Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2124 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2124 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 31/01/2014

SENTENZA

sul ricorso 14170-2007 proposto da:
BIO CONSERVE S.R.L. (p.i. 01698840715), in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI
UBALDI 272, presso lo STUDIO SELCI, rappresentata e
difesa dagli avvocati FERRUCCI DONATO, ILARDO
2013

UMBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1909

contro

LA BELLA DI CERIGNOLA S.C.A.R.L., in persona del

(

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE, 26, presso
l’avvocato MASETTI ZANNINI DE CONCINA ALESSANDRO,
che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati BECCHIS RAIMONDO, PITTELLI CLAUDIO, giusta

controricorrente

avverso la sentenza n. 1049/2006 della CORTE
D’APPELLO di BARI;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/12/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato UMBERTO ILARDO
(si dà atto che deposita Note d’udienza dopo le
conclusioni del P.G.) che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato MONICA
BUCARELLI, con delega, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;

procura a margine del controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17/7/1998, la Cooperativa “La Bella di

marchio n. 672-706 della classe merceologica 29 (olive in
salamoia) richiesto il 27/10/1993 dalla Bio Conserve s.r.l. e
registrato il 12/3/1996, consistente in un disegno raffigurante tre
olive verdi con al disotto la dicitura “Bella di Cerignola — olive in
salamoia — D.O.C.”: sosteneva l’attrice che la varietà di olive
indicata nel marchio era nota in tutto il mondo da secoli, sicchè la
registrazione violava la legge marchi e costituiva atto di
concorrenza sleale con conseguente obbligo di risarcimento danni.
Costituendosi in giudizio, la Bio Conserve sosteneva l’ inesistenza
di una varietà di olive denominata “Bella di Cerignola”, e quindi
l’originalità del marchio sopra descritto; denunziava pertanto il
tentativo della Cooperativa di impadronirsi surrettiziamente di una
fetta di un mercato divenuto fiorente proprio ad iniziativa della
società convenuta; chiedeva quindi a propria volta il risarcimento
dei danni ex art. 2598 c.c.

Cerignola”, chiedeva al Tribunale di Foggia l’annullamento del

Con sentenza depositata il 25/10/2002, il Tribunale di Foggia.
accoglieva la domanda e dichiarava la nullità del marchio,
condannando altresì la Bio Conserve alla pubblicazione della

sede.
Avverso detta pronunzia interponeva appello la Bio Conserve
s.r.1., sostenendo doversi attribuire il nome “Bella di Cerignola”
alla creazione di tale prof. Fontanazza, peraltro citato da
controparte a sostegno della tesi della genericità del marchio, che
lo aveva conferito ad una varietà della cultivar “Grossa di Spagna”,
importata in Italia alcuni secoli addietro; ribadiva quindi essere la
notorietà del nome dovuta proprio alla diffusione fattane dalla Bio
Conserve a partire dal 1980, ed chiedeva quanto meno la tutela
spettante per il preuso; ribadiva anche essere incorsa la
Cooperativa in un atto di concorrenza sleale attraverso l’uso della
ditta corrispondente al nome della cultivar in contestazione,
offrendosi di concordare la eliminazione della dicitura “D O C”
dal marchio dichiarato nullo in prime cure.
Dal proprio canto la Cooperativa, costituitasi in giudizio, esclusa la

sentenza ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata

possibilità di introdurre nel giudizio prove nuove, non
indispensabili, ed anche domande nuove quale quella relativa al
preuso, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

la integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. e
dell’Ufficio Brevetti e Marchi.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1049/06 rigettava il
ricorso.
Avverso la detta decisione ricorre per cassazione la Bio Conserve
srl sulla base di otto motivi cui resiste con controricorso la Bella
di Cerignola coop srl .Entrambe le parti hanno depositato memorie
e la Bio Conserve note d’udienza.

Motivi della decisione.
Va preliminarmente affermato che l’intervenuta pronuncia di
fallimento della ricorrente non esplica alcun effetto interruttivo del
presente processo di cassazione.
Con i primi quattro motivi di ricorso la società ricorrente lamenta,
sotto diversi profili, la violazione dell’art 345 cpc per non avere la

