Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21249 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. II, 05/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21374/2019 proposto da:

S.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato LIVIO NERI, presso

il cui studio a Milano, viale Regina Margherita 30, elettivamente

domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 13/2019 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA,

depositata il 7/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/7/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Brescia, con ordinanza in data 27/3/2017, ha respinto, tra l’altro, la domanda di protezione umanitaria proposta da S.L., nato in (OMISSIS) sul rilievo che l’istante non aveva allegato alcuna grave ed oggettiva situazione personale impeditiva dell’allontanamento dal territorio nazionale, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione di aver intrapreso un percorso di integrazione.

L’istante ha proposto appello avverso tale ordinanza invocando il riconoscimento della protezione umanitaria in ragione, per quanto ancora rileva, del grado di integrazione raggiunto il Italia.

La corte d’appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello evidenziando, in particolare, l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità soggettiva in capo al richiedente posto che lo stesso svolgeva attività lavorativa, per cui non vi sono fondati motivi per ritenere che, in caso di rimpatrio, egli non possa intraprendere un altro lavoro, spendendo la qualifica di falegname e le altre abilità conseguite a seguito del percorso formativo intrapreso in Italia: quest’ultimo, peraltro, ha aggiunto la corte, nel consentire al richiedente di integrare le sue qualifiche personali, “non appare connotato da particolare carattere meritorio”, per cui è ininfluente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

S.L. ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver dato atto del percorso formativo intrapreso in Italia dal richiedente, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta da quest’ultimo omettendo di esaminare e di valutare circostanza decisive ai fini della decisione, come la conoscenza della lingua italiana e, soprattutto, la stipulazione di un regolare contratto di lavoro a tempo pieno grazie al quale ha raggiunto la piena autonomia reddituale.

1.2. La corte, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, ha anche omesso di considerare che il richiedente, come esposto negli atti introduttivi dei due gradi di merito, all’età di tredici anni, orfano di padre, ha dovuto abbandonare la casa materna per l’ostilità del patrigno, ha abbandonato il Gambia all’età di sedici anni ed ha, infine, patito, sempre all’età di sedici anni, le sofferenze connesse alla detenzione dei centri di raccolta libici.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del comb. disp. del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, art. 10 Cost., comma 3 e dell’art. 8CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal richiedente ritenendo non rilevanti le documentate attività formative e lavorative dallo stesso svolte in quanto non connotate da particolare carattere meritorio.

2.2. In realtà, ha osservato il ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello, le attività formative svolte dal richiedente, così come le attività lavorative e tutte le circostanze che dimostrarne l’integrazione sociale, non possono essere considerare ininfluenti ma, al più, insufficienti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, rispetto alla quale, però, è del tutto estraneo il carattere meritorio o meno delle attività svolte dal richiedente. Il riconoscimento della protezione internazionale, infatti, ha osservato il ricorrente, non ha carattere premiale, ma discende dalla sussistenza o meno di una situazione oggettiva, vale a dire, nella specie, l’integrazione sociale del richiedente.

3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono, in parte, inammissibili e, per la residua parte, infondati.

3.2. I motivi del ricorso per cassazione devono, com’è noto, investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti.

Nel caso in esame, il giudizio d’appello – per come (incontestatamente) ricostruito nella sentenza della corte territoriale (e nello stesso ricorso per cassazione) – ha investito (non importa se correttamente, o meno, sul piano processuale) il diritto alla protezione umanitaria esclusivamente sotto il profilo del percorso di integrazione che lo stesso ha svolto in Italia, dove ha imparato la lingua italiana, ha svolto attività di volontariato e di formazione professionale ed è stato, infine, assunto come operaio agricolo a tempo pieno: non è dato comprendere, invece, se ed in quale misura il ricorrente abbia, nel medesimo giudizio, dedotto la questione – non trattata dalla sentenza impugnata – della sussistenza del diritto alla protezione umanitaria per i fatti che avrebbero investito il richiedente prima dell’approdo in Italia, a partire dalle sofferenze patite nei centri di detenzione libici.

Ed è, invece, noto che, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena d’inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità del motivo, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (cfr. Cass. n. 20694 del 2018).

3.2. Escluso, dunque, ogni rilievo al motivo di ricorso fondato sull’omesso esame delle vicende che avrebbero riguardato il richiedente prima del suo arrivo in Italia, comprese le dedotte sofferenze patite nei centri di detenzione libici, resta da valutare le residue censure: le quali, nella sostanza, sono articolate sul rilievo che la corte d’appello avrebbe rigettato la domanda di protezione umanitaria senza esaminare i fatti, che si assumono decisivi, dell’acquisita conoscenza della lingua italiana e dell’avvenuta stipulazione di un contratto di tempo indeterminato.

3.3. La Corte ritiene che tali censure sono infondate.

La protezione umanitaria, in effetti, è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero – che spetta al giudice di merito accertare in fatto – derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

Nel caso di specie, la corte d’appello ha escluso la sussistenza, in fatto, di una specifica situazione di vulnerabilità che possa giustificare la protezione umanitaria invocata dal richiedente evidenziando che lo stesso svolgeva nel suo Paese d’origine attività lavorativa, per cui non vi sono ragioni per escludere che, in caso di rimpatrio, egli possa intraprendere un altro lavoro, spendendo la qualifica di falegname e le altre abilità conseguite a seguito del percorso formativo intrapreso in Italia.

Nè, del resto, può a tal fine rilevare l’avvenuto inserimento (meritorio o meno che sia) del richiedente, nel periodo che va dal suo arrivo in Italia fino alla definizione del procedimento di protezione internazionale, nel contesto sociale e lavorativo italiano, anche quando ne sia conseguita la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che, di per sè, in mancanza di una situazione di oggettiva vulnerabilità che direttamente lo investa e ne impedisca il rimpatrio, non può essere elemento da solo idoneo a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari: non è, quindi, rilevante quanto dedotto dal ricorrente circa la sua integrazione sociale in ragione della buona conoscenza della lingua italiana e dello svolgimento di attività lavorativa in Italia, “trattandosi di profili non rilevanti come presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”, che consegue, al contrario, come stabilito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, alla sussistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

E tanto basta per escludere che il decreto impugnato si esponga utilmente alle censure sollevate dal ricorrente.

4. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi nei quali risulta articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, per compenso, oltre accessori e spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

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