Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21245 del 13/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5774/2012 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 13/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la CTR del Piemonte, con sentenza n. 9/36/11, depositata il 13/1/2011, ha respinto l’appello proposto da B.F., nei confronti di Equitalia Nomos s.p.a., avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto inammissibile il ricorso del contribuente avverso la intimazione di pagamento al medesimo notificata il 16/1/2008 dal Comune di Casalborgone, in relazione alla Tarsu per l’annualità 2004, atto che faceva seguito alla notifica, il 26/9/2006, della prodromica cartella di pagamento, anch’essa oggetto di distinta impugnazione giudiziale;

che il giudice d’appello ha ritenuto che la sentenza n. 27/16/10 della CTP di Torino, prodotta in giudizio dal contribuente, con cui era stata annullata la predetta cartella di pagamento, riferibile alla medesima annualità Tarsu, non era divenuta definitiva e che il contenuto delle deduzioni difensive era incerto in merito alla individuazione della pretesa tributaria oggetto di contestazione, come già rilevato dal giudice di prime cure.

che avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, mentre l’intimato Concessionario non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19,comma 3, secondo periodo, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4, giacchè la CTR non ha considerato che il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento per vizi attinenti alla sottoscrizione, alla motivazione, all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, alla omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento), e dunque non soltanto per vizi relativi alla cartella esattoriale, non assumendo rilievo conclusivo il rapporto di connessione tra gli atti (ruolo, cartella di pagamento, intimazione di pagamento) succedutisi temporalmente, e conclude formulando il seguente quesito di diritto: “Dica questa Corte se il ricorso introduttivo proposto contro l’intimazione di pagamento, derivante da una cartella esattoriale della quale se ne contesti l’omessa notificazione, risulti essere ammissibile se lo stesso contiene almeno un vizio relativo all’intimazione, quali sottoscrizione, motivazione, omessa indicazione del responsabile del procedimento dell’intimazione”;

che con il medesimo motivo d’impugnazione, inoltre, deduce che l’eventuale inammissibilità di una singola censura, nella specie, quella relativa all’omessa notifica degli atti presupposti, non avrebbe potuto mai comportare la inammissibilità anche delle altre censure contenute nel ricorso, e conclude formulando il seguente quesito di diritto: “Dica questa Corte se il ricorso introduttivo proposto contro l’intimazione di pagamento, derivante da una cartella esattoriale della quale se ne contesti l’omessa notificazione, risulti essere ammissibile se lo stesso contiene almeno un vizio relativo all’intimazione, quali sottoscrizione, motivazione, omessa indicazione del responsabile del procedimento dell’intimazione, anche laddove il vizio relativo all’omessa notificazione dell’atto presupposto (cartella esattoriale) risulti essere incerto, a seguito della presunta erronea identificazione degli estremi di tale atto”;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e mancata applicazione dell’art. 92 c.p.c., commi 1 e 2, giacchè la CTR, nel liquidare le spese processuali del grado, avrebbe dovuto distinguere tra spese da rimborsare, diritti e onorari di difesa, e conclude formulando il seguente quesito di diritto: “Dica questa Corte se la condanna alla spese processuali non possa essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore ed onorari di avvocato, bensì deve essere compiuta in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice ha rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni di legge o delle tariffe”;

con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15,comma 2 bis e della Tabella A, Parte 2, n. 12, n. 19, n. 20, D.M. 8 aprile 2004, n. 127, giacchè in ogni caso le spese processuali liquidate illegittimamente dalla CTP, in misura pari ad Euro 1.503,00, spetterebbero solo in parte, e conclude formulando il seguente quesito di diritto: “Dica questa Corte se, con riferimento alla controversia per un ammontare di Euro 2.847,62, la condanna alle spese processuali, considerando i minimi, non debba superare Euro 355,00, ovvero considerando i limiti massimi, non debba superare Euro 820,00, alla luce di quanto stabilito dal D.M. n. 127 del 2004”;

che il primo motivo va disatteso perchè non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale si basa sull’affermata esistenza di una pluralità di elementi di incertezza circa “il numero di ruolo, l’anno di competenza l’importo dovuto a titolo di Tarsu”, che non rende possibile aderire alla tesi difensiva del ricorrente secondo la quale “oggetto del contendere è l’intimazione di pagamento non la cartella esattoriale”;

che, invero, la cartella di pagamento è stata impugnata dal contribuente, il quale in tal modo ha dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, e poichè l’intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’atto presupposto non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, ne consegue che, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi suoi propri, ma è su tale profilo che incide l’incertezza – assoluta – rilevata dal giudice di appello, avuto riguardo all’oggetto della causa, incertezza che il ricorrente neppure in questa fase ha tentato di superare, riportando in maniera autosufficiente quelle parti dell’atto introduttivo e del gravame che sono – in tesi – in grado di individuare distintamente tanto l’atto impugnato, quanto, in relazione ad esso, gli enunciati motivi di impugnazione;

che il secondo motivo di impugnazione va disatteso in conformità del consolidato principio secondo cui “In tema di spese processuali, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia della mancata distinzione, nella sentenza impugnata, tra diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali applicabili ratione temporis alla fattispecie, atteso che, in assenza di deduzioni sui concreti pregiudizi subiti dalla mancata applicazione di tale distinzione, la censura non dimostra l’esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione” (Cass. n. 15363/2016; n. 20128/2015), nè in questa sede di legittimità può trovare tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria;

che anche il terzo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non sì sarebbe pronunciato sul gravame concernente la dedotta violazione della tariffa, da parte della CTP, nella liquidazione delle spese processuali in favore del Concessionario, ma si tratta di censura formulata in violazione del criterio dell’autosufficienza (art. 366 c.p.c.), considerato che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, “il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Cass. n. 17049/2015);

che non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA