Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21245 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. II, 09/08/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 09/08/2019), n.21245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18516-2015 proposto da:

UNIVERSITA’ AGRARIA di NETTUNO, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PAISIELLO 27, presso lo studio dell’avvocato PIETRO FEDERICO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ACQUALATINA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso

l’avvocato NICO MORAVIA dello studio PAVIA e ANSALDO, rappresentata

e difesa dall’avvocato TIZIANA FERRANTINI;

– controricorrenti –

e contro

CONSORZIO di ACQUEDOTTO di CARANO in liquidazione, in persona del

Liquidatore pro tempore; AUTORITA’ D’AMBITO n. 4 per il LAZIO

MERIDIONALE – LATINA, in persona del Presidente pro tempore,

chiamata in garanzia della Società Acqualatina S.p.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 493/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 493/2015 del 22.01.2015, confermando la sentenza del Tribunale di Velletri n. 285/2011, rigettava la domanda proposta dall’Università Agraria di Nettuno nei confronti di Acqualatina s.p.a., con cui si chiedeva che fosse condannata Acqualatina s.p.a. al pagamento in favore dell’attrice dell’indennizzo di una somma di denaro previsto dalla transazione del 21.01.1998, conclusa tra la parte attrice ed il Consorzio Acquedotto del Carano.

1.1 L’Università Agraria di Nettuno deduceva, a fondamento della domanda, di essere titolare di un diritto di gestione, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, della quota di litri 10 di acqua al secondo erogati da un’apposita presa praticata sull’acquedotto principale. Esponeva che, a seguito dell’inadempimento del Consorzio Acquedotto del Carano, le parti avevano stipulato una transazione, in data 21.01.1998, con la quale il Consorzio riconosceva in favore dell’Università, il diritto a percepire la somma annuale di Euro 150.000,000, rivalutabile annualmente, da corrispondersi a tempo indeterminato.

Lamentava che, dal 2002, Acqualatina s.p.a. era subentrata al Consorzio e non aveva più corrisposto l’indennizzo.

1.2 La Corte territoriale, per quel che ancora rileva nel presente giudizio, preliminarmente, dichiarava l’inammissibilità della nuova documentazione proposta dall’Università, al fine di una migliore ricostruzione dei fatti storici, perchè la produzione sarebbe dovuta avvenire nel corso del primo grado di giudizio. Rilevava, altresì, che la domanda di accertamento del diritto di gestire una determinata quantità d’acqua costituiva il presupposto per ottenere l’indennizzo di cui alla citata convenzione, mentre, nell’atto di citazione, l’Università non aveva mai fatto riferimento all’esistenza di un diritto di servitù pubblica, nè che la pretesa traesse origine da tale diritto.

In ogni caso, pur ammettendo che la pretesa fosse fondata sul diritto di servitù, la domanda sarebbe stata infondata a seguito della rinuncia dell’Università contenuta nell’atto di transazione.

2. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’Università Agraria di Nettuno sulla base di un motivo.

2.1 Ha resistito con controricorso Acqualatina s.p.a.

2.2 Sono rimasti intimati il Consorzio di Acquedotto di Carano nonchè l’Autorità d’Ambito n. 4 per il Lazio Meridionale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nonchè l’omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle domande subordinate a quella principale, avanzate dall’Università Agraria di Nettuno, con cui era stato chiesto l’accertamento di un diritto di servitù pubblica gravante sull’acquedotto di (OMISSIS).

In particolare, il giudice d’appello avrebbe fornito una motivazione apparente sulle domande subordinate, che non sarebbero state fondate sulla transazione del 21 gennaio 1998 ma su un diritto reale di presa d’acqua dall’acquedotto comunale.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. civ. n. 23940/2017).

1.3 Nella specie, la corte territoriale ha motivato sulla domanda riconvenzionale proposta dall’Università Agraria di Nettuno sotto un duplice profilo.

In primo luogo, il giudice d’appello ha rilevato che la domanda di accertamento del diritto di gestione di una determinata quantità d’acqua, avanzata dall’Università, costituiva il presupposto per ottenere l’indennizzo di cui alla citata convenzione, mentre, nell’atto di citazione, l’Università non aveva mai fatto riferimento all’esistenza di un diritto di servitù di pubblica, nè aveva dedotto che la pretesa traesse origine da tale diritto.

In secondo luogo, la corte, anche ammettendo che la pretesa fosse stata fondata sul diritto di servitù, ha ritenuto che la domanda sarebbe, in ogni caso, infondata, a seguito della rinuncia dell’Università contenuta nell’atto di transazione del 21.01.1998.

Va, pertanto, escluso il vizio di apparente motivazione, avendo la Corte d’appello motivato su tutti i profili della domanda.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

2.1 Le spese di giudizio vanno liquidate come in dispositivo.

2.2 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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