Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21245 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. III, 02/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 02/10/2020), n.21245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31661-2019 proposto da:

S.I., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIACINTO CORACE;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1136/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. S.I., cittadino della Nigeria, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, domandando:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ex D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis.

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di esser stato costretto a fuggire dal proprio paese d’origine per fuggire alle aggressioni e alle minacce di morte del padre della ragazza minorenne con cui aveva avuto una relazione. Quest’ultimo denunciò il richiedente per abuso sessuale ai danni della minorenne. Decise di fuggire per il timore di esser vittima della vendetta della famiglia della ragazza.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.I. propose ricorso ex D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 dinanzi il Tribunale di Venezia, che con ordinanza del 21 giugno 2017 rigettò il reclamo.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1136 pubblicata il 19 marzo 2019.

La Corte d’appello riteneva che:

a) la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato fosse infondata, ritenendo inattendibile il racconto;

b) la domanda di protezione sussidiaria fosse infondata, provenendo il richiedente da una zona della Nigeria, Edo State, esente da violenza indiscriminata;

d) la domanda di protezione umanitaria fosse infondata, riguardando la vicenda un episodio di criminalità comune e non essendoci i presupposti;

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da S.I., con ricorso fondato su un tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “la violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5 e 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonchè omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5”. La Corte avrebbe omesso di considerare dei fatti decisivi per il giudizio, essendo stato il ricorrente vittima di persecuzione da parte della famiglia della minorenne.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza.

Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione incensurabile in questa sede, l’inesistenza dei presupposti – fatti o atti persecutori – richiesti per la protezione internazionale, senza che il ricorrente abbia opposto, nell’illustrazione del motivo, convincenti ragioni idonee ad inficiare la decisione di merito.

In ogni caso, la Corte d’appello ha adeguatamente preso in considerazione le aggressioni subite dal richiedente nel proprio paese d’origine, ritenendo però che tali persecuzioni “non possano essere collegate a persecuzioni razziali, religiosi, di nazionalità o appartenenza a un gruppo sociale o politico nè a dilagare di violenza indiscriminata connessa a conflitto interno o internazionale bensì a situazioni di criminalità comune, non ancora passate al vaglio dell’autorità giudiziaria”. La Corte ha dunque, con motivazione incensurabile, ritenuto non sussistenti i presupposti – fatti o atti persecutori- per riconoscere lo stato di rifugiato.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei parametri relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c). La Corte avrebbe omesso qualsiasi ricerca nelle fonti per reperire riscontri venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto esposto nel ricorso, il giudice di merito ha verificato sulla base di fonti aggiornate che in Nigeria, ed in particolare nella regione del ricorrente, Edo State, non è presente alcuna violenza indiscriminata o diffusa, contrariamente ad alcune zone del nord della Nigeria. La doglianza inoltre è generica e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza della Corte d’appello ma si incentra piuttosto sulla normativa in materia di protezione internazionale.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10, comma 3. La Corte avrebbe motivato in maniera apparente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e l’assenza di specifica vulnerabilità, nonchè avrebbe omesso di considerare fatti decisivi per il riconoscimento di tale forma di protezione.

Il motivo è inammissibile in quanto generico. Il ricorrente infatti, lamenta “in astratto” che sarebbe stata ingiustamente negata la protezione umanitaria, riportando la normativa in materia e la situazione generale presente in Nigeria. La protezione umanitaria però è una misura “personalizzata” e concreta, e non può mai essere accordato sulla base delle condizioni generali del Paese d’origine del richiedente, in termini del tutto generali ed astratti, ed in violazione della ratio e della lettera della legge (Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01). Il ricorrente non ha allegato situazioni di vulnerabilità. Per quanto riguarda poi l’integrazione raggiunta in Italia dal richiedente, il giudice di merito ritiene non superato il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e quella che avrebbe nel caso tornasse in Nigeria: il richiedente non ha un lavoro nel nostro Paese e in Nigeria manca una specifica compromissione dei diritti civili tale da pregiudicare la libertà e i diritti fondamentali della persona.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

6.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17,), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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