Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21242 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in

Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

V.R.;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel

procedimento n. 51234 del 24.7.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26.9.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui non ha resistito l’intimata, avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Roma lo aveva condannato ai sensi della L. n. 89 del 2001 al pagamento di Euro 8.000 oltre interessi in favore di V.R., con riferimento alla durata di un giudizio civile, apprezzata come ragionevole per tre anni, e irragionevole per otto.

In particolare con i primi cinque motivi di impugnazione il Ministero ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sotto vari profili, con riferimento al mancato accoglimento della proposta eccezione di prescrizione del credito azionato, mentre con il sesto motivo ha lamentato l’errata determinazione del periodo di durata ragionevole, asseritamente stabilito “sulla base di una mera operazione aritmetica”, e quindi in modo del tutto automatico. Rileva il Collegio che le censure sono infondate, quanto alla questione relativa alla prescrizione poichè, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale per la proposizione della domanda previsto dal medesimo art. 4 (C. 11/478, C. 10/3325, C. 10/1886, C. 09/27719), circostanza da cui discende che nella specie il detto termine non è decorso; quanto a quella ulteriore concernente il preteso automatismo nel computo del termine di durata ragionevole, poichè il detto termine è in linea con i parametri CEDU, cui il giudice nazionale deve di norma attenersi, ed il ricorrente non ha indicato elementi idonei ad addebitare al comportamento dell’originario ricorrente parte del tempo impegnato per la trattazione della causa. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali, poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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