Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21245 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23481/2013 proposto da:

P.S. (OMISSIS), P.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO GRACIS giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, a mezzo della propria

mandataria GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA in persona dei

procuratori speciali P.V. e D.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

GEA GESTIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3851/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRACIS;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 17.7.2012 n. 3851 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, accertava in diversa misura il concorso causale della vittima e del conducente del mezzo nella determinazione del sinistro nel quale era deceduta B.M., investita dall’autocarro di proprietà dell’Azienda Speciale Pluriservizi mentre a piedi attraversava la strada, e rideterminava l’ammontare del danno non patrimoniale spettante “jure proprio” alle figlie della vittima, P.S. e P.P., sulla base dei medesimi criteri equitativi adottati dal primo giudice, tenendo conto delle somme versate “medio tempore” a titolo di acconto da INA Assitalia s.p.a., società assicuratrice della responsabilità civile automobilistica, condannando in solido l’Azienda e la società assicurativa al pagamento del residuo importo dovuto.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dalle sorelle P. le quali, con atto ritualmente notificato, in data 17.10.2013, a GEA-Gestioni Ecologiche e Ambientali s.p.a. (già AMIU), ed in data 14.10.2013, ad INA Assitalia s.p.a., hanno dedotto, con due motivi, vizio di “error in judicando” e vizio logico di motivazione.

Le resistito con controricorso Generali Italia s.p.a., così modificata la denominazione di INA Assitalia s.p.a..

Non ha svolto difese GEA s.p.a..

Le ricorrenti e la società resistente hanno depositato memorie illustrative, ed il difensore delle prime anche brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello rigettando il secondo e terzo motivo di gravame dell’appello principale proposto dalle eredi della vittima del sinistro stradale, ha ritenuto corretta la liquidazione, con criterio equitativo, del danno non patrimoniale subito “jure proprio” dalle superstiti, ed in particolare del danno alla vita dinamico-relazionale determinato dalla perdita del rapporto parentale affidando tale decisione alle seguenti ragioni: il Giudice di prime cure aveva fatto corretta applicazione dei criteri individuati nelle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, elaborate dal Tribunale Ordinario di Roma per l’anno 2006, utilizzando l’importo base previsto per il danno da morte ed adeguandolo alle circostanze del caso concreto, che – nel caso di specie – avevano comportato una variazione in diminuzione (riduzione peraltro applicata nella misura del 20%, inferiore a quella massima del 30% prevista in Tabella) in considerazione della età matura delle figlie, della mancanza di convivenza con la vittima avendo le predette costituto autonomi nuclei familiari da lungo tempo.

2. Tale statuizione viene impugnata dalle ricorrenti con il primo motivo di ricorso, per vizio di violazione dell’art. 1226 c.c., sull’assunto che, intervenuta – nel periodo intercorso tra la spedizione della causa a sentenza alla udienza di precisazione in primo grado, e comunque tra la pubblicazione della sentenza di prime cure in data 12.7.2006, e la scadenza del termine di impugnazione – la modifica dei criteri tabellari per la liquidazione del danno non patrimoniale, con l’introduzione della innovazione del “sistema punto”, ritenuto più adeguatamente rappresentativo della molteplicità delle situazioni considerate e, dunque, maggiormente idoneo a perseguire lo scopo della tendenziale uniformità nella valutazione dal danno volta nonchè a realizzare una migliore corrispondenza tra la entità del pregiudizio e la commisurazione del ristoro per equivalente, e venuta meno, in considerazione dei nuovi criteri, la previsione di una riduzione dell’importo risarcitorio – stabilito una tantum per il caso di morte, nelle precedenti Tabelle – per assenza di convivenza tra superstiti e vittima, ed inoltre in caso fossero presenti altri conviventi nel nucleo familiare dei superstiti, il Giudice di appello, investito sul punto da apposito motivo di gravame, avrebbe dovuto rideterminare l’importo risarcitorio liquidato dal primo giudice per il danno non patrimoniale, alla stregua dei nuovi criteri tabellari (editi nell’anno 2007), nella specie più favorevoli ai danneggiati, e più aderenti alla effettività del danno risarcibile (nel concreto, secondo quanto riferito dalle ricorrenti, con l’applicazione dei nuovi criteri 2007 le somme da liquidarsi sarebbero ammontate ad Euro 176.000,00 per P.S., ed Euro 168.000,00 per P.P., in luogo della eguale somma di E 99.360,00 riconosciuta a ciascuna figlia con i parametri della Tabella 2006).

