Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21247 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. II, 05/10/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 05/10/2020), n.21247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23726/2019 proposto da:

S.W., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO TACCHI

VENTURI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA depositato il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento dell’11.10.2017 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona rigettava l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere la concessione della tutela internazionale o umanitaria.

Avverso tale decisione proponeva ricorso S.W., che veniva rigettato, con il decreto oggi impugnato, dal Tribunale di Venezia.

Propone ricorso per la cassazione di detto decreto S.W. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè il giudice di merito avrebbe ingiustamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria senza valutare il percorso di integrazione in Italia seguito dal richiedente, i documenti da lui prodotti in sede di merito e la sua condizione clinica.

La censura è inammissibile. Il Tribunale di Venezia considera il percorso di integrazione dello S. in Italia, affermando l’insufficienza, ai fini della concessione della tutela umanitaria, “… della mera frequentazione a corsi di lingua italiana o di avviamento professionale” (cfr. pag. 9 del decreto impugnato). Subito dopo il giudice lagunare esamina la condizione clinica dello S., ritenendo non credibile il racconto fornito, secondo cui il richiedente sarebbe stato colpito alla schiena in Libia e si sarebbe svegliato in ospedale a (OMISSIS), e comunque non decisiva la certificazione medica prodotta, riferita ad “… un intervento per antelistesi degenerativa del 9.4.2019, con prognosi di 30 giorni (prescrizione di busto per 60). In assenza di ulteriore e più aggiornata certificazione medica, deve ritenersi che il problema sia stato risolto. Nessun documento in atti, peraltro, comprova la natura traumatica della lesione e la riconducibilità a quanto accaduto in Libia (la patologia, oltre che di natura traumatica, può essere anche congenita o da sforzo…” (cfr. pag. 10 del decreto impugnato). Rispetto a tali valutazioni il ricorrente non contrappone alcun elemento specifico che il giudice lagunare avrebbe erroneamente valutato o non avrebbe considerato, e quindi la censura finisce per risolversi in una inammissibile richiesta di riesame del giudizio di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i criteri di valutazione ed acquisizione della prova che caratterizzano il giudizio di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, desumendo in modo apodittico la non credibilità della storia personale narrata dal richiedente.

La censura è inammissibile. Il Tribunale di Venezia, invero, ritiene che – al di là dei dubbi sulla credibilità – la storia personale riferita dallo S. non sia idonea ad integrare alcuna delle ipotesi di protezione. In particolare, il giudice di merito dà atto che lo stesso aveva dichiarato di esser stato coinvolto in scontri tra polizia e manifestanti dell’IPOB, ma valorizza il fatto che lo S. aveva riferito che allo scoppio dei disordini egli si trovava con la madre in casa ed era riuscito ad allontanarsi dalla zona a bordo di un veicolo senza essere identificato dalla polizia; di conseguenza, secondo il Tribunale non si configura neppure alcun pericolo in relazione agli scontri di cui anzidetto, ai quali in buona sostanza lo S. aveva dichiarato di esser rimasto estraneo. Il ricorrente non contesta specificamente tale valutazione, limitando la propria censura soltanto all’aspetto della credibilità, che tuttavia costituisce soltanto uno dei due diversi profili per i quali il giudice di merito ha, in concreto, negato la protezione invocata dallo S.. Sul punto, va ribadito che “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, art. 50-bis c.p.c. e art. 16 della Direttiva UE 32/2013, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il collegio avrebbe delegato l’audizione del richiedente la protezione ad un giudice onorario ad esso estraneo. Ad avviso del ricorrente, in tal modo sarebbe stato violato il divieto di modificazione dell’organo giudicante.

La censura è infondata. E’ infatti opportuno ribadire il principio per cui “La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, nè potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 20181 del 25/07/2019, Rv. 654876). Tali requisiti non sussistono nel caso di specie, poichè il ricorrente non riproduce il contenuto del verbale dell’udienza che si sarebbe tenuta presso il detto giudice onorario e nel corso della quale egli sarebbe stato ascoltato, con conseguente carenza di autosufficienza della doglianza.

Peraltro il ricorrente si duole del fatto che la sua audizione sia stata condotta da un giudice onorario non compreso nel collegio giudicante sul presupposto della vigenza, nell’ordinamento processualcivilistico, di un principio in forza del quale l’intera dialettica processuale si debba svolgere di fronte all’organo cui è affidata la decisione finale. Tale principio, tuttavia, non è configurabile, posto che al giudice onorario può ben essere demandato lo svolgimento di attività preparatorie alla decisione, o anche di funzioni istruttorie, senza che a ciò consegua, ipso iure, la nullità della decisione successivamente assunta dal collegio del quale il detto giudice onorario non faccia parte. Nè il ricorrente solleva censure in relazione alle modalità di trattazione del giudizio, o deduce che il giudice onorario abbia assunto in decisione la causa: la censura appare infatti limitata allo svolgimento dell’audizione dinanzi al magistrato onorario, alla qual cosa, tuttavia, non consegue automaticamente alcun vizio processuale.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe negato la protezione sussidiaria in base ad informazioni sul Paese di provenienza del richiedente la protezione tratte da fonti non idonee.

La censura è inammissibile. Il decreto impugnato, infatti, considera il contesto interno della Nigeria richiamando le fonti compulsate e dando atto delle informazioni specifiche dalle stesse tratte (cfr. pagg. 6 e s. del decreto impugnato). Il ricorrente non contrappone, rispetto alla ricostruzione compiuta dal giudice di merito, alcunchè di specifico, limitandosi in tal modo ad invocare una valutazione alternativa del fatto. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

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