Riservata una prima volta la causa per la decisione, veniva disposta

Corte d’appello ammesso la prova documentale prodotta in
secondo grado senza motivare circa la sua non indispensabilità.
Per quanto concerne ,in particolare, il quarto motivo, con cui si

costituende e non quelle costituite, non sussistono ragioni per
discostarsi dall’orientamento affermato dalla sentenza delle
Sezioni unite n. 8203/05 ,seguito costantemente da tutta la
giurisprudenza successiva, che ha ritenuto che il divieto di nuove
prove in appello riguarda anche quelle costituite.
Il motivo è dunque infondato
Venendo all’esame dei rimanenti tre motivi,questi si rivelano
inammissibili.
La sentenza impugnata ha motivato nel modo che segue.
“Orbene, nel caso di specie costituiscono documenti (e quindi
mezzi di prova) che non potevano essere evidentemente prodotti
nel primo grado del giudizio quelli recanti data successiva al
21/1/2002, corrispondente alla data dell’udienza nella quale
furono precisate le conclusioni nel giudizio di primo grado;
nessuno invece dei documenti e dei mezzi di prova che potevano

sostiene che il divieto di cui all’art 345 cpc riguarda solo le prove

essere addotti in precedenza appare indispensabile ai fini della
decisione, nel senso che la loro acquisizione appare inconferente,
in quanto il loro contenuto non può incidere direttamente sulla

parte che li richiede decaduta per non averli indicati nei tempi
processuali fissati dalla normativa e dall’istruttore (così Cass.
19/8/2003 n. 12118).
La motivazione in esame è basata su due distinte “rationes
decidendi”: la prima riguardante la non indispensabilità della
produzione e la seconda riguardante la decadenza per non essere i
documenti stati prodotti nei tempi processuali stabiliti dalla legge e
dall’istruttore.
Questa seconda ratio decidendi, di per sé decisiva non risulta
essere oggetto di specifica impugnazione né risulta essere riportata
nei quesiti , onde i motivi non possono trovare ingresso in questa
sede di legittimità.
In ogni caso, i motivi in esame presentano un ulteriore ragione di
inammissibilità in ordine alla dedotta mancanza di motivazione in
ordine alla non indispensabilità dei documenti.

decisione, né d’altra parte essi sono ammissibili essendone la

Premesso che la Corte d’appello si è comunque pronunciata sul
punto ritenendo i documenti non indispensabili ed ha anche
fornito motivazione specifica ( v. pg 9 della sentenza) sulla non

che era comunque onere della società ricorrente dedurre in modo
specifico le ragioni della indispensabilità dei documenti di cui si
chiedeva l’ammissione nonché fornire adeguati argomenti sul
perché la predetta documentazione avrebbe potuto portare ad una
diversa decisione della causa.
In assenza di ciò i motivi appaiono del tutto privi di specificità e
come tali non scrutinabili.
Con il quinto motivo di ricorso si contesta il vizio di motivazione
della sentenza impugnata laddove ha affermato il carattere
generico della denominazione Bella di Cerignola.
In particolare, la società ricorrente contesta la valutazione della
attestazione del prof Fontanazza effettuata dalla Corte territoriale
nonché la rilevanza da questa attribuita alla adesione di essa
ricorrente al “Consorzio di tutela delle olive da mensa Dop Bella
della Daunia cultivar Bella di Cerignola”.

indispensabilità della deposizione del teste Fiandanesi , si osserva

Il motivo è inammissibile.
Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le
disposizioni di cui al capo I del D.Leg. 2.2.2006 n. 40 (in vigore

bis del C.P.C., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di
ricorso, nei casi di cui all’art. 360 n. 1-2-3-4, deve concludersi, a
pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di
diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art 360 n. 5 cpc il ricorso
deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la
decisione per cui la relativa censura ;in altri termini deve cioè
,contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto)
che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità. (Cass sez un 20603/07).
Tale sintesi nel motivo in esame manca completamente onde lo
stesso non è scrutinabile in questa sede.

dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366

Con il sesto motivo di ricorso la Bio Conserve contesta il mancato
riconoscimento del carattere di distintività della denominazione per
cui è causa per ritenuta mancanza del c.d. secondary meaning.

considerazione che ,avendo essa ricorrente richiesto il marchio in
ragione della sua originalità e novità, non poteva poi richiedersi il
riconoscimento del detto marchio in ragione che fatto che lo stesso
aveva acquisito notorietà fin dagli anni 80.
La doglianza è inammissibile in quanto censura solo parzialmente
la motivazione della Corte d’appello e per di più sulla
argomentazione meno rilevante.
La sentenza impugnata ha infatti rilevato, anzitutto, che non era
stata fornita alcuna prova in ordine alla acquisizione della
distintività della denominazione per effetto del preuso né era stata
offerta alcuna prova circa la notorietà della detta denominazione in
quanto riferita alla Bio Conserve.
Ha ulteriormente osservato che non vi era neppure la prova
dell’avvenuta publicizzazione del marchio da vari decenni in
quanto nelle fatture prodotte non risultava la denominazione Bella

