Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21247 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6689/2014 proposto da:

B.G., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DOMENICO LA BLASCA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA ASSICURAZIONI UNIPOLSAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 654/2013 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

depositata il 30/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 30 ottobre 2013, il Tribunale di Termini Imerese ha accolto l’appello proposto dalla Società Fondiaria SAI Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nei confronti di M.G. e B.G., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Misilmeri n. 101 del 2010, pronunciata il 25 marzo 2010.

1.1.- Il Tribunale, accogliendo il gravame, ha rigettato la domanda avanzata, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, sia dal M. che dal B. nei confronti della Fondiaria SAI Assicurazioni, nella qualità sopra detta, per il risarcimento dei danni alla persona, che assumevano essere stati prodotti da un sinistro verificatosi il (OMISSIS), a causa di veicolo rimasto sconosciuto. Il giudice di secondo grado non ha condiviso il giudizio di attendibilità del testimone T.F., indicato in sentenza come “unico soggetto terzo rispetto alle parti che avrebbe assistito all’incidente oggetto di causa” ed ha valorizzato la circostanza che in occasione del sinistro non fossero state allertate le autorità e non fosse stato provocato l’intervento delle forze dell’ordine. Ha perciò reputato insufficiente il “supporto probatorio” alle domande proposte dagli appellati. Ha altresì condannato questi ultimi, ed i loro procuratori, quali distrattari, alla restituzione in favore della compagnia di assicurazioni delle somme percepite in esecuzione della sentenza oggetto di riforma, nonchè il M. ed il B., in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ed al rimborso delle spese sostenute dalla controparte per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio nel primo grado di giudizio.

2.- Avverso la sentenza M.G. e B.G. propongono ricorso con due motivi.

L’intimata non si difende.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso si deduce “errata valutazione delle prove assunte in giudizio, violazione artt. 115 e 116 c.p.c.. Violazione dell’art. 140 e 191 C.d.S.. Violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1. Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

I ricorrenti sostengono che il giudice d’appello avrebbe “preso atto dell’accertato investimento dei pedoni da parte del veicolo condotto da soggetto datosi alla fuga ed avrebbe riconosciuto l’impossibilità dell’identificazione, giungendo però al rigetto della domanda “per la asserita carenza di elementi probatori in relazione alla condotta posta in essere dai pedoni investiti”. Svolgono quindi considerazioni in diritto in merito alle regole dettate ai pedoni e nei confronti dei pedoni dagli artt. 140 e 191 C.d:S.. Dopo essersi intrattenuti sul giudizio espresso dal giudice in merito all’insufficienza della prova testimoniale, si soffermano sul disposto dell’art. 2054 c.c., comma 1 e sulla giurisprudenza in tema di responsabilità del conducente per investimento di pedone.

2.- Il motivo è inammissibile, sotto ogni profilo, per le ragioni di cui appresso.

Il Tribunale non ha ritenuto affatto che i danneggiati avessero fornito la prova dell’investimento da parte di veicolo rimasto sconosciuto e dell’impossibilità dell’identificazione dello stesso, come si sostiene in ricorso.

Piuttosto, ha valutato la prova testimoniale, ed ha concluso nel senso che non sia stato affatto provato l’incidente, così come rappresentato dall’attore M. e dall’intervenuto B., poi appellati. La mancanza di informazioni “in merito alla condotta degli appellati in occasione dell’investimento” è solo una delle molteplici lacune che il giudice ha riscontrato nella deposizione dell’unico testimone. In particolare, ha evidenziato come questa si connotasse per l’ “estrema genericità della descrizione degli eventi”, tra cui la condotta di guida della presunta auto investitrice, il luogo esatto in cui i pedoni si sarebbero trovati al momento dell’impatto rispetto alla sede stradale e le concrete modalità dell’impatto. In ragione di ciò, il giudice è pervenuto ad un giudizio di sostanziale inattendibilità dell’unico testimone.

Peraltro, la conclusione circa la mancanza di prova in merito all’effettiva verificazione del sinistro, così come sostenuto dai danneggiati, è stata raggiunta anche mediante la valutazione del dato indiziario costituito dal mancato intervento delle forze dell’ordine (malgrado la presenza di un soggetto gravemente ferito) e mediante la valutazione della mancanza di significativi elementi di integrazione e di riscontro della prova testimoniale (non ricavabili nemmeno, secondo il giudicante, dalle risposte date dalle parti in sede civile nel corso dell’interrogatorio formale e dalle querele presentate oltre un mese dopo l’incidente).

2.1.- Il motivo di ricorso, per la parte in cui richiama l’art. 360, n. 5, nonchè gli artt. 115 e 116 c.p.c. (la cui violazione non rileva affatto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma, attenendo alla valutazione dei risultati ottenuti attraverso l’esperimento dei mezzi di prova, può tutt’al più ridondare quale vizio ai sensi dello stesso n. 5 dell’art. 360 c.p.c.: cfr., tra le altre, Cass. n. 2707/04, n. 14267/06) non tiene conto della sostituzione del testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, operata con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

A norma dell’art. 54, comma 3, del medesimo decreto, questa disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012): quindi si applica alla sentenza impugnata, che è stata pubblicata il 31 ottobre 2013.

I ricorrenti avrebbero potuto denunziare soltanto l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, come previsto dal testo della norma applicabile ratione temporis, ovvero la mancanza assoluta di motivazione, senza che rilevi l’insufficienza di questa nè la mancata od incompleta considerazione di elementi di prova (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14).

Poichè la motivazione non è mancante nè apparente e l’iter logico giuridico seguito dal giudice per pervenire alle conclusioni di cui sopra è manifestamente espresso in sentenza, si conclude nel senso dell’inammissibilità delle censure relative all’apprezzamento dei fatti e delle prove.

2.2. – Dato ciò, il motivo è inammissibile anche per la parte in cui denuncia la violazione degli artt. 140 e 191 C.d.S. e dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè, richiamando queste norme, i ricorrenti non colgono la ratio decidendi della sentenza.

Si tratta, infatti, di norme che sarebbero state applicabili soltanto dopo che si fosse dimostrata la ricorrenza della fattispecie di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 19, che invece è stata esclusa dal giudice di merito, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede.

3.- Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendosi che la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, pronunciata dal giudice d’appello, sarebbe errata.

Il motivo non merita di essere accolto perchè formulato nel presupposto – che si sostiene essere stato dimostrato con il ricorso – che le pretese risarcitorie degli odierni ricorrenti sarebbero fondate.

Poichè il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dal richiamato art. 91 c.p.c., il secondo motivo di ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè l’intimata non si è difesa.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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