Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21240 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 20/10/2016), n.21240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17461/2014 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

MERCALLI 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TAGLIALATELA

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

K.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI

13, presso lo studio dell’avvocato ARTURO GIALLOMBARDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUNTHER ROTTER giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10258/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato FRANCESCO TAGLIALATELA;

udito l’Avvocato ARTURO GIALLOMBARDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo di

ricorso, assorbito il 2^.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel (OMISSIS) K.D. chiese ed ottenne il sequestro conservativo dell’immobile di C.S.. A (OMISSIS) dello stesso anno iniziò il giudizio di merito nei confronti del debitore, che si concluse nel (OMISSIS) con la condanna del convenuto al pagamento di circa 2,2 milioni di Euro in favore dell’attrice.

La sentenza venne pubblicata il 16.8.2012, e corretta da un errore materiale il 29.10.2012.

La creditrice sulla base di questa sentenza iniziò la procedura esecutiva.

2. Con ricorso ex art. 617 c.p.c., il debitore esecutato propose opposizione agli atti esecutivi, invocando l’estinzione del processo esecutivo per tardivo deposito del titolo giudiziale nella cancelleria del Giudice dell’esecuzione, in violazione del termine di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. (ovvero 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna del debitore).

L’opponente sostenne che la sentenza costituente il titolo esecutivo, pubblicata il 16.8.2012, era stata dalla creditrice procedente depositata nella cancelleria del giudice dell’esecuzione solo il 13.12.2012, e dunque ben oltre il termine suddetto di 60 giorni.

3. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione di Marano, con ordinanza 30.7.2013 rigettò l’eccezione di estinzione. Il provvedimento fu reclamato al Collegio ex art. 630 c.p.c..

Il Tribunale di Napoli in composizione collegiale con sentenza 16.9.2013 n. 10258 rigettò il reclamo.

Il Tribunale rilevò in facto che la sentenza posta a fondamento della procedura esecutiva era stata sì pubblicata il 16.8.2012, ma presentava un errore materiale: nell’epigrafe di essa infatti si leggeva, in luogo di “Tribunale di Napoli – sezione di Marano”, la diversa intestazione “Tribunale di Ariano Irpino”.

Tale errore venne corretto, su istanza della sig.a K.D., il 29.10.2012. La sentenza venne quindi munita di formula esecutiva il 2.11.2012, e finalmente depositata dalla creditrice procedente nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, ex art. 156 disp. att. c.p.c., il 13.12.2012.

Ciò posto, il Tribunale argomentò in iure osservando che il termine di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c., nella specie dovesse decorrere non dalla data di deposito della sentenza, ma dalla data di “rilascio del titolo munito di formula esecutiva”. Rilascio in forma esecutiva che, a causa dell’errore materiale presente nella sentenza, era avvenuto come detto solo il 2.11.2012, con la conseguenza che il termine di 60 giorni previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c., non era ancora decorso alla data di deposito della sentenza nella cancelleria del giudice dell’esecuzione (avvenuta, come detto, il 13.12.2012).

4. La Corte d’appello di Napoli, infine, con ordinanza 17.4.2014 dichiarò inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c., l’appello proposto da C.S. avverso la sentenza collegiale.

5. La sentenza di primo grado è stata impugnata per cassazione, ex art. 348 ter c.p.c., da C.S., con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

K.D. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 101, 153, 282, 294 e 686 c.p.c.; art. 156 disp. att. c.p.c..

Il motivo, pur formalmente unitario, contiene due censure.

1.1. Con una prima censura il ricorrente deduce che una sentenza deve ritenersi formalmente perfetta quando sia sottoscritta e depositata, a nulla rilevando che contenga un errore materiale.

La sentenza che presenti un errore materiale – sostiene il ricorrente – è una sentenza esistente ed efficace, ed ha la forza di titolo esecutivo. Pertanto la presenza dell’errore materiale non poteva di per sè prorogare la scadenza del termine di 60 giorni previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c., nè giustificava l’inerzia del creditore che in quei 60 giorni non si era affatto attivato per far correggere l’errore.

Il ricorrente ne trae la conclusione che il Tribunale avrebbe dovuto far decorrere il termine di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. (per il deposito della sentenza esecutiva nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, a pena di inefficacia del sequestro convertitosi in pignoramento) dal deposito della sentenza, e non dal deposito del provvedimento di correzione di essa. Soggiunge che l’unico rimedio a disposizione dell’esecutante per evitare la decadenza sarebbe potuto essere la formulazione d’una istanza di rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., che però non venne mai formulata.

