Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21239 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 20/10/2016), n.21239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCIILA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24710/2013 proposto da:

Z.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

GRISANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE TADDEI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA SELLA SPA, appartenente al “Gruppo Banca Sella”, già Banca

Sella Nord Est Bovio Calderai SPA, e prima ancora Banca Bovio

Calderari SPA, in persona del vice Presidente Sig. S.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 23, presso lo

studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO MENGONI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controcorrente –

avverso la sentenza n. 281/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 29/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato LUCIA CAMPOREALE per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.G., come dallo stesso rappresentato in ricorso, con atto notificato nel 2008, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trento la Banca Sella Nord Est-Bovio Calderai S.p.A. (già banca Bovio Calderari S.p.A., ora Banca Sella S.p.A.) e, premesso di aver concluso con detto istituto di credito due contratti di apertura di credito in conto corrente, rappresentava che: la banca aveva revocato l’affidamento in data (OMISSIS), intimando al correntista di provvedere al pagamento del saldo debitorio di Lire 132.525.281 in linea capitale, oltre interessi accessori dal 31 dicembre 1993; aveva provveduto a versare diversi importi a parziale copertura del debito maturato e aveva saldato il proprio debito in data (OMISSIS), con il pagamento dell’importo residuo di Lire 125.000.000, a seguito del quale la banca aveva rinunciato all’intervento da essa effettuato nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Trento a carico dello stesso ricorrente; aveva successivamente chiesto alla convenuta, con raccomandata del (OMISSIS), la restituzione delle somme dalla stessa indebitamente percepite o trattenute nell’ambito dei due rapporti di apertura di credito in conto corrente, a titolo di interessi ultralegali, commissioni, competenze varie, trimestralmente capitalizzate, in violazione degli artt. 1283, 1346 e 1418 c.c. e che, a fronte del rifiuto della banca, agiva in giudizio chiedendo la restituzione dell’indebito ex art. 2033 c.c..

La banca convenuta si costituiva ed eccepiva, in via preliminare, la prescrizione e l’intervenuta stipulazione tra le parti di un accordo transattivo e contestava, comunque, la fondatezza delle domande proposte ex adverso, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale adito, con sentenza del 20 maggio 2010, rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese di lite, ritenendo che le parti avessero concluso una valida ed efficace transazione in ordine ai rapporti bancari azionati.

Avverso tale decisione lo Z. proponeva impugnazione, cui resisteva l’istituto di credito.

La Corte di appello di Trento, con sentenza del 29 agosto 2012, rigettava il gravame e condannava l’appellante le spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito Z.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Ha resistito con controricorso Banca Sella S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1965 c.c.”.

Assume il ricorrente che la Corte di merito avrebbe accertato che egli avrebbe rinunciato a far valere nei confronti della banca pretese creditorie basate sul fatto di aver versato importi superiori a quanto effettivamente dovuto in virtù dei contratti per cui è causa. Sulla base di tale accertamento la Corte avrebbe rigettato le diverse pretese avanzate dal ricorrente (nullità in parte qua dei contratti di finanziamento e conseguente ripetizione dell’indebito versato sulla base delle clausole nulle), ritenendo applicabili a tali diverse pretese il disposto di cui all’art. 1965 c.c.. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe così violato la normativa di cui all’art. 1965 c.c., “avendone esteso illegittimamente l’ambito applicativo a domande e pretese diverse da quelle che ha statuito essere state effettivamente rinunciate”.

1.1. Il motivo è inammissibile per genericità.

Ed invero secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data in questa sede continuità, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 16/01/2007, n. 828; Cass., ord., 15/01/2015, n. 635), argomentazioni specifiche che, nella specie, difettano.

2. Con il secondo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 1965 e 1967 c.c.”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui “ha ravvisato la sussistenza della prova scritta richiesta dall’art. 1967 c.c., in presenza di corrispondenza tra le parti caratterizzata da un progredire di proposte migliorative, per il solo fatto che l’importo da ultimo corrisposto dal debitore e accettato “a saldo e stralcio” dal creditore sia migliorativo rispetto agli importi precedentemente offerti, ancorchè non risulti per iscritto su quali contrapposte pretese e su quali diritti di ciascuna parte verrebbe ad incidere l’effetto abdicativo del negozio e non risulti per iscritto la volontà abdicativa”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente sostanzialmente dà una diversa valutazione degli elementi di fatto esaminati dal giudice del merito e non offre elementi o argomenti idonei a dimostrare la denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1965 e 1967 c.c..

