Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21244 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. III, 02/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 02/10/2020), n.21244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30327-2019 proposto da:

F.Y., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ORSOLINA PERROTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 519/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. F.Y., cittadino del Senegal chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, domandando:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ex D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal Senegal per sottrarsi alla minacce di morte ricevute dallo zio che lo voleva far arruolare nel movimento indipendentista armato denominato MFCD.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento F.Y. propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torino che rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. La Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 519 del 21 marzo 2019 ha confermato la decisione di prime cure.

5. Detta pronuncia è stata impugnata per cassazione da F.Y. con ricorso fondato su tre motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

6.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) e D.Lgs. n. 251 del 2007, comma 5.

Sostiene che la sentenza della Corte di Appello sarebbe errata là dove non ha fissato l’audizione del ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

Lo è innanzitutto sia per la sua genericità e sia per la violazione dell’art. 366, n. 6 c.p.v. perchè non indica nè i motivi per cui aveva richiesto l’audizione e nè dove l’aveva richiesta nei precedenti atti del giudizio. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TUT.

La corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria ritenendo che manchi la prova di un timore fondato di danno grave del richiedente, in caso di suo ritorno nel paese d’origine. Inoltre la Corte ha anche negato che sussistono ragioni per la protezione umanitaria

6.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’omessa e carente motivazione su un fatto decisivo per la controversia ex Art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte d’appello avrebbe errato perchè non ha esaminato la questione posta alla base del racconto del richiedente ovvero quello del fondato timore di essere perseguitato al suo rientro nel Senegal.

Il secondo e terzo motivo congiuntamente esaminati sono fondati per quanto di ragione.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente. Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (cass. 28990/2018) ed a Coi aggiornate e non generiche. E’ pertanto fatto obbligo al giudice di merito di acquisire ex officio le necessarie informazioni relative ai Paesi d’origine del richiedente asilo che risultino complete, affidabili e aggiornate attivando, se del caso, i necessari canali diplomatici ed amministrativi.

Nel caso di specie il giudice del merito non ha indicato le fonti ove ha tratto le informazioni specifiche sulla situazione politica del paese del ricorrente al fine di poter effettuare la sussistenza o meno dei requisiti del riconoscimento della protezione sussidiaria.

L’accoglimento dei due motivi comporta l’assorbimento della censura con cui contesta il rigetto del riconoscimento della protezione umanitaria.

7. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso accoglie il secondo e terzo per quanto di ragione, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso accoglie il secondo e terzo per quanto di ragione, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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