Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21238 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20752/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASEIFICIO G. DI G.V. E G.A. SNC in

persona del legale rappresentante pro tempore, G.V.,

G.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA RUFFINI 2/A, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO SANTINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO COMELLA giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 222/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 07/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Ufficio di Aversa dell’Agenzia delle Entrate notificava al Caseificio G. avvisi di accertamento relativi ad ILOR per il 1993 e il 1994 e ad IVA per il 1994, ed ai soci G.V. e G.A. avvisi di accertamento relativi ad IRPEF, in relazione agli stessi anni, per reddito di partecipazione, oltre sanzioni.

