Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21238 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 19/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 75, presso l’avvocato GAUDIO

DONATELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati LEPORACE GIUSEPPE,

SANTELLI GIANLUCA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE DI CATANZARO, in persona del

Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 183/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 27 novembre 1987, B.G. propose opposizione, dinanzi al Tribunale ordinario di Paola, avverso l’ingiunzione emessa dall’Ufficio del registro di Paola, con la quale gli era stato chiesto il pagamento: – di L. 40.608.000, in relazione al periodo dal 1 giugno 1970 al 31 dicembre 1986, nonchè di L. 5.200.000 annue a far data dal 1 gennaio 1987, a titolo di indennità per occupazione di suolo demaniale marittimo in San Lucido, per mq.

1.886, di cui mq. 53,20 coperti da fabbricati; – di L. 7.053.000, in relazione al periodo dal 1 giugno 1970 al 31 dicembre 1986, nonchè di L. 1.100.000 annue a far data dal 1 gennaio 1987, a titolo di risarcimento del danno da servitù di veduta.

Al riguardo, il B. dedusse, tra l’altro, che: – il suolo occupato aveva natura privata, in quanto egli, con atto pubblico del 30 giugno 1967, aveva acquistato un terreno sito nel Comune di (OMISSIS) e confinante con un terreno demaniale, sul quale aveva realizzato dei villini con annesso giardino rispettando il confine;

comunque, egli era estraneo alla addebitata occupazione, in quanto, a partire dal febbraio 1970, aveva venduto tali villini con annesso giardino, sicchè autori della occupazione erano stati semmai i terzi acquirenti.

Tanto dedotto, il B. chiese che fosse dichiarata l’illegittimità dell’opposta ingiunzione perchè emessa in relazione a crediti illiquidi ed incerti, l’insussistenza degli stessi crediti e la loro prescrizione.

Costituitosi, il Ministro delle finanze chiese la reiezione dell’opposizione, deducendo che il terreno occupato era di natura demaniale, che il B., ammettendo di aver venduto il terreno acquistato a terzi, aveva comunque riconosciuto il proprio concorso nell’occupazione, e che la eccepita prescrizione doveva considerarsi al più parziale; spiegò altresì domanda riconvenzionale di condanna del B. al pagamento delle somme portate dall’ingiunzione.

Il Tribunale di Paola, con sentenza del 12 giugno 1999, dichiarò illegittima l’ingiunzione opposta, annullandola, e dichiarò altresì insussistenti allo stato i crediti fatti valere dall’Amministrazione.

2. – A seguito di appello del Ministro delle finanze, al quale resistette il B., la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 183/05 del 17 febbraio 2005, così, tra l’altro, ha provveduto: “… 1) in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna B.G. al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e Finanze e dell’Agenzia del demanio – Filiale di Catanzaro, in solido, a titolo di risarcimento del danno per l’abusiva occupazione di mq. 1886 di suolo demaniale marittimo, per il periodo dall’1.1.1983 al 31.12.1987, della complessiva somma di Euro 23.000,00, oltre interessi …; 2) condanna B.G. al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e Finanze e dell’Agenzia del demanio – Filiale di Catanzaro, in solido, a titolo di risarcimento del danno per servitù di veduta, per il periodo dall’1.1.1983 al 31.12.1987, della complessiva somma di Euro 4.700,00, oltre interessi.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte di Catanzaro:

A) premesso che il terreno di cui all’ingiunzione opposta è di complessiva estensione pari a mq. 1.886, di cui mq. 53,20 coperti da fabbricati, ha affermato la natura demaniale di tale area, osservando al riguardo che: 1) lo stesso B., in data 24 aprile 1981, aveva presentato istanza di sclassificazione della zona demaniale marittima di mq. 5.986, con allegati “stato di consistenza” e planimetria: dal tenore testuale di tale istanza, nonchè dalla comparazione della planimetria allegata allo “stato di consistenza” con quella allegata alla prodotta nota dell’Ufficio tecnico erariale del 5 marzo 1991 Si evidenzia … che la planimetria allegata al detto stato di consistenza si identifica, con riferimento al lotto A, con la planimetria allegata alla nota dell’Ufficio tecnico erariale -“, con la conseguenza che Appare chiaro che l’area demaniale di cui al lotto A, indicata nel predetto stato di consistenza e rappresentata nelle planimetrie catastali in atti, di complessivi mq. 1.886, di cui mq.

53,20 occupata con parte dei fabbricati realizzati dal B., è quella oggetto della ingiunzione opposta; 2) Inoltre, detta area si identifica, nella consistenza e nei dati catastali, in quella accertata nel “TESTIMONIALE DI STATO” del 16.4.1987; 3) non può sostenersi che, in riferimento a tale area sia intervenuto un provvedimento di sdemanializzazione tacita perchè, ai sensi dell’art. 35 cod. nav., tale provvedimento deve essere adottato formalmente dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze;

B) quanto alla questione del concorso o della estraneità del B. nell’occupazione dell’area demaniale de qua, ha affermato che di tale occupazione deve rispondere solidalmente anche e comunque il B., osservando al riguardo che le allegazioni dello stesso B. – secondo cui l’ultimo atto di compravendita prodotto agli atti risale al 15 giugno 1987 e secondo cui egli ha venduto gran parte delle villette con giardino annesso -, nonchè la circostanza che nella predetta istanza di sclassificazione e nell’allegato stato di consistenza le aree interessate dai giardini ricadono nella zona demaniale dimostrano che lo stesso B. ha occupato originariamente almeno parte di detta zona demaniale e che quindi, in applicazione dell’art. 2055 cod. civ., egli deve rispondere in solido per tale occupazione, eventualmente proseguita da altri;

C) quanto al “testimoniale di stato” del 16 aprile 1987, ha affermato che esso non costituisce alcun atto interruttivo del nesso di causalità della condotta del B., rappresentando, anzi, … la conferma dell’occupazione dell’area demaniale: ed invero il testimoniale di Stato” non è altro che un provvedimento col quale viene acquisito al demanio una costruzione realizzata da un concessionario su un’area di proprietà pubblica;

D) quanto alla domanda di risarcimento dei danni da servitù di veduta, ha accolto tale domanda, provvedendo alla liquidazione di capitale rivalutazione ed interessi, come dal su riprodotto dispositivo.

3. – Avverso tale sentenza B.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura.

Resistono, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio-Filiale di Catanzaro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (con cui deduce: Violazione e/o falsa applicazione art. 822 c.c. e art. 28 cod. nav., art. 2691, 2730, 2733, 2735 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene provata la natura demaniale dell’area in questione (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2., lettera A), sostenendo che i Giudici dell’appello:

a) non motivano le ragioni per cui ritengono coincidente l’area indicata nell’ingiunzione opposta con quella indicata nell’istanza di sclassifica del 24 aprile 1981 e nell’allegato stato di consistenza come lotto A; b) hanno erroneamente qualificato e trattato come “confessione” del B. in ordine alla natura demaniale dell’area detta istanza di sclassifica; c) conseguentemente, hanno erroneamente ritenuto assolto dall’Amministrazione l’onere probatorio circa la demanialità dell’area; d) hanno erroneamente ritenuto probante in tal senso il cosiddetto “testimoniale di stato” che, invece, nulla prova al riguardo essendo atto unilaterale e redatto in assenza di contraddittorio.

Con il secondo motivo (con cui deduce: Violazione e/o falsa applicazione artt. 2055 e 2043 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto il B. responsabile in solido dell’illecita occupazione di area demaniale marittima (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2., lettere B e C) , sostenendo che il Giudici dell’appello: a) addebitando alla responsabilità solidale del B. l’occupazione illegittima di tutta l’area demaniale pari a mq. 1886, non hanno considerato che, per il periodo dal 1983 al 1987, il B. aveva proceduto alla vendita dei villini, con la conseguenza che dell’illegittima occupazione di detta area avrebbero dovuto essere considerati i soli acquirenti, quantomeno per l’estensione occupata da tali villini; b) in ogni caso, non hanno considerato che nell’istanza di sclassifica del 24 aprile 1981, il B. aveva dichiarato di aver occupato soltanto mq. 53,20 e non anche i complessivi mq. 1886 addebitatigli; c) non hanno considerato che, quantomeno dalla data del “testimoniale di stato” del 16 aprile 1987, ogni occupazione eventualmente addebitabile al B. avrebbe dovuto comunque esser considerata cessata.

Con il terzo motivo (con cui deduce: Violazione artt. 2697 e 2056 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ha liquidato i danni anche per la servitù di veduta (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2., lettere C e D), sostenendo che i Giudici dell’appello: a) ha liquidato i danni aderendo acriticamente alle indicazioni offerte dall’Amministrazione sul quatum debeatur; b) hanno omesso del tutto la motivazione circa l’an ed il quantum concernente il risarcimento del danno da servitù di veduta.

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

2.1. – Il primo motivo è infondato.

Quanto al profilo sub a) – con il quale il ricorrente denuncia l’omessa o insufficiente motivazione circa le ragioni della ritenuta coincidenza dell’area indicata nell’ingiunzione opposta con quella indicata nell’istanza di sclassifica del 24 aprile 1981 e nell’allegato stato di consistenza come lotto A – lo stesso è privo di fondamento, perchè i Giudici a quibus hanno puntualmente ed adeguatamente dato conto dei motivi del loro convincimento in ordine alla natura demaniale dell’area abusivamente occupata dal B., indicando in modo analitico come fonti di tale convincimento sia la comparazione tra i documenti (stato di consistenza e planimetria) allegati all’istanza di sclassificazione presentata da quest’ultimo e i documenti pubblici (planimetria) predisposti dall’Ufficio tecnico erariale, sia la stessa istanza di sclassificazione dell’area quale “indizio” della consapevolezza del ricorrente della natura demaniale di essa, sia gli accertamenti contenuti nel cosiddetto “testimoniale di stato”.

Quanto al profilo sub b), lo stesso è parimenti infondato, per l’erroneità del presupposto da cui muove: i Giudici a quibus, infatti, non hanno considerato detta istanza di sclassificazione quale “confessione” in senso tecnico-giuridico ma, come già detto, un elemento indiziario che ha acquistato piena valenza probatoria unitamente alla predetta prova documentale.

Quanto al profilo sub e), lo stesso è inammissibile per la sua estrema genericità, tenuto conto che l’Amministrazione resistente, come sottolineato dalla Corte di Catanzaro, ha compiutamente provato sul piano documentale la natura demaniale dell’area – Quanto al profilo sub d) – con il quale il ricorrente denuncia l’inidoneità probatoria del cosiddetto “testimoniale di stato”, quale atto unilaterale e redatto in assenza di contraddittorio -, lo stesso è palesemente infondato, essendo sufficiente rilevare al riguardo che, trattandosi di fattispecie di occupazione abusiva di area demaniale, il B. non aveva alcun rapporto con l’Amministrazione (ad esempio, di tipo concessorio), sicchè non v’era alcuna ragione giuridica di adottare il “testimoniale di stato” – che è provvedimento con il quale viene acquisita al demanio una costruzione realizzata da un concessionario su un’area di proprietà pubblica – previa instaurazione del contraddittorio con lo stesso B..

2.2. – Anche il secondo motivo è privo di fondamento.

Per affermare la responsabilità solidale del B. nell’occupazione abusiva dell’area demaniale marittima de qua, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., i Giudici dell’appello hanno considerato in modo unitario le concorrenti circostanze che il B., secondo le sue stesse deduzioni, aveva proceduto alla vendita a terzi di “gran parte” (e, quindi, non di tutti) dei villini con annessi giardini fino al 1987 (e, quindi, durante tutto il periodo di occupazione abusiva), aveva effettuato l’occupazione abusiva quantomeno originariamente, cioè prima di dette vendite a terzi, e che il “testimoniale di stato” confermava tutte queste circostanze e non aveva interrotto il nesso di causalità.

E’ noto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicchè ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l’assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ciò in quanto deve escludersi, a norma dell’art. 41 c.p., comma 2, l’imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. n. 6041 del 2010 e 25236 del 2009).

Orbene, le su riportate affermazioni della Corte di Catanzaro vengono contestate non già con la denuncia di errori giuridici o di vizi della motivazione, bensì con la mera riproposizione di argomenti difensivi contrari alla valutazione di dette circostanze effettuata dai Giudici dell’appello. In particolare, il ricorrente omette di considerare che l’occupazione abusiva originaria è stata da lui stesso posta in essere – e non soltanto per i mq. 53,20 occupati da costruzioni, ma per tutta l’area di mq. 1886 – e che le vendite dei villini sono state concluse per tutto il tempo (dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987) rilevante ai fini della riconosciuta responsabilità di cui all’art. 2055 cod. civ., sicchè l’eventuale continuazione dell’abusiva occupazione da parte dei terzi acquirenti dei villini non esclude il concorso del B. e, conseguentemente, la sua responsabilità.

2.3. – Il terzo motivo è parimenti infondato.

E’ noto che la ratio dell’art. 905 cod. civ. consiste nell’esigenza di salvaguardare la riservatezza del fondo del vicino, sicchè qualsiasi intervento umano di modifica dello stato dei luoghi che comporti condizioni oggettive stabili per esercitare un comodo affaccio sulla proprietà confinante può dar luogo, in concorso con le altre condizioni di legge, alla creazione di una servitù di veduta, a nulla rilevando che le opere eseguite non siano destinate in via esclusiva all’esercizio della veduta, laddove comunque le stesse, per ubicazione, consistenza e struttura, in luogo di una vista precaria e fugace, consentano il comodo affaccio sul fondo confinante (cfr., ad esempio, la sentenza n. 15885 del 2005).

Poichè nel caso di specie è pacifico che i giardini annessi alle villette costruite dal B., insistenti parzialmente sull’area demaniale abusivamente occupata, affacciano su tale area, la Corte di Catanzaro ha implicitamente ritenuto costituita a favore del ricorrente una servitù di veduta ed ha liquidato il danno in una certa misura.

Il motivo di ricorso in esame denuncia che la Corte di Catanzaro ha liquidato il danno da servitù di veduta aderendo acriticamente alla tesi secondo cui in danno in questione sarebbe in re ipsa.

Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, l’orientamento costante di questa Corte è proprio in tal senso: è stato infatti più volte affermato il principio secondo cui, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 25475 e 11196 del 2010) .

3. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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