Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2124 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10153/2008 proposto da:

R.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA Giulio, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

05/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per la ricorrente l’Avvocato CALVETTA (con delega) che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 5 ottobre 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dalla signora R.M., condannò il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo, introdotto con ricorso 13 maggio 1997 davanti al Pretore di Santa Maria Capua Vetere, e deciso con sentenza 16 febbraio 2006, liquidando per il periodo eccedente la durata ragionevole (determinato in quattro anni) il danno non patrimoniale in Euro 4.000,00, e liquidò le spese del giudizio, poste a carico dell’amministrazione e distratte a favore degli avvocati Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola, in complessivi Euro 800,00.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre la signora R.M. con atto notificato in data 4 aprile 2008, con tre mezzi d’impugnazione.

L’amministrazione resiste con controricorso notificato il 2 maggio 2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi si censura la liquidazione delle spese del giudizio contenuta nell’impugnato decreto sia per violazione di legge (perchè in violazione dei minimi tariffari, e sia per vizio di motivazione. Questa seconda censura, siccome attinente alla valutazione degli elementi del giudizio, deve essere esaminata con precedenza. Si deduce che la corte territoriale ha omesso di considerare la nota spese depositata, discostandosene senza alcuna motivazione. La doglianza è fondata, e comporta l’accoglimento del motivo, con la conseguente cassazione della decisione in punto di liquidazione delle spese e assorbimento del motivo relativo alla violazione del minimo tariffario.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 14, contenente la tariffa per gli onorari e diritti spettanti agli avvocati per attività giudiziali, non avendo la corte territoriale liquidato le spese generali forfetarie, che spettano all’avvocato per legge e anche in assenza di domanda specifica. Anche tale doglianza è fondata, secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, e comporta la cassazione della decisione in relazione alla pronuncia omessa, in applicazione del seguente principio:

il rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 12,5% degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all’avvocato a norma dell’art. 14 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, ed è quindi un credito che consegue e la cui misura è determinata per legge, sicchè spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali.

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato in relazione ai motivi accolti, e la causa può essere decisa anche nel merito, con la liquidazione a favore della parte ricorrente delle spese del giudizio davanti alla corte territoriale in complessivi Euro 850,50, di cui Euro 500,00 per onorari ed Euro 341,00 per diritti (escluse le voci non documentate o non ripetibili “esame testo integrale del decreto”, “consultazione cliente” e “corrispondenza informativa”), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, come già disposto nel decreto impugnato.

Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del grado di legittimità, in ragione di un terzo, con compensazione dei due terzi rimanenti, vertendo la materia del contendere residua solo sulle spese. Esso sono liquidate come in dispositivo e distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida a favore della parte ricorrente, per spese del giudizio davanti alla corte d’appello, Euro 9,50 per esborsi, Euro 341,00 per diritti, Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore degli avvocati Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola, antistatari;

liquida le spese del giudizio di legittimità in Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e le pone a carico dell’amministrazione nei limiti di un terzo, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, e compensando tra le parti gli altri due terzi.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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