, 23/01/2019, n. 1717; Cass., Sez. lav., 4/11/2016, n. 22479; Cass., Sez. II, 12/05/2016, n. 9772);

che il deposito telematico dell’atto introduttivo è stato ritenuto infine perfezionato, in assenza di un’espressa previsione di nullità, anche nell’ipotesi in cui un’imperfezione del sistema telematico ne abbia consentito l’effettuazione senza l’apertura di una nuova entità procedimentale telematica, quale atto aggiunto del procedimento, mediante l’inserimento dello stesso nel fascicolo informatico di una precedente fase processuale ormai definita, con la generazione della ricevuta di consegna e la conseguente insorgenza nella parte dell’affidamento in ordine all’avvenuto perfezionamento della fattispecie, contraddetto da una successiva comunicazione della cancelleria, recante il rifiuto dell’atto e l’invito a procedere ad iscrizione a ruolo con un nuovo deposito (cfr. Cass., Sez. II, 11/06/2019, n. 15662);

che, in applicazione dei predetti principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, il deposito del reclamo proposto dalla ricorrente avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve considerarsi idoneo ad impedire la decadenza dall’impugnazione, in quanto anteriore alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dal R.D. n. 267 del 1942, art. 18 non assumendo alcun rilievo la circostanza che la relativa busta telematica, dapprima accettata dal sistema telematico, sia stata successivamente rifiutata, a seguito dei controlli effettuati manualmente dalla Cancelleria, a causa dell’avvenuto invio dell’atto all’indirizzo del ruolo del contenzioso civile, anziché a quello della volontaria giurisdizione;

che infatti, come accertato dalla stessa sentenza impugnata, il deposito è stato effettuato il 29 novembre 2019, e quindi in data anteriore al trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza di fallimento, avvenuta il 30 ottobre 2018, ed è stato regolarmente accettato dal sistema telematico, mediante la generazione della ricevuta di consegna;

che a seguito dell’esito negativo del controllo manuale, comunicato il giorno successivo, la ricorrente ha d’altronde provveduto immediatamente all’effettuazione di un nuovo deposito, mediante l’invio dell’atto all’indirizzo di posta elettronica certificata del ruolo della volontaria giurisdizione, con la conseguente sanatoria dell’irregolarità in cui era precedentemente incorsa;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, con il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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