Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21246 del 20/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 21246 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 8932-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante ero tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
3057

contro

BOTTONI DIEGO C.F. BTTDGL78105A132F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che 1o rappresenta e

Data pubblicazione: 20/10/2015

difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2149/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 24/03/2009 R.G. N. 2900/2005;
..

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

NOBILE;
udito l’Avvocato MARIO MICELI per deega LUIGI
FIORILLO;
udito l’Avvocato ROBERTO RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

è

udienza del 02/07/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO

R.G. 8932/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6-4-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, in
accoglimento della domanda proposta da Diego Bottoni nei confronti della

intercorso tra le parti per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ceni 1994 come
integrato dall’acc. 25-9-1997 e succ., dal 16-10-1999 al 30-11-1999, e
condannava la società al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni
medio tempore maturate oltre accessori.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda.
Il Bottoni si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 24-3-2009 in
parziale accoglimento dell’appello limitava la condanna della società al
pagamento, a titolo risarcitorio, di un importo pari alle retribuzioni maturate a
far tempo dalla costituzione in mora (23-1-2003) nei limiti del triennio
decorrente dalla cessazione di fatto del rapporto di lavoro, e quindi fino al 309-2005, oltre interessi e rivalutazione.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due
motivi.
Il Bottoni ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art.
378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi, rispettivamente sotto i diversi profili ex art. 360, comma
primo, numeri 3) e 5) c.p.c., la società censura l’impugnata sentenza nella parte

s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto

in cui ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto de quo con la
conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tali motivi sono infondati e vanno respinti.
In base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, “in materia di

1987, n. 56, nel consentire anche alla contrattazione collettiva di individuare
nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, ha
consentito il ricorso ad assunzione di personale straordinario nei soli limiti
temporali previsti dalla contrattazione collettiva, con conseguente esclusione
della legittimità dei contratti a termine stipulati oltre i detti limiti; resta altresì
escluso che le parti sociali, mediante lo strumento dell’interpretazione autentica
delle vecchie disposizioni contrattuali ormai scadute (volta ad estendere
l’ambito temporale delle stesse), possano autorizzare retroattivamente la
stipulazione di contratti non più legittimi per effetto della durata in precedenza
stabilita, tanto più che il diritto del lavoratore si era già perfezionato e le
organizzazioni sindacali non possono disporre dello stesso.” (v. fra le altre
Cass. 16-11-2010 n. 23120).
In particolare, come è stato precisato, “con l’accordo sindacale del 25
settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il
successivo accordo attuativo, sottoscritto il 16 gennaio 1998, le parti hanno
convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa
alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione
aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fmo alla data del 30
aprile 1998. Ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a
termine cadute dopo il 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo

assunzioni a termine dei dipendenti postali, l’art. 23 della legge 28 febbraio

derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi

,g

contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n.
230” (v. Cass. 18-11-2011 n. 24281, cfr. Cass. 28-11-2008 n. 28450, 4-8-2008
n. 21062, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 23-82006
n. 18378).

Tanto basta per respingere il ricorso e, non essendo stata, peraltro,
avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze
economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine
ed il capo relativo al risarcimento del danno, va rilevato che non può incidere
in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato
dall’art. 32, commi 5 0 , 6° e 7° della legge 4 novembre 2010 n. 183.
Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di
principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di
legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva,
una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in
qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso,
in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato
dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 272-2004 n. 4070).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.
11 ricorso va pertanto respinto e, in ragione della soccombenza, la
ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore del Bottoni, con
attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
r.

P.Q.M.

3

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al Bottoni le

‘A

spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi, oltre
spese generali e accessori di legge, con attribuzione all’avv. Roberto Rizzo.
Roma 2 luglio 2015

IL PRESIDENTE
1;.4Lc,2

U

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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