3. Il motivo è fondato.

4. Occorre premettere che, in ordine al corretto esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questa Corte ha enunciato il principio secondo cui quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti Uffici giudiziari, a tale scopo essendo funzionale il riferimento da parte dei Giudici a criteri cd. tabellari fondati su parametri valutativi ricavati statisticamente da un campione significativo delle precedenti decisioni giurisdizionali adottate dall’Ufficio giudiziario in materia di risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, che ha, inoltre, ritenuto estendibile in via generale il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale; id. Sez. 3, Sentenza n. 20895 del 15/10/2015), aggiungendo inoltre che la errata applicazione dei criteri tabellari – che ridonda sulla corretta applicazione della norma di diritto, di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., che disciplina l’esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa: Corte Cass. n. 12408/2011 cit.; id. Sez. 3, Sentenza n. 4447 del 25/02/2014 – può pervenire al sindacato di legittimità solo se la questione sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito (cfr. Corte Cass. n. 12408/2011 cit.; id. Sez. 3, Sentenza n. 12397 del 16/06/2016).

4.1 Tanto premesso, la questione di diritto sottoposta all’esame della Corte può così essere sintetizzata:

se definito il giudizio di primo grado, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale, con sentenza che applica i criteri di liquidazione previsti nelle “Tabelle” (nella specie in uso presso l’Ufficio giudiziario di Roma) “vigenti” al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado, la intervenuta variazione di quei criteri, nelle more del giudizio di appello ù a seguito della adozione di nuove Tabelle che prevedano modalità diverse di commisurazione del medesimo danno tali da comportare un incremento dell’importo risarcibile -, legittimi l’attore – danneggiato ad impugnare la sentenza di primo grado per ottenere la liquidazione del maggiore importo risarcitorio attribuito in base ai differenti criteri tabellari sopravvenuti.

5. Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta affermativa.

5.1 Non essendo ricomprese le “Tabelle” tra le fonti dell’ordinamento, e non rivestendo natura normativa neppure come elementi richiamati “ab externo” ad integrare la fattispecie normativa che regola l’esercizio del potere equitativo del Giudice di merito, non essendo ad esse fatto alcun espresso rinvio dagli artt. 2056 e 1226 c.c., e ù dunque -, pur dovendo escludersi (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9367 del 10/05/2016) che la modifica delle stesse nel corso del giudizio possa operare come “jus superveniens” che il Giudice è obbligato ad applicare anche quando il nuovo diritto sia sopravvenuto nelle more tra la camera di consiglio e la pubblicazione della sentenza (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14357 del 21/12/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 26066 del 10/12/2014), tuttavia occorre considerare – alla stregua della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata – che le Tabelle costituiscono, come è stato rilevato, un utile parametro di verifica della legittimità dell’attività di giudizio, in quanto consentono avuto riguardo alle caratteristiche di omogeneità ed uniformità di trattamento di situazioni tipo che i criteri tabellari esprimono – di valutare detta attività sotto il profilo della congruità e rispondenza della liquidazione equitativa al principio generale per cui al soggetto leso deve attribuirsi l’integrale ristoro del danno, assumendo a riferimento indici “standard” (intendendosi tali quegli elementi di valutazione del pregiudizio che sono ritenuti socialmente rilevanti per giungere ad un ristoro del danno – non altrimenti dimostrabile con esatta precisione nel “quantum” – inteso come “giusto” secondo il comune apprezzamento che emerge dal contesto storico-sociale nel quale tali criteri di liquidazione sono chiamati ad operare) correlati a qualità e condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti lesi, rispetto ai quali una deviazione non motivata appare sintomatica del vizio di legittimità di violazione dell’art. 1226 c.c..

5.2 Ne segue che il Giudice che non si sia attenuto ai criteri tabellari, qualora non fornisca motivata giustificazione di tale scelta in relazione al caso concreto, non assolve all’obbligo che gli è richiesto di ristorare integralmente il danno non patrimoniale, e che non può essere disatteso in base al semplice rilievo della correttezza della la liquidazione operata dal giudice di prime cure in quanto conforme ai criteri tabellari “vigenti” in primo grado, non venendo in questione, nel caso in esame, la regola “tempus regit actum”, ma dovendo invece procedersi all’accertamento di un diritto (al risarcimento del danno) avente titolo in un rapporto giuridico che, finchè pende il giudizio, non può ritenersi esaurito e che non ha “ancora” trovato il dovuto integrale ristoro nella liquidazione in via equitativa effettuata alla stregua di criteri divenuti obsoleti nelle more del giudizio di merito.

