Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21246 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. II, 05/10/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 05/10/2020), n.21246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20412/2019 proposto da:

D.H., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA BASSAN;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZIONE DI

PADOVA, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto N. CRON. 4243/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.H. – cittadino del (OMISSIS) ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova, che aveva rigettato le sue istanza di ottenimento della protezione sia internazionale che umanitaria poichè non concorrente alcuna delle ipotesi di legge che ne consentono l’accoglimento in dipendenza del racconto circa le ragioni del suo allontanamento dal Mali e della condizioni socio-politiche della regione da cui proveniva.

Il Tribunale di Venezia adito ebbe a rigettare il ricorso poichè effettivamente le ragioni dell’abbandono del suo Paese d’origine addotte da richiedente asilo, non solo poco credibili,ma anche non sussumibili in alcuna delle ipotesi di asilo e protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) b), mentre non concorreva l’ipotesi ex art. 14, lett. c) D.Lgs. citato e nemmeno sussistevano;e condizioni per la protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio lagunare articolando tre ragioni di censura.

Il Ministero degli Interni – Commissione territoriale di Padova è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da D.H. s’appalesa siccome inammissibile.

Il ricorrente con il primo mezzo d’impugnazione lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, poichè il Collegio veneziano ha errato nel valutare la sua credibilità sulla scorta di sue prime dichiarazioni rese dopo lo sbarco, mai contestategli durante il colloquio in sede amministrativa, e senza tener conto delle precisazioni circa le imprecisioni, presenti nel suo racconto, fornite dalla difesa in sede d’udienza.

La censura in questione s’appalesa siccome generica posto che si compendia in mera contrapposizione di propria tesi alternativa rispetto alla motivazione sul punto illustrata dal Collegio lagunare.

Difatti il Tribunale ha puntualmente messo in rilievo le ragioni che inducevano a ritenere non credibile intrinsecamente il racconto reso dal richiedente asilo circa le ragioni che l’indussero ad abbandonare il suo Paese – specie l’assoluta genericità del racconto quanto ai soggiorno presso lo zio -, mentre l’assunto critico si fonda essenzialmente sulla svalutazione delle sue prime dichiarazioni rese dopo lo sbarco e l’enfatizzazione di assunte incomprensioni linguistiche con l’interprete.

Il Giudice ben può utilizzare tutte le dichiarazioni rese dal richiedente asilo nel corso della fase amministrativa e presenti in atti – come nella specie avvenuto – al fine di rilevare la contraddittorietà delle versioni rese nel tempo dal richiedente asilo senza necessariamente previamente procedere alla contestazione all’interessato della contraddittorietà rilevata, poichè le sue dichiarazioni sono parte del compendio probatorio ritualmente acquisito.

Dunque la mera contestazione difensiva fondata sulla diversa valutazione dei medesimi dati probatori configura generico motivo di contestazione, tanto più sotto i denunziato – nella specie – profilo di violazione di legge.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente ha rilevato la violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 3 ed art. 14, lett. b) c) ed ad D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, posto che il Tribunale ha ritenuto non concorrere e condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, malamente valutando le fonti di informazione utili al riguardo.

Anche detta censura si sostanzia nella mera contrapposizione di propria ricostruzione alternativa delle informazioni, attinte dalle fonti internazionali, utilizzate dal Collegio veneto per giungere alla conclusione che la situazione socio-politica della zona del Mali, dalla quale proviene il richiedente asilo, non si caratterizzava siccome pervasa da violenza diffusa o da guerra interna.

Difatti il Tribunale ha ben messo in evidenza le fonti utilizzate per attingere le informazioni apprezzate, tutte di rilievo internazionale ed affidabili e sulla base di dette informazioni circa la situazione socio-politica attuale delle zone nel sud Mali ha escluso il ricorrere dell’ipotesi D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Inoltre il Tribunale ha escluso il configurarsi dell’ipotesi ex art. 14, citato lett. b) in dipendenza delle stesse ragioni addotte dal ricorrente per giustificare l’abbandono del suo Paese.

A fronte di detta puntuale motivazione, parte ricorrente si limita ad elaborare propria ricostruzione fattuale e giuridica della questione, enfatizzando alcune delle informazioni desumibili dalla documentazione esaminata, apprezzandole in modo diverso da come fatto dal Tribunale, mentre nulla di specifico elabora nel suo argomento critico di ricorso circa la pretesa fondata sulla norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).

Dunque anche detta censura s’appalesa generica chiedendo a questa Suprema Corte,mediante la deduzione d’inesistente vizio di violazione di legge, mera valutazione di merito circa i dati probatori di causa.

Con la terza doglianza il ricorrente denunzia violazione della norma D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, anche in relazione alla nuova normativa ex D.L. n. 113 del 2018, in quanto il Tribunale ebbe anche a malamente rigettare l’istanza di protezione umanitaria, trascurando di apprezzare la documentazione lumeggiante la violazione dei diritti umani in Mali, denunziata da Organismi internazionali e della documentazione lumeggiante la sua integrazione in Italia, pur depositata in atti, che consentiva di operare la richiesta valutazione comparativa e così apprezzare anche la concorrenza delle condizioni di vulnerabilità.

L’argomento critico sviluppato dal ricorrente si limita alla contestazione della statuizione, adottata dai Giudici lagunari, con l’apodittica affermazione che concorrevano i presupposti di legge per il riconoscimento di detta forma di protezione, senza anche specificare quali situazioni di vulnerabilità sue peculiari ebbe a prospettare al Tribunale e non furono da detti Giudici esaminate.

Difatti il Collegio veneziano ha puntualizzato che il ricorrente ebbe a curarsi per sua patologia con – in difetto di ulteriore documentazione successiva all’intervento chirurgico – risultato risolutivo e come i documenti inerenti alle sua attività in Italia non lumeggiavano una situazione di integrazione tale da comportare la concorrenza ex se di condizioni di vulnerabilità.

A fronte di detta specifica motivazione, il ricorrente si limita ad apoditticamente denunziare una mala valutazione della documentazione afferente il suo inserimento sociale in Italia – invece puntualmente apprezzata – e derivare condizione di vulnerabilità in dipendenza della condizione socio-politica del Mali sulla base della violazione dei diritti umani, conseguente ai combattimenti, che però risultano limitati ad alcune zone del nord del Paese, siccome già sottolineato dal Collegio veneto nel decreto impugnato.

Dunque anche detta censura s’appalesa siccome inammissibile poichè fondata su generica contestazione relativa al merito della decisione portata nel provvedimento impugnato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna alla rifusone delle spese di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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