Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21244 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 20/10/2016), n.21244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23633/2013 proposto da:

C.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VINCENZO ARANGIO RUIZ 23, presso lo studio dell’avvocato

PIERFRANCESCO MACONE, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE BULLICANTE SRL, in persona del legale rappresentante

Dott. Z.D., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DELLA

LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAPECCI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO PERRELLA

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2591/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato BARBARA CORBI per delega;

udito l’Avvocato FRANCESCO CAPECCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello principale di Immobiliare Bullicante s.r.l. e rigettando l’appello incidentale di C.E., in parziale riforma della decisione di prime cure, accertava la occupazione sine titulo dell’immobile di proprietà della società sito in (OMISSIS) e condannava il C., oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla società per il noleggio dei mezzi utilizzati per il tentativo di accesso nella proprietà, rimasto infruttuoso per la resistenza opposta dall’occupante abusivo, anche al risarcimento del danno figurativo pari al valore locativo dei fabbricati in stato di abbandono e fatiscenti, liquidato in via equitativa in Euro 500,00 mensili per il periodo (OMISSIS) oltre interessi legali dall’1.1.2010.

La sentenza di appello notificata in data 2.7.2013 è stata ritualmente impugnata per cassazione da C.E. per vizi di insufficiente motivazione e per errori di dritto. Ha resistito con controricorso la società intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla affermata insussistenza di un preesistente rapporto di comodato) è inammissibile.

Il ricorrente censura la inesatta rilevazione da parte del Giudice di appello, del contenuto della domanda proposta in primo grado dalla società, da cui emergeva che la esistenza del rapporto di comodato non era contestata, con la conseguenza che doveva ritenersi errata la decisione di rigetto dell’appello incidentale in quanto non sarebbe stata fornita alcuna prova da parte dell’occupante dell’immobile di un titolo di legittima detenzione.

La censura è inammissibile, in quanto tesa a richiedere alla Corte un nuovo esame dei medesimi fatti già valutati dal Giudice di merito, il quale ha evidenziato come il riferimento al comodato, contenuto nella domanda introduttiva, fosse inteso non ad ammetterne la esistenza quanto piuttosto a riferire la contrapposta tesi difensiva della quale veniva chiesto l’accertamento negativo. Una revisione dell’accertamento in fatto, compiuto dalla Corte territoriale, non può trovare accesso in sede di legittimità, non essendo configurato il sindacato di questa Corte come terzo grado di giudizio, rimanendo quindi preclusa tanto nella ipotesi di vizio di “insufficienza” motivazionale contemplato dal mezzo di impugnazione definito dal precedente art. 360co1 n. 5 c.p.c. (cfr. (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014, secondo cui: “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito”), quanto, a maggior ragione, dal riformato mezzo di impugnazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012) limitando la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado, per vizio di motivazione, alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, rimanendo, pertanto, circoscritto il controllo del vizio di legittimità (fino ad allora esteso anche al processo logico argomentativo fondato sulla valutazione dei fatti allegati assunti come determinanti in esito al giudizio di selezione e prevalenza probatoria, potendo essere censurata la motivazione della sentenza, oltre che per “omessa” considerazione di un fatto controverso e decisivo dimostrato in giudizio, anche per “insufficienza” e per “contraddittorietà” della argomentazione) alla verifica del “minimo costituzionale” prescritto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – secondo cui tale requisito minimo non risulta soddisfatto soltanto qualora ricorrano quelle stesse ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. Al di fuori delle ipotesi indicate (attinenti alla “esistenza” del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale) residua soltanto l’omesso esame di un “fatto storico” controverso, che è stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte Cass. SS.UU. in data 7.4.2014 n. 8053).

Nella specie la sentenza di appello ha statuito fornendo una argomentazione idonea ad integrare il minimo costituzionale predetto, mentre il ricorrente non ha supportato la critica con la specifica indicazione di un fatto storico, dimostrato in giudizio, che il Giudice di appello avrebbe omesso di considerare e che – se debitamente considerato – avrebbe condotto con certezza d una diversa definizione della controversia favorevole al ricorrente.