3. Con il terzo motivo si lamenta “omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: la sussistenza della pretesa del sig. Z. e della sua abdicazione alla medesima”.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe “affetta da grave difetto motivazionale, laddove ritiene presuntivamente” che egli “avesse avanzato pretese nei confronti della banca in relazione ai rapporti di finanziamento in essere e…, nella transazione conclusa” con il predetto istituto di credito, “avesse alle stesse abdicato in maniera tombale”. Assume che la Corte territoriale, individuando la res dubia nell’incertezza del credito della banca, avrebbe ritenuto che, “per il solo fatto di aver versato un importo superiore a quanto precedentemente offerto in via transattiva ovvero a quanto poteva risultare dovuto dall’analisi dei documenti agli atti”, lo Z. avesse “implicitamente” rinunciato a far valere “un proprio controcredito risultante dai documenti prodotti” e che a tale rinuncia si sarebbe affiancata quella della banca che si sarebbe accontentata di un importo minore di quello da essa ritenuto dovuto.

In tal modo, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe operato un salto logico incolmabile, posto che non sarebbe possibile comprendere l’iter logico motivazionale che l’avrebbe portata a ritenere che Z. avanzasse pretese nei confronti della banca in relazione ai rapporti in essere, avesse inteso rinunciarvi e vi avesse effettivamente rinunciato; peraltro la Corte di merito non avrebbe considerato che l’offerta di Z. era motivata e, in qualche modo, forzata dall’esigenza di liberarsi della gravosa esecuzione immobiliare e delle iscrizioni pregiudizievoli che gravavano l’immobile di sua proprietà e comunque l’offerta e il pagamento di somme in ipotesi superiori a quanto effettivamente dovuto in forza del contratto non potrebbero in alcun modo univocamente interpretarsi come abdicazione a far valere presunte ragioni di controcredito da parte del debitore e sul punto la motivazione della Corte sarebbe evidentemente carente, illogica e comprensibile; inoltre, il credito che, in ipotesi, la Corte avrebbe affermato sussistere in capo a Z. non si baserebbe sulla illegittimità di alcune clausole contrattuali dedotta nel presente giudizio ma solo su un incomprensibile e inespresso calcolo aritmetico dell’importo dovuto in forza dei contratti di finanziamento a titolo di capitale ed interesse sicchè lo Z., anche volendo accedere al ragionamento della Corte di appello, non potrebbe in alcun modo aver rinunziato alle pretese fatte valere nel presente giudizio che neppure la predetta Corte avrebbe accertato essere state “in allora avanzate”.

4. Con il quarto motivo si lamenta “omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: la sussistenza di un debito inferiore rispetto alla somma da ultimo corrisposta dal sig. Z.”.

Assume il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente o comunque insufficiente anche in ordine all’affermata sussistenza di un “debito sicuramente inferiore” rispetto all’importo da ultimo offerto dal medesimo e pari a Lire 125.000.00, tenuto anche conto degli acconti medio tempore versati, sicchè, corrispondendo in data (OMISSIS) detto importo alla banca, lo Z. avrebbe rinunciato al proprio controcredito.

5. I motivi terzo e quarto – che essendo strettamente connessi – ben possono essere congiuntamente esaminati – non possono essere accolti.

Le censure proposte, infatti, non colgono la ratio decidendi fondata sul rilievo dell’incertezza obiettiva del credito della banca e tendono, in sostanza, ad una rivalutazione del merito della causa, inammissibile in questa sede. Peraltro, neppure sussistono i lamentati vizi di motivazione, avendo la Corte territoriale valutato gli elementi a sua disposizione, dandone conto con una motivazione logica, coerente, comprensibile e scevra di contraddizioni.

6. Con il quinto motivo si deduce “la nullità della sentenza del procedimento per violazione all’art. 112 c.p.c.”.

Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per aver la Corte di appello omesso di decidere sul motivo di gravame da lui proposto, in subordine, con riferimento alla statuizione sulle spese di lite poste dal primo giudice a suo carico e delle quali aveva, invece, chiesto la compensazione, ritenendo sussistenti i giusti motivi di cui all’art. 92 c.p.c..

6.1. Il motivo è infondato.

Rigettando l’appello proposto e confermando la sentenza del Tribunale, la Corte di merito ha implicitamente rigettato il motivo di gravame relativo alle spese del primo grado.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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