Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21244 del 13/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9573/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.R.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PANAMA 52, presso lo studio dell’avvocato SINACTA ROMA STUDIO

LEXJUS, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSAMARIA ZUCCARO;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 74/2012 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,

depositata il 02/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

Fatto

RITENUTO

Che:

A.R.F., medico generico convenzionato con il SSN, ricorreva alla CTP di Torino contro il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in relazione ad una istanza di rimborso dell’Irap presentata il 21.9.2009 per gli anni di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, adducendo la assenza di autonoma organizzazione.

La CTP di Torino, con sentenza 62/15/11, depositata il 11.5.2011, accoglieva il ricorso ritenendo che le spese ed i mezzi impiegati dal ricorrente non integrassero il requisito di autonoma organizzazione.

L’ufficio appellava la predetta sentenza, e la CTR del Piemonte, con sentenza n. 74/34/12 depositata il 2.10.2012, riteneva d’ufficio inammissibile l’appello poichè tardivo in quanto depositato in data 5.1.2012, oltre sei mesi dopo il deposito della sentenza della CTP.

Ricorre in cassazione l’ufficio con unico motivo di ricorso.

Il contribuente si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare al giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51 e L. n. 742 del 1969, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non avere la CTR computato nel calcolo del periodo semestrale per l’appello anche la sospensione feriale dei termini di 45 giorni dall’1 agosto al 15 settembre.

Computando tale periodo, infatti, il termine per appellare sarebbe scaduto in data 27.12.2011, anzichè l’11.11.2011, e l’ufficio deduce che la notifica era avvenuta in data 19.12.2011 a mezzo posta, mentre la data del 5.1.2012, citata nella sentenza della CTR, era quella del deposito dell’appello dopo la notifica.

Il motivo è fondato.

Nell’affermare che all’impugnazione della sentenza di primo grado si applica il temine semestrale, in quanto la stessa non è stata notificata, e nell’affermare che l’appello “depositato” il 5.1.2012 è tardivo, deve ritenersi che la sentenza della CTR abbia ritenuto tardiva la notifica dell’appello avvenuta oltre la scadenza del termine semestrale (11.11.2011) senza applicabilità del periodo di sospensione feriale.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, dispone che il termine per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie è di sessanta giorni dalla notifica della sentenza; in caso di mancanza di notifica, la norma rinvia all’art. 38 comma 3 dello stesso decreto. Quest’ultima disposizione prevede che, in tale caso, si applichi l’art. 327 c.p.c., comma 1, che stabilisce, dopo la novella di cui alla L. n. 69 del 2009, il termine massimo per impugnare di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009, come quello in questione.

Non è contestato in giudizio che la sentenza della CTP, depositata l’11.5.2011, non sia stata notificata. Pertanto, nel caso di specie occorre fare riferimento al termine “lungo” semestrale.

Ora, è giurisprudenza costante di questa Corte quella per cui a tale termine, che va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, anche nel processo tributario devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, secondo la disciplina vigente all’epoca della proposizione dell’appello nel presente giudizio. (Sez. 5, n. 4310 del 2015, Rv. 634909, sul computo del termine anche sez. U, n. 21197 del 2009 (Rv. 609463).

Tale termine è stato ritenuto applicabile dalle Sezioni Unite anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, atteso il rinvio che la normativa compie genericamente alle norme del codice di procedura civile, come avviene, del resto, per la normativa processuale tributaria.

Nella specie, pertanto, il termine per proporre l’appello scadeva in data 27.12.2011.

L’ufficio ha dimostrato in atti di avere notificato l’appello certamente in data 22.12.2011, e non in data 5.1.2012, che, come afferma la stessa CTR, è la data di deposito del ricorso notificato, ed è stata presa erroneamente a riferimento per verificare la tempestività dell’introduzione dell’appello. Il gravame, quindi, era tempestivo.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio degli atti alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per la decisione anche sulle spese.

PQM

 

cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte, anche per la decisione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA