Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21239 del 08/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 21239 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA
sul ricorso 11299-2008 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.E. 01165400589),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
114, presso lo studio degli avvocati PIGNATARO
2014
1801

ADRIANA, GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –

1
contro

PETROTECH S.R.L.;

Data pubblicazione: 08/10/2014

- intimata –

avverso la sentenza n. 56/2007 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 26/04/2007 r.g.n. 336/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. IRENE

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

TRICOMI;

SVOLGIMENTO DEL FATTO
1. La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 56 del 2007
accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto dall’INAIL, contro la
società Petrotech srl, in ordine alla sentenza emessa il 5 giugno 1998 dal Pretore
Sassari. Accoglieva per quanto di ragione l’opposizione proposta dalla Petrotech
srl avverso la cartella esattoriale n. 1408027 che per l’effetto annullava.
Condannava la Petrotech spa a pagare all’INAIL la complessiva somma di curo

11.269,32 con interessi legali.
2. Occorre premettere che la Petrotech spa aveva proposto opposizione
avverso la cartella di pagamento emessa, per la complessiva somma di lire
52.049.010, in favore dell’INAIL a titolo di mancato pagamento di rate premio,
oltre somme aggiuntive e spese.
L’opponente assumeva di non dovere alcunché avendo già regolato la
propria posizione contributiva usufruendo del condono di cui al dl n. 103 del
1991.
L’INAIL, nell’opporsi, deduceva che tra le parti pendeva altro giudizio opposizione a ordinanza ingiunzione – per l’accertamento degli stessi fatti sui
quali si fondava la cartella esattoriale, chiedendo la riunione delle cause.
Il Pretore accoglieva l’opposizione con sentenza 5 giugno 1998, atteso che
l’INAIL non aveva fornito la prova del proprio diritto a riscuotere le somme
richieste.
L’Appello proposto dall’INAIL veniva rigettato dal Tribunale di Sassari.
3. La Corte di cassazione, dinanzi a cui proponeva ricorso l’INAIL, con la
sentenza n. 4331 del 2005 annullava la sentenza del Tribunale Sassari
affermando:
«Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il fatto posto a base della ordinanza ingiunzione decisa dal Pretore con la
sentenza sulla quale è fondata l’eccezione di giudicato dell’INAIL è costituito
dalla mancata regolazione del premio assicurativo per il periodo 1° gennaio 1987 30 aprile 1987, lo stesso per il quale nelle more del giudizio è stata emessa la
cartella esattoriale poi opposta con il ricorso che ha dato luogo alla presente
controversia. In tale situazione l’omesso esame dell’eccezione da parte del
Tribunale vizia in modo decisivo la sentenza e ne determina la cassazione, con
rinvio ad altro giudice d’appello per l’esame della eccezione e con assorbimento
3

degli altri profili del motivo di ricorso». Detta eccezione era l’eccezione di
giudicato formulata con riferimento alla sentenza 5 giugno 1998 del Pretore di
Sassari che aveva respinto l’opposizione della Petrotech contro l’ordinanza
ingiunzione n. 10916190 del 7 ottobre 1990 relativa al pagamento del premio per il
periodo 10 gennaio – 30 aprile 1987, ordinanza che costituiva il fondamento del
credito dell’Istituto posto in riscossione con la cartella esattoriale.
4. La Corte di Appello di Cagliari con la sentenza emessa a seguito di

rinvio, oggi impugnata per cassazione, ha ritenuto fondata l’eccezione di
giudicato, atteso che la cartella esattoriale opposta parzialmente coincideva
(importo leggermente inferiore) nel credito per il premio assicurativo con
l’ordinanza ingiunzione, più le sanzioni, gli interessi di mora ed altri accessori
(compenso di riscossione, spese postali, recupero diritti e IVA).
Quindi, ad avviso del giudice di appello, la sentenza che aveva definito il
giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione aveva accertato con efficacia di
giudicato la esistenza del credito dell’istituto assicurativo, con la conseguenza che
la società Petrotech spa non poteva più mettere in discussione l’esistenza dei fatti
costitutivi di detto credito da cui derivavano le sanzioni e gli accessori di cui ora
veniva chiesto il pagamento.
Tuttavia, proseguiva la Corte d’Appello l’opposizione della società era
parzialmente fondata poiché l’INAIL che aveva già un titolo esecutivo costituito
dall’ordinanza ingiunzione, non poteva, per carenza di interesse, azionare per una
seconda volta lo stesso credito. L’INAIL, pertanto aveva diritto solo alle somme
ulteriori, esposte in cartella, rispetto al capitale costituito dal premio assicurativo e
l’appello dell’Istituto poteva essere accolto solo parzialmente.
5. La sentenza d’appello emessa in sede di rinvio è impugnata dall’INA1L
con il presente ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
6. La società è rimasta intimata.
7. L’INAIL ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cpc, per mancata corrisponderne tra chiesto e pronunciato, in
relazione agli artt. 360, n. 3 e n. 4 cpc.
Assume il ricorrente nel ripercorrere la motivazione della sentenza che la
società Petrotech spa si era limitata a prospettare di non essere debitrice, ma non
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aveva mai contestato il diritto dell’INAIL a richiedere il proprio credito per
l’intero , comprensivo sia delle rate di premio che delle somme aggiuntive,
mediante la notifica della cartella esattoriale. Pertanto la Corte d’Appello avrebbe
pronunciato ultra petita, non essendovi stata alcuna contestazione sulla possibilità
di iscrivere a ruolo somme già portate da precedente ordinanza ingiunzione.
2. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione d.lgs.
n. 46 del 1999 (artt. 17, 21 e 24), in relazione all’art. 360, n. 3, cpc.

Espone il ricorrente che la Corte d’Appello non ha tenuto conto del fatto
che dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999, la riscossione mediante
ruolo ed emissione di cartella esattoriale è divenuto l’unico mezzo di recupero dei
crediti da parte degli enti previdenziali, i quali sono stati privati della possibilità
di agire tramite decreto ingiuntivo ed ingiunzione fiscale come in precedenza
consentito.
3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione circa un
punto decisivo della controversia prospetto dalla parte, in relazione all’art. 360, n.
5, cpc.
Il ricorrente censura la ritenuta carenza di interesse da parte propria ad
agire per la riscossione del credito in questione, atteso che esso Istituto aveva
diritto di utilizzare la procedura dell’iscrizione a ruolo e dell’emissione della
cartella esattoriale e che tale procedura doveva essere necessariamente seguita,
pena il rischio di perdere il diritto alla riscossione del credito in caso di mancata
iscrizione.
4. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della
loro connessione. Gli stessi sono fondati e devono essere accolti.
4.1. Erroneamente la Corte d’Appello nell’esaminare l’eccezione di
giudicato, secondo la statuizione enunciata da questa Corte nella sentenza n. 4331
del 2005 emessa tra le parti, ha ritenuto che l’INAIL non poteva avvalersi della
cartella esattoriale per riscuotere la somma capitale, avendo già, rispetto alla
stessa, un titolo esecutivo costituito dall’ordinanza ingiunzione.
4.2. Il d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante la riforma della riscossione,
in attuazione della delega conferita dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, nel suo
ambito di operatività, ha ricompreso anche i crediti degli enti previdenziali.
In precedenza, per il recupero coattivo dei propri crediti, gli enti
previdenziali potevano avvalersi, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3,
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del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in legge 7 dicembre 1989, n. 389, del potere
di ordinanza ingiunzione, di cui all’articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n.
689, ovvero della possibilità di emettere ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, o di richiedere decreti ingiuntivi, come previsto dagli articoli
633 e seguenti del codice di procedura civile.
Il citato articolo 2 del d.l. n. 389 del 1989, introdusse, per la prima volta, la
facoltà per gli enti previdenziali di avvalersi, per la riscossione di crediti assistiti

da titoli esecutivi (secondo la definizione contenuta nei primi due commi del
medesimo articolo 2), del servizio centrale della riscossione di cui al D.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 67 del decreto stesso,
ammettendo, nel successivo comma 6, l’opposizione da parte dell’intimato da
proporsi, nel termine perentorio di trenta giorni, nelle forme previste dagli artt.
442 e ss. cod. proc. civ.
4.3. L’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, stabilisce, tra l’altro,
che «si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato,
anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche
previdenziali, esclusi quelli economici». L’art. 24, comma 1, del medesimo d.lgs.
specifica che «i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non
versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza
di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni
ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al
concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore».
4.4. La disposizione di cui al citato art. 24 ha superato il vaglio di
costituzionalità Ed infatti il Giudice delle Leggi con l’ordinanza n. 111 del 2007
ha affermato che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un
creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l’affidabilità derivante dal
procedimento che ne governa l’attività, di formare unilateralmente un titolo
esecutivo, e, dall’altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del
giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro
un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale
far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la
sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e/o dell’esecuzione, sia grazie alla
ripartizione dell’onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già
formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione.
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4.5. Questa Corte, nell’esaminare le citate disposizione del d.lgs. n. 46 del
1999 ha affermato (Cass., n. 5680 del 2011) che l’art. 24, nel prevedere che sono
iscritti a ruolo i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non
versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza
di accertamenti effettuati dagli uffici. .. unitamente alle sanzioni ed alle somme
aggiuntive individua specificamente quali sono i crediti degli enti previdenziali

materia. Essa pertanto è complementare rispetto alla disposizione di carattere
generale contenuta nell’art. 17, rispetto alla quale pone una regolamentazione
specifica relativa agli enti previdenziali.
4.6. Tanto premesso, questa Corte, con orientamento giurisprudenziale
che si condivide e al quale si intende dare continuità, ha affermato (Cass., n.
10991 del 2008) che nessuna norma impedisce all’ente previdenziale di scegliere
di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione
della relativa cartella esattoriale, ancorché l’ente previdenziale abbia già ottenuto
un titolo esecutivo giudiziale, nè contempla sanzioni sul piano della validità della
cartella esattoriale.
5. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta l’opposizione alla cartella esattoriale.
6. La controversia, che ha visto esiti diversi nei diversi gradi di giudizio,
investe su una complessa disciplina normativa, intervenuta anche nella pendenza
del giudizio, per cui si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per
compensare tra le pari le spese dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta l’opposizione alla cartella esattoriale. Compensa tra le parti le spese
dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

sottoposti al regime dell’iscrizione a ruolo e fissa una specifica disciplina della

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