Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21249 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8743-2014 proposto da:

M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 44, presso

lo studio dell’avvocato SILVIO CRAPOLICCHIO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA – a mezzo della propria

mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in

persona dei Sigg.ri PASCOLI VITTORIO e DIGITO GIOVANNI, quali

procuratori speciali di GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato IGINO DE CESARIS giusta procura speciale in atti;

– controricorrente –

e contro

EREDITA’ GIACENTE MA.RI., M.P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5015/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO PACE per delega;

udito l’Avvocato IGINO DE CESARIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma,con sentenza pubblicata il 4 ottobre 2013, ha rigettato l’impugnazione proposta da M.U., danneggiato in un sinistro stradale in qualità di trasportato sull’autovettura di proprietà di M.R. ed assicurata con le Assicurazioni Generali S.p.A., in relazione alla liquidazione del danno da incapacità lavorativa specifica, quantificato dal Tribunale in 20 milioni di Lire al 1996, ed in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno emergente.

Avverso questa decisione propone ricorso M.U. con due motivi illustrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso la Generali Italia S.p.A, successore a titolo particolare nel diritto controverso delle Assicurazioni Generali S.p.A.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello ha dato atto che il c.t.u. ha accertato un’invalidità permanente al 33%, con un’incidenza parziale sulla capacità lavorativa specifica del M., che svolgeva l’attività di imprenditore edile; ha evidenziato che il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno, spettando al giudice di merito valutare in concreto l’incidenza sulla scorta delle allegazioni e dei concorrenti riscontri forniti dal danneggiato; ha ritenuto che l’appellante M., nel censurare la decisione di primo grado, non aveva allegato parametri di valutazione utili per determinare l’incidenza economica del danno patrimoniale, se non la produzione delle dichiarazioni dei redditi, e non si era preoccupato nemmeno di indicare postumi permanenti che invece costituivano il punto di partenza per stabilire almeno in astratto il danno alla capacità lavorativa.

Inoltre il M. non aveva fornito alcun elemento di valutazione riguardo l’effettiva incidenza della patologia sulla capacità di guadagno, neanche indicando le dimensioni dell’impresa e le specifiche mansioni svolte.

In ordine al danno emergente, la Corte ha confermato il rigetto della richiesta di Lire 103.530.000, asseritamente pagate dal M. al proprio padre per la direzione dell’azienda durante la malattia, sul rilievo che la somma era documentata solo da fatture;che era inverosimile che il pagamento di una somma così rilevante fosse stato effettuato in contanti e che l’importo per la direzione dell’azienda non era proporzionato al reddito di 38 milioni di Lire all’anno dichiarato dal M..

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione del D.L. n. 857 del 1976, art. 4 e degli artt. 112 115 e 167 c.p.c. e art. 2226 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione del tra le parti di lire annue percepito dal M..

3. Il motivo è infondato.

Come affermato dalla Corte di appello, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che non può farsi discendere in modo automatico dall’invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.

Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di guadagno (ex plurimis Cass. civ., Sez. 3^, 14/12/2004, n. 23291, Cass. civ n. 14517 del 10/07/2015. Cass. civ. n. 25634 del 14/11/2013).

4. Inoltre i postumi permanenti, incidenti con una certa entità (in quanto l’invalidità cosiddetta micropermanente è una componente del danno biologico) sulla capacità lavorativa aspecifica, non comportano l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale (art. 2043 c.c.), conseguenza della riduzione della capacità di guadagno – derivante dalla ridotta capacità lavorativa, specifica e generica – e quindi di produzione di reddito, e perciò incombe al danneggiato la prova del lucro cessante – anche presuntiva, perchè proiettato nel futuro, ma non in base ai criteri dettati dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4 norma eccezionale, applicabile solo per l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18) – mentre nella liquidazione del danno biologico, consistendo nell’evento della menomazione dell’integrità psicofisica della persona, può essere compresa la riduzione della capacità lavorativa generica, considerata però non come causa di mancato guadagno, ma come lesione del generico modo di essere del soggetto.

5. La censura critica la motivazione dei giudici di merito che, in assenza di specifiche deduzioni, allegazioni e prove dell’incidenza della percentuale di invalidità permanente accertata dal c.t.u. sulla capacità lavorativa specifica, ha liquidato il danno in via equitativa ricorrendo anche a presunzioni.

Il motivo attinge un accertamento di fatto, non censurabile alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5 nella cui vigenza è stata emessa la sentenza.

6. La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014. 7.Con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1226, nonchè della L. 2 marzo 1949, n 144 e relative tabelle allegate, come sostituite dal D.M. 6 dicembre 1993, n. 596; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Viene censurata la statuizione di rigetto del danno emergente.

Il motivo è inammissibile.

Anche in tal caso la censura formulata, sotto l’apparente denunzia di violazione di legge, si sostan4a in una censura alla motivazione in fatto della Corte di merito, che ha ritenuto non idonea la prova fornita dal ricorrente in ordine alla sussistenza delle danno emergente.

Anche la espressa denunzia di vizio di motivazione non corrisponde al modello legale vigente al momento della proposizione del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso a condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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