1.2. Con una seconda censura il ricorrente deduce l’irrilevanza della certificazione di cancelleria prodotta dall’esecutante nel corso dell’opposizione all’esecuzione, nella quale il cancelliere dell’ufficio che pronunciò la sentenza posta a fondamento dell’esecuzione dichiarò – ora per allora – di avere ricevuto un’istanza di rilascio di copia in forma esecutiva della sentenza, ma di non avervi dato seguito a causa dell’errore materiale in essa contenuto.

Sostiene il ricorrente per un verso che quel documento fu tardivamente prodotto in violazione del contraddittorio, dopo che il giudice dell’esecuzione si era riservato di provvedere fissando alle parti un termine per note; e per altro verso che in ogni caso non spetta al cancelliere privare un titolo giudiziale della sua efficacia esecutiva o sospenderla, sicchè la suddetta “certificazione” di cancelleria non poteva produrre alcun effetto.

1.3. Il motivo è infondato.

L’art. 156 disp. att. c.p.c. (rubricato “Esecuzione sui beni sequestrati”) stabilisce che il sequestrante il quale abbia ottenuto la sentenza di condanna esecutiva, prevista nell’art. 686 c.p.c., deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione.

Perchè tale adempimento possa essere adempiuto è dunque evidente che deve sussistere per il sequestrante la possibilità di ottenere una copia esecutiva della sentenza dall’organo preposto a rilasciarla. L’impossibilità di ottenerla impedisce quindi il decorso del termine previsto dalla disposizione appena ricordata.

La sentenza impugnata dunque non ha affatto violato l’art. 156 disp. att. c.p.c., perchè non ha prorogato un termine perentorio improrogabile; nè ha violato l’art. 153 c.p.c., perchè non ha concesso alcuna rimessione in termini ex officio.

1.3.1. Per quanto concerne la lamentata violazione dell’art. 156 disp. att. c.p.c., infatti, il Tribunale di Napoli ha correttamente ritenuto che il termine prescritto dall’art. 156 disp. att. c.p.c., non potesse decorrere prima della “rilasciabilità” in concreto della copia esecutiva della sentenza, e che nel caso di specie il rifiuto del cancelliere di rilasciare quella copia fosse pertanto di per sè sufficiente a differire il dies a quo del termine perentorio. Statuizione, questa, non in contrasto con la previsione dell’art. 156 disp. att. c.p.c., letta alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo, dal momento che sarebbe paradossale far decorrere per il sequestrante il decorso del termine per depositare un documento (la copia esecutiva della sentenza) che non esiste, che non gli è stato rilasciato e che non può ottenere.

1.3.2. Non pertinente, poi, è il richiamo da parte del ricorrente all’art. 153 c.p.c., per due ordini di ragioni.

La prima è che non può parlarsi di decadenza da un termine che, per le ragioni appena dette, non aveva mai iniziato a decorrere.

La seconda è che l’art. 153 c.p.c., va interpretato nel senso che la “causa non imputabile” alla parte, che legittima la sua istanza di rimessione in termini, non può consistere nell’errore del giudice. L’art. 153 c.p.c., infatti, accorda la rimessione in termini a chi ne faccia istanza, e dunque pone un onere a carico della parte decaduta. E la previsione di qualsiasi onere costituisce un aggravio per chi ne sia soggetto. Ma nessun aggravio potrebbe mai derivare alla posizione processuale della parte dall’errore del giudice. Pertanto la “causa non imputabile” di cui è menzione nell’art. 153 c.p.c., in linea generale, non può consistere nell’errore del giudice, e l’errore del giudice non può determinare la decadenza da un termine.

1.4. Infondato è, altresì, il secondo profilo del primo motivo di ricorso (supra, p. 1.2): la certificazione di cancelleria cui fa riferimento il ricorrente infatti non risulta essere stata depositata dopo lo spirare dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. (che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi non sembra siano stati nemmeno fissati), sicchè legittimamente poteva essere da un lato depositata, e dall’altro esaminata dal Tribunale.

Stabilire, poi, se quel documento fosse attendibile od inattendibile è valutazione riservata al giudice di merito, non sindacabile in questa sede.

2. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente non indica le norme che assume violate, ma deduce che il collegio il quale decise il reclamo da lui proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, di rigetto dell’eccezione di estinzione del processo esecutivo, era composto da un magistrato che, in altra esecuzione tra le stesse parti, venne investita di analoga questione.

2.1. Il motivo è infondato, dal momento che quella denunciata come nullità della sentenza potrebbe costituire – a tutto concedere – un motivo di ricusazione, non fatto valere a tempo debito.

3. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo, in base al valore del credito per cui si procede.

3.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.S. alla rifusione in favore di K.D. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 15.000, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.S. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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