In particolare, sostiene che ciò sarebbe avvenuto in base alla

di Cerignola né il suo collegamento con la Bio Conserve.
Tali argomentazioni, che costituiscono il cuore della motivazione,
non sono oggetto di censura onde il motivo non può trovare

In tal senso lo stesso quesito appare del tutto inadeguato ed
eccentrico ponendo in modo del tutto generico la domanda se la
notorietà dell’uso contraddica la deduzione di distintività del
marchio.
Con il settimo motivo la ricorrente contesta, la denegata
sussistenza da parte della Corte d’appello della violazione dell’art
2598 c.c in relazione alla propria domanda riconvenzionale di
concorrenza sleale nei confronti della controricorrente per uso
della ditta ” Bella di Cerignola” recante la denominazione in
relazione alla quale quest’ultima aveva invocato la nullità del
marchio.
Sul punto la Corte d’appello ha escluso la sussistenza di
concorrenza sleale nella fattispecie in esame rilevando che per la
ditta ( ovvero la denominazione sociale come nel caso di specie)
non sono richiesti i requisiti specifici necessari per i marchi non

ingresso in questa sede di legittimità.

essendo finalizzata a creare privative o esclusività di produzione o
di commercializzazione bensì solo ad identificare in modo certo
1 ‘ impresa.

Invero nella prima riga espositiva del motivo la ricorrente deduce
che lo stesso si riferiva ” alla questione dell’art 2598 n. 1 c.c”
tuttavia le successive argomentazioni proposte con il motivo fanno
un riferimento indifferenziato alla violazione dell’art 2598 c.c
tanto è vero che nel corpo del motivo stesso viene riportato il testo
dell’intero articolo e viene contestato che il rispetto delle regole di
distintività possa far escludere

39

la connotazione di slealtà

concorrenziale ove comunque ricorrano le condotte di cui ai nn 1,2
e 3 dell’art 2598 c.c”.
Lo stesso quesito fa inoltre riferimento in maniera generica ed
indifferenziata all’art 2598 c.c.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ognuna delle
ipotesi previste dall’art. 2598 cod. civ. individua un’autonoma
“causa petendi” fondata su accertamenti di fatto specifici ed
alternativi ( Cass 5487/08) con la necessaria conseguenza, da un

Il motivo appare inammissibile e per certi aspetti infondato.

lato, che la domanda giudiziale deve essere proposta in riferimento
specifico ad uno o più dei detti casi ove ne ricorrano i diversi
presupposti e ,dall’ altro, che il giudice che si pronunci sulla

quella effettivamente proposta incorre nella violazione dell’art 112
c.c (Cass 6310/03).
Il motivo dunque, siccome incentrato su una

imprecisata

violazione dell’art . 2598 c.c, senza alcun riferimento specifico ai
profili della domanda iniziale, appare del tutto generico e sotto
tale profilo inammissibile.
A parte ciò va osservato che l’unico argomento speso nel ricorso
consiste nell’affermare che vi sarebbe contraddizione tra la
pronuncia di responsabilità in capo ad essa ricorrente per
concorrenza sleale conseguente all’utilizzo di un marchio nullo (in
ordine alla quale non vi è motivo di ricorso) ed il mancato
riconoscimento di analoga responsabilità in capo alla resistente per
l’utilizzo delle stesse parole “La bella di Cerignola” nella
denominazione sociale.
E’ evidente che trattandosi di due fattispecie tra loro diverse,

base di una delle tre ipotesi dell’art 2598 c.c che risulti diversa da

riguardando l’una un marchio e l’altra una ditta, le stesse non sono
tra loro sovrapponibili onde era onere del ricorrente addurre
argomentazioni specifiche relative al fatto che l’utilizzo come ditta

sleale nei suoi confronti.
Nulla di tutto ciò si rinviene però nel ricorso onde anche sotto tale
profilo il motivo si appalesa del tutto generico e ,quindi, non
scrutinabile.
In ordine poi alla desunta violazione dell’ad 112 cpc , la stessa non
sussiste essendosi comunque la Corte d’appello pronunciata sul
motivo d’appello.
Quanto infine, al vizio motivazionale, vale quanto affermato in
riferimento alla inammissibilità del quinto motivo , non risultando
all’interno del quesito predisposta alcuna sintesi delle
argomentazioni della sentenza e delle ragioni per cui queste
sarebbero state carenti.
L’ottavo motivo , con cui in caso di accoglimento del ricorso si
chiede la caducazione della pronuncia di appello in ordine alle
spese, è inammissibile non contenendo censure alla sentenza

delle parole” la bella di Cerignola” costituiva atto di concorrenza

impugnata.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La società ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente
al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 4000,00
oltre euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Roma,4.12.13

delle spese processuali liquidate come da dispositivo

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