Ad analoga dichiarazione di inammissibilità, per le medesime ragioni, vanno incontro i motivi tre, quattro e cinque del ricorso, con i quali si deducono vizi di “insufficiente e contraddittoria” motivazione, non più contemplati nell’oggetto del sindacato di legittimità devoluto a questa Corte, potendo aggiungersi soltanto: 1- che il Giudice di appello nell’applicazione del criterio equitativo di liquidazione del danno è libero di scegliere le modalità risarcitorie che ritenga più aderenti al principio per cui il danneggiato deve ricevere un effettivo ristoro del danno patito e nulla di più, e nella specie, con motivazione non incongrua, ha inteso desumere induttivamente il valore locativo dalla estensione delle aree, dalla rendita catastale degli immobili e dallo stato di abbandono e fatiscenza nel quale gli stessi versavano, elementi circostanziali che non sono stati oggetto di rilievi formulati con il terzo motivo; 2- il periodo di occupazione abusiva decorrente dal febbraio 2007, coincidente con l’infruttuoso tentativo di accesso della società nei terreni di proprietà occupati dal C., fino al (OMISSIS), non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione in primo grado, nè avere costituito specifico motivo di gravame, essendosi incentrata la difesa dell’occupante sulla assedia esistenza e prosecuzione di un rapporto di comodato risalente a data anteriore all’anno (OMISSIS) (ricorso pag. 1); 3- una volta accertato l’illecito permanente ex art. 2043 c.c., dell’occupante sine titulo degli immobili, correttamente poi il Giudice di appello ha liquidato come danno subito dal proprietario le spese cui questo è andato incontro a causa della predetta condotta illecita ostativa al legittimo esercizio del potere di utilizzo e godimento del bene immobile da parte della società proprietaria che era stata materialmente impedita ad accedere sul terreno, da soggetto peraltro non possessore, avendo il C. da sempre sostenuto di detenere l’immobile a titolo di comodato, ammettendo quindi inequivocamente il difetto del requisito dell'”animus rem cibi habendi” necessario ad integrare una situazione di possesso tutelabile.

Il secondo motivo con il quale il ricorrente impugna la sentenza di appello per error in judicando (violazione degli artt. 1223, 2056 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che la società proprietaria non aveva fornito prova del danno subito dalla occupazione illecita dell’immobile, deve ritenersi infondato.

L’apparente contrasto tra l’indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare in caso di occupazione abusiva un danno in “re ipsa” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9137 del 16/04/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 14222 del 07/08/2012; id. Sez. 2, Sentenza n. 11992 del 28/05/2014; id. Sez. 2, Sentenza n. 20823 del 15/10/2015) e quello volto a sostenere la necessità di una puntuale prova del danno-conseguenza per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 378 del 11/01/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 15111 del 17/06/2013) va ricomposto nel senso che entrambi gli indirizzi indicati richiedono la prova delle conseguenze dannose derivate dall’evento lesivo della illecita occupazione del bene, ritenendo a ciò adeguata anche la prova per presunzione della concreta impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15757 del 27/07/2015), dovendosi a tal fine avere riguardo alla effettiva relazione che il soggetto proprietario aveva con il bene occupato abusivamente, venendo meno la presunzione “juris tantum” di perdita delle utilità conseguibili mediante il normale godimento del bene, ove risulti positivamente accertato che il “dominus” si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Occorre tuttavia considerare che l’onere della prova non va dimensionato in relazione allo scopo di negare accesso alla tutela risarcitoria di rendite parassitarie a favore del proprietario rimasto passivo al momento della occupazione, bene potendo insorgere successivamente una esigenza attuale di utilizzo del bene che rimane impedita dalla permanenza della situazione illecita: in tal caso non potrà escludersi la esistenza di un danno-conseguenza, da identificare nell’impossibilità di realizzare la modalità di godimento diretto che era stata programmata prima dell’occupazione, ovvero una modalità di godimento indiretto che si sia presentata “medio tempore” e resa, del pari, impossibile dall’occupazione.

Orbene nella specie è lo stesso ricorrente a riferire che la società aveva tentato di accedere ai terreni di sua proprietà allegando nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado che intendeva “iniziare le opera di bonifica dei fabbricati, anche ai fini di una risistemazione delle volumetrie esistenti”, con la conseguenza che essendo rimasto impedita la realizzazione di tale programma a causa della protratta occupazione abusiva, a far data dall’impedito accesso sui terreni nel (OMISSIS), la società ha patito un corrispondente danno determinato dalla indisponibilità del bene in funzione dello scopo programmato, essendo la “bonifica” strumentale allo sfruttamento economico dei fabbricati: correttamente pertanto la Corte territoriale ha ritenuto di poter procedere alla “aestimatio” del danno-conseguenza in relazione al valore reddituale prospettico del “bene immobile bonificato” (criterio equitativo non incongruo, in difetto di altri parametri di valutazione: Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24100 del 17/11/2011), che ha provveduto drasticamente a ridurre in considerazione delle peculiari condizioni di abbandono e fatiscenza dei fabbricati, venendo a considerare mediante tale abbattimento anche il periodo di temporanea improduttività dell’immobile durante i tempi necessari alla esecuzione dei lavori di bonifica.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario per spese generali, e gli accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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