Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21241 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 20/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 162, presso l’avvocato MAGRI GIAN

CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RASCIO

RAFFAELE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA U.S.L. N. (OMISSIS) DI CASERTA

(c.f.

(OMISSIS)), in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MARCONI 57, presso

l’avvocato CIMAGLIA GIULIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

COCILOVO MARCO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

sul ricorso 14706-2005 proposto da:

REGIONE CAMPANIA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso

l’UFFICIO RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CORRADO GRANDE, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA U.S.L. N. (OMISSIS) DI CASERTA,

COSTRUZIONI

INGG. PENZI S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1756/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Regione,

l’Avvocato CORRADO GRANDE che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale; l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del luglio 2002, il Tribunale di Napoli condannava la Regione Campania, in solido con la Gestione Liquidatoria della USL (OMISSIS) di Caserta chiamata in causa ex art. 107 c.p.c., al pagamento in favore della Costruzioni Ingg. Penzi s.p.a. della somma di Euro 65.033,50 oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento danni e maggiori oneri conseguenti ai lavori di ampliamento dell’Ospedale Generale Provinciale di Caserta, conferiti in appalto nel settembre 1977 e ultimati nel luglio 1980; riconosceva, tra l’altro, il Tribunale la legittimazione passiva della Regione Campania ai sensi del D.L. n. 382 del 1987, art. 12 e della Gestione Liquidatoria della U.S.L. 15 in quanto successore, a titolo particolare, nel rapporto controverso. L’appello proposto dalla Regione Campania e l’appello incidentale della Gestione Liquidatoria della USL (OMISSIS) venivano accolti – con integrale compensazione delle spese di lite – dalla Corte d’appello di Napoli, per l’assorbente motivo della carenza di legittimazione di entrambe. La Corte riteneva infatti che la L. n. 833 del 1978, art. 66, commi 2 e 4 individua il Comune come successore nei rapporti obbligatori dei soppressi enti ospedalieri, mentre all’Unita sanitaria compete la titolarità dei soli rapporti derivanti dalla gestione del servizio sanitario.

Avverso tale sentenza, resa pubblica il 26 maggio 2004, la Costruzioni Ingg. Penzi s.p.a. ha, con atto notificato il 2 maggio 2005, proposto ricorso a questa Corte formulando unico motivo.

Resistono con controricorso la Gestione Liquidatoria della USL (OMISSIS) e la Regione Campania, la quale a sua volta propone impugnazione relativamente alla pronuncia sulle spese del giudizio. La Gestione Liquidatoria ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si impone innanzitutto, a norma dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

2. La Costruzioni Ingg. Penzi s.p.a. si duole della ritenuta carenza di legittimazione della Regione Campania e della U.S.L. (OMISSIS), denunciando la falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 66 la violazione del D.L. n. 382 del 1987, art. 7 e segg. convertito in L. n. 456 del 1987, del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5 della L. n. 724 del 1994, art. 6, della L. n. 549 del 1995, art. 2 e segg.

Sostiene che, a norma del sopravvenuto D.L. n. 382 del 1987, confermato dal D.Lgs. n. 502 del 1992 e dalla L. n. 549 del 1995, alla legittimazione passiva del Comune disposta dalla L. del 1978 si è aggiunta quella concorrente della Regione.

Il motivo è infondato. L’orientamento espresso, con ampia prevalenza, da questa corte di legittimità nelle numerose sentenze emesse nella materia in esame, sintetizzato dalla sentenza impugnata, è imperniato su alcuni principi, che devono essere qui ribaditi, non offrendo il ricorso elementi di sostanziale novità che giustifichino una rivisitazione degli argomenti già offerti dalle sentenze precedenti.

In primo luogo, la L. n. 833 del 1978, art. 33 ha disposto la successione universale del Comune territorialmente competente nei rapporti obbligatori già facenti capo ai disciolti enti ospedalieri, quale quello di cui si discute, costituito dall’Ospedale Generale Provinciale di Caserta con contratto di appalto del settembre 1977.

Tale legittimazione – che invero non appare in questo giudizio controversa – non è, contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente, venuta meno, in favore della Regione o delle Unità Sanitarie Locali, per la sopravvenienza del decreto L. n. 382 del 1987 convertito nella L. n. 456 del 1987, che ha imputato direttamente alla U.S.L. di pertinenza i residui debiti degli enti ospedalieri soppressi. Il punto essenziale – sul quale si è soffermata in controricorso la difesa della Regione Campania – è che la disciplina dettata dal D.L. del 1987, e in particolare l’art. 12 in relazione alla fattispecie in esame, opera esclusivamente sul piano organizzativo interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, non anche sul piano esterno civilistico del rapporto con il creditore: deve dunque escludersi che, con tale nuova imputazione contabile, la legge abbia inteso disporre una successione nel debito con effetto per il creditore (Cass. n. 12841/1992;n. 1994/1996;n. 1779/1996; n. 692/1997; n. 5945/2000).

Nè ad una diversa conclusione può pervenirsi sulla base del disposto del D.Lgs. n. 502, art. 5 neppure nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 517 del 1993, art. 6 atteso che tale norma prevede il trasferimento al patrimonio delle Unità Sanitarie Locali o delle Aziende Ospedaliere dei soli beni e attrezzature (già facenti parte del patrimonio dei Comuni o delle Provincie con vincolo di destinazione alle U.S.L.), non anche dei rapporti giuridici obbligatori, già trasferiti ai Comuni quali successori dei disciolti enti ospedalieri a norma della L. n. 833 del 1978, art. 66 (cfr.

Cass. n. 5038/2005; n. 15761/2006). Il rigetto del ricorso principale segue dunque di necessità.

3. Con il ricorso incidentale, la Regione Campania si duole della statuita compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, denunciando la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. essendo stato disatteso il criterio della soccombenza sulla base di presunte difficoltà interpretative che in realtà non sussisterebbero. Anche tale ricorso non merita accoglimento. Non viola invero il disposto dell’art. 91 cod. proc. civ. il giudice di merito che si avvale della facoltà discrezionale di compensazione delle spese motivando tale scelta in modo non illogico o contraddittorio. E, nella specie, una critica siffatta non può muoversi alla motivazione espressa dalla corte territoriale, la quale ha fatto riferimento ad una obiettiva disputabilità della questione inerente alla successione nel debito in questione alla luce delle molteplici leggi intervenute, il cui contenuto può consentire interpretazioni divergenti.

4. Per analoghe ragioni, ed anche per la reciproca soccombenza, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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