Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21243 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20366/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 26/2012 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA

SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

Fatto

RITENUTO

che:

Con ricorso alla CTP di Avellino, Ad.Ma., medico convenzionato con il SSN, impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Irap per l’anno di imposta 2006.

L’istanza si fondava sulla assenza del requisito dell’autonoma organizzazione nelle modalità di svolgimento della professione in quanto i beni impiegati erano quelli strettamente necessari e l’impiego di una dipendente part-time non avrebbe influito sul requisito dell’autonoma organizzazione.

L’ufficio eccepiva che la presenza di un collaboratore, per il quale la contribuente aveva sostenuto spese per 11.758 Euro in un anno, costituiva indice della sussistenza del presupposto impositivo.

La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che la presenza di un solo collaboratore con mansioni ausiliarie non integrasse il presupposto di imposta.

Appellava l’ufficio e la CTR respingeva l’appello confermano l’assenza del presupposto impositivo.

Ricorre in cassazione l’ufficio sulla base di un unico motivo, con ricorso notificato agli eredi della contribuente, rappresentati dalla tutrice A.M.P., i quali non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la presenza di un collaboratore a tempo parziale, ma stabile, esclude la occasionalità della collaborazione.

Il motivo è infondato.

Come statuito di recente da questa Corte a Sezioni Unite, ai fini Irap, integra autonoma organizzazione l’impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529-01).

L’avvalersi di lavoro altrui, quindi, non è automaticamente indice di autonoma organizzazione, ma lo è solo quando il lavoro di cui ci si avvale abbia determinate caratteristiche.

La CTR, nell’affermare che l’utilizzo di personale anche in una attività autonoma non integra necessariamente il presupposto dell’imposta se lo stesso non prevale sul lavoro intellettivo del contribuente, ha espresso un principio che appare, nella sostanza, sulla stessa linea. Ha ritenuto che nel caso di specie, sulla base di un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro della contribuente non integrassero i presupposti dell’imposta.

Il ricorso, nel quale, invece, si invoca il principio per cui l’impiego non occasionale di lavoro altrui vale, di per sè solo, ad integrare il requisito della autonoma organizzazione deve, pertanto, essere respinto.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

PQM

 

rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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