5.3 La domanda risarcitoria non può, quindi, ritenersi correttamente soddisfatta – e va conseguentemente ravvisata la soccombenza del danneggiato, ed il suo interesse alla impugnazione – tanto nel caso in cui il Giudice di prime cure, liquidando equitativamente il danno, abbia errato nell’impiego dei criteri “interni” alla medesima Tabella ovvero abbia applicato i criteri di una Tabella già divenuti – al tempo della decisione – inidonei a rappresentare un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, in quanto sostituiti da altra Tabella, quanto nel caso in cui il Giudice di merito abbia fatto corretta applicazione dei criteri indicati nella Tabella “vigente” al tempo della decisione, e tuttavia tale liquidazione non possa soddisfare alla richiesta di integrale risarcimento del danno in quanto, nelle more del decorso del termine di impugnazione, siano immutati i criteri di liquidazione con l’adozione di nuove Tabelle.

5.4 Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha ravvisato una mera “emendatio”, e non una “mutatio libelli”, nel caso in cui il danneggiato che abbia introdotto il giudizio richiedendo in domanda il risarcimento del danno in base alle allora vigenti Tabelle, alla udienza di precisazione delle conclusioni richieda invece che la liquidazione del danno venga disposta tenendo conto dei nuovi criteri tabellari “medio tempore” adottati dall’Ufficio giudiziario, sempre che, evidentemente, attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1083 del 18/01/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 20/04/2016), sulla scorta del principio, che deve essere condiviso, secondo cui se le “Tabelle” applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice, anche d’appello, ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012).

5.5 La conformazione della struttura del giudizio di appello che presenta connotati prossimi alla “revisio prioris istantiae”, piuttosto che al “novum judicium”, non appare ostativa alla impugnazione della decisione di primo grado cui è sopravvenuta la modifica tabellare (ostacolo ravvisato invece dal precedente Corte Cass. 3^ sez. 25.1.2016 n. 1305), dovendo risolversi il dilemma relativo alla soccombenza o meno del danneggiato – e cioè il dilemma relativo alla sussistenza o meno dell’interesse ex art. 100 c.p.c., che costituisce condizione di ammissibilità della impugnazione rilevabile “ex officio” – alla stregua dello specifico motivo di gravame formulato dal danneggiato: ed infatti se, tecnicamente non può ravvisarsi soccombenza sulla domanda, quando nell’atto di citazione sia stato chiesto al Giudice di liquidare il danno in conformità ai “vigenti” criteri tabellari (ipotesi che presenta evidenti analogie con a quella in cui il danneggiante abbia “vincolato” la domanda, e quindi il giudice, alla pronuncia di condanna al risarcimento di uno specifico e puntuale importo risarcitorio: il caso è stato esaminato da Corte Cass. n. 7272/2012 cit.) ed il giudicante, accogliendo la domanda, abbia fatto corretta applicazione di quei criteri (senza che l’attore contesti, quindi, una errata liquidazione), diversamente la condizione di soccombenza deve ravvisarsi le volte in cui, con la domanda introduttiva, il soggetto leso si sia limitato a chiedere – senza ulteriori precisazioni – “integrale” risarcimento del danno ovvero, comunque, abbia richiesto la liquidazione di un importo maggiore di quello in concreto attribuitogli con i vigenti criteri tabellari – dal giudice di prime cure in sentenza.

6. Tanto premesso, risulta che le ricorrenti avevano impugnato la sentenza di primo grado in punto di errata affermazione del concorso causale della vittima nella produzione dell’evento dannoso, richiedendo in conseguenza la condanna dei convenuti “in solido, alla rifusione integrale di tutti i residui danni patiti….rideterminando l’ammontare del giusto risarcimento dei danni non patrimoniali” alla stregua dei nuovi criteri tabellari editi nell’anno 2007.

6.1 Sussisteva quindi, nel caso di specie, la condizione di soccombenza legittimante la impugnazione della sentenza di primo grado, venendo nuovamente sottoposta, in via devolutiva, alla Corte d’appello, in quanto strettamente dipendente dall’accertamento negativo del concorso casale della vittima, anche la questione concernente l’esatta (ri)determinazione dell’importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale: riliquidazione che, in quanto da effettuarsi con criterio equitativo ex artt. 2056 e 1226 c.c., in attuazione del principio volto a garantire al soggetto leso l’integrale ristoro del pregiudizio, doveva essere compiuta dal Giudice di secondo grado alla stregua dei criteri tabellari attualmente vigenti, e non dei criteri – applicati dal primo giudice – ma ormai divenuti inadeguati a realizzare un pieno ristoro del danno, in quanto sostituiti da quelli, sostanzialmente diversi e basati sul sistema-punto, previsti dalle nuove Tabelle 2007 adottate nelle more del giudizio di merito.

7. In conclusione il ricorso deve essere accolto, quanto al primo motivo, rimanendo assorbito l’esame del secondo motivo (che prospetta analoghi argomenti difensivi sotto il differente profilo del vizio motivazionale), con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà a nuovo esame in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, alla stregua del principio di diritto enunciato, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, dichiarando assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà a nuovo esame in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, alla stregua del principio di diritto enunciato, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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