Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21247 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21247

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12204/2012 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAMERINO 15,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMA SPA, COMUNE DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 168/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata 1’11/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la CTR del Lazio, con la sentenza n. 168/29/11, depositata l’11/5/2011, ha respinto l’appello proposto da A.G., nei confronti di AMA s.p.a. e del Comune di Roma, avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sul ricorso, proposto dal contribuente, avverso cartella di pagamento per tassa di smaltimento rifiuti (TARSU), relativa all’anno 2004, emessa da Pragma Riscossione s.p.a., Concessionaria per la riscossione della Provincia di Teramo, sostenendo – tra l’altro – la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), per mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, nonchè di quello di emissione e notificazione dell’atto impugnato;

che il giudice di appello ha motivato la propria decisione nel senso che il contribuente aveva ricevuto due fatture, a lui indirizzate, e “a mani proprie” una lettera raccomandata contenente un sollecito di pagamento, che la TARSU è dovuta per il solo fatto di occupare a qualsiasi titolo locali siti nel Comune di Roma, e che la mancata nomina del responsabile del procedimento non è sempre causa di invalidità dell’atto, comportando che sia da considerarsi come responsabile il funzionario preposto all’unità organizzativa competente dell’AMA che ha emesso la cartella di pagamento;

che il contribuente interpone ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre tanto AMA s.p.a., quanto il Comune di Roma, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, giacchè la CTR non ha considerato che, trattandosi di TARSU riferibile all’occupazione di locali insistenti nel Comune di Roma, Via (OMISSIS), come precisato nella cartella di pagamento notificata dall’AMA, la quale non a caso era stata convenuta in giudizio, insieme al Comune, rimasto contumace, sicchè la cartella di pagamento non poteva che essere impugnata innanzi all’adita Commissione tributaria capitolina;

che con il secondo motivo di impugnazione deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36,comma 4 ter, giacchè la CTR ha erroneamente ritenuto che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta la nullità della cartella di pagamento impugnata;

che entrambi i motivi di doglianza vanno disattesi per le ragioni di seguito precisate;

che, quanto al profilo concernente la competenza per territorio del giudice tributario, questa Corte ha avuto modo di affermare che “La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l’ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all’allocazione spaziale dei soggetti in causa” (Cass. n. 4682/2012);

che, secondo quanto è riportato nell’impugnata sentenza, l’iniziativa giudiziaria dell’ A. si basa sul fatto che lo stesso aveva ricevuto “la notifica della cartella di pagamento emessa dalla società “Pragma Riscossione”, Concessionaria per la riscossione della Provincia di Teramo, sicchè, ai fini qui considerati, non assume rilevanza il fatto che la controversia abbia ad oggetto il pagamento della TARSU, per locali pretesamente occupati siti nel Comune di Roma, dal momento che la competenza per territorio della commissione tributaria provinciale va stabilita con riferimento al luogo ove ha sede il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso la cartella di pagamento;

che, quanto alla questione oggetto del secondo motivo di doglianza, è appena il caso di ricordare che “L’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008” (Cass. n. 11856/2017), mentre, nella specie, trattasi di cartella esattoriale notificata al contribuente, in data 18/11/2007, per TARSU relativa all’anno 2004;

che non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità non avendo la parti intimate svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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