Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21245 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

unitamente all’avv. MARRA ALFONSO LUIGI, dal quale è rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso

ricorrenti;

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli depositato il 9

settembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

settembre 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CESQUI Elisabetta, la quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 9 settembre 2008, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da M. C. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, promosso dall’istante per il riconoscimento del diritto al trattamento economico corrispondente alle funzioni svolte in qualità di dirigente medico.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 2000, non si era ancora concluso, la Corte ne ha determinato la ragionevole durala in tre anni, avuto riguardo all’ordinaria complessità della controversia, non coinvolgente questioni di rilievo tale da imporre uno straordinario sforzo di efficienza dell’apparato giudiziario;

tenuto conto, inoltre, del modesto valore della pretesa azionata e delle conseguenti minori ripercussioni psicologiche del ritardo nella definizione del giudizio, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 4.650,00, sulla base dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; ha infine negalo il riconoscimento di un ulteriore bonus, in considerazione della scarsa apprezzabilità dell’oggetto della controversia, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali, tenuto conto del ridotto accoglimento della domanda.

2. – Avverso il predetto decreto la C. propone ricorso per cassazione, articolato in undici motivi. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo, il terzo ed il quarto motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per i giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha immotivatamente riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’ari. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6. par. 1, della CEDU. in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2010. n. 23654: 14 febbraio 2008. n. 3716).

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha ridotto la misura dell’indennizzo in considerazione della modestia degli interessi in gioco, omettendo di valutare gli stessi alla luce delle condizioni socio-economiche di essa ricorrente.

2.1. – Con il quinto, il sesto, ed il settimo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6, par. 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e dei principi enunciati dalla Corte EDU, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale in misura inferiore agli startdards europei.

2.2. – Le predette censure, da esaminarsi congiuntamente in considerazione della comune attinenza alla liquidazione del danno, sono in parte infondate, in parte inammissibili.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfatti va di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750.00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

Tali parametri risultano espressamente richiamati dal decreto impugnato, nel quale, peraltro, la Corte d’Appello ha ritenuto opportuno procedere ad una riduzione dell’importo annuo ordinariamente liquidalo, in considerazione delle limitate ripercussioni psicologiche del ritardo nella definizione del giudizio, correlate alla modestia degli interessi coinvolti nella controversia.

La ricorrente si duole dell’insufficienza di tale motivazione, contestando l’affermata modestia del valore della controversia e lamentandone la mancata comparazione con le sue condizioni economiche. senza però indicare gli elementi, addotti nel giudizio di merito, dai quali la Corte d’Appello avrebbe dovuto desumere tali condizioni. Il giudizio di comparazione tra l’entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco) e la condizione socio- economica della parte richiedente, cui il giudice di merito deve procedere per accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di quest’ultima, al fine di giustificare l’eventuale scostamento. in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte EDU, deve infatti aver luogo pur sempre sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti (cfr. Cass., Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17404; 2 novembre 2007, n. 23048), che nella specie non sono state neppure riportate nel ricorso, con la conseguenza che la censura si presenta, sotto tale profilo, priva di autosufficienza.

3. – Analogamente, sono in parte infondati, in parte inammissibili l’ottavo ed il nono motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, avente ad oggetto un credito retributivo, senza fornire alcuna motivazione.

3.1. – L’espresso diniego di tale maggiore importo da parte della Corte d’Appello rende infatti privo di qualsiasi giustificazione il richiamo della ricorrente all’art. 112 cod. proc. civ., riferibile all’ipotesi di omessa pronuncia e non anche a quella in cui il giudice di merito abbia preso in considerazione la domanda e l’abbia rigettata, sia pure senza motivare (o motivando inadeguatamente) la decisione adottata (cfr. Cass. Sez. 1^, 24 febbraio 2006, n. 4201).

Quanto al vizio di motivazione, si osserva che l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durala possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo.

Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò implichi uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass. Sez. 1^, 3 dicembre 2009. n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

4. – Sono infine infondati il decimo e l’undicesimo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6, par. 1 della CEDU e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, nonostante l’accoglimento della domanda, ha dichiarato compensale tra le parti le spese processuali, senza un’adeguata motivazione.

4.1. – Il giudizio in esame è stato instaurato in data successiva al 1 marzo 2006 ma precedente al 4 luglio 2009, e ad esso si applica pertanto l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a ed anteriore all’ulteriore modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, il quale, nel richiedere l’esplicita indicazione, nella motivazione, dei giusti motivi che al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, giustificano la compensazione totale o parziale delle spese processuali, non impone l’adozione di motivazioni specificamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni poste a fondamento dello stesso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (cfr, Cass., Sez. 3^, 30 marzo 2010, n. 7766; Cass., Sez. lav., 31 luglio 2009, n. 17868).

E’ proprio un esame complessivo della motivazione, nella specie, a far emergere le ragioni della scelta compiuta attraverso la compensazione delle spese, sinteticamente motivata dalla Corte d’Appello mediante il riferimento alla condotta processuale delle parti ed all’esito del giudizio, caratterizzato dalla liquidazione di un indennizzo (Euro 5.625,00) notevolmente inferiore a quello richiesto dalla ricorrente (Euro 15.875,00), e quindi da un ridimensionamento della pretesa azionata la cui considerazione, immune da vizi logico-giuridici, appare idonea a sorreggere la decisione, sottraendola al sindacato di questa Corte.

5. – Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

a Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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