Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21248 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

unitamente all’avv. MARRA ALFONSO LUIGI, dal quale è rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.

domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e

difeso per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli depositato il 24

febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

settembre 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CESQUI Elisabetta, la quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 24 febbraio 2009. la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da A. D. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, promosso dall’istante nei confronti del Comune di Napoli per il riconoscimento del trattamento economico maturato a seguito del mantenimento in servizio quale ex dipendente dei cantieri di lavoro del Piano Straordinario.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1992, si era concluso con sentenza del 7 giugno 2007, la Corte ha dichiarato prescritto il diritto all’indennizzo per il ritardo verificatosi anteriormente al decennio precedente la proposizione della domanda, e, sulla base dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 10.000.00, pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, condannando infine il Ministero al pagamento della metà delle spese processuali e dichiarando compensato tra le parti il residuo.

2. – Avverso il predetto decreto l’ A. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con i primi tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e degli artt. 1 e 6, par. 1. della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, osservando che. nella liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte d’Appello si è discostata dagli standards europei senza fornire un’adeguata motivazione.

1.1 – I motivi sono infondati.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21 840).

Tali criteri nella specie appaiono puntualmente rispettati, in quanto, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto all’indennizzo per il periodo anteriore al decennio che ha preceduto la proposizione della domanda, non censurata in questa sede, la Corte d’Appello ha riconosciuto al ricorrente, in relazione all’ulteriore ritardo di dieci anni nella definizione del giudizio, un importo complessivo di Euro 10.000,00, pari a quello risultante dall’applicazione dei parametri elaborati dalla Corte di Strasburgo.

Il ricorrente contesta tale valutazione, lamentando l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, senza però spiegare i motivi per cui ritiene che nel ragionamento seguito dalla Corte d’Appello non sia rintracciabile il criterio logico che l’ha condotta alla formazione del proprio convincimento e che le ragioni poste a fondamento della decisione siano tali da elidersi a vicenda e da non consentire quindi l’individuazione della ratio decidendi. Ciò rende evidente che, sotto l’apparenza della denuncia di un vizio di motivazione, egli mira in realtà a sollecitare una revisione dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, non consentito in sede di legittimità, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto compete la valutazione del danno, nei limiti segnati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 e dai parametri elaborati dalla Corte EDU. 2. – Sono parimenti infondati il quarto ed il quinto motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6, par. 1, della CEDU e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, nonostante l’accoglimento della domanda, ha dichiarato parzialmente compensate tra le parti le spese processuali, senza un’adeguata motivazione.

2.1. – Il giudizio in esame è stato instaurato in data successiva al 1 marzo 2006 ma precedente al 4 luglio 2009, e ad esso si applica pertanto l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), ed anteriore all’ulteriore modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, il quale, nel richiedere l’esplicita indicazione, nella motivazione, dei giusti motivi che, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, giustificano la compensazione totale o parziale delle spese processuali, non impone l’adozione di motivazioni specificamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni poste a fondamento dello stesso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (cfr. Cass. Sez. 3^ 30 marzo 2010, n. 7766; Cass.. Sez. lav., 31 luglio 2009, n. 17868).

Il proprio un esame complessivo della motivazione, nella specie, a far emergere le ragioni della scelta compiuta attraverso la compensazione parziale delle spese, sinteticamente motivata dalla Corte d’Appello mediante il riferimento alla natura della controversia ed all’esito del giudizio, caratterizzato dalla liquidazione di un indennizzo (Euro 10.000,00) notevolmente inferiore a quello richiesto dal ricorrente (Euro 23.250.00), e quindi da un ridimensionamento della pretesa azionata la cui considerazione, immune da vizi logico-giuridici, appare idonea a sorreggere la decisione, sottraendola al sindacato di questa Corte.

3. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna A.D. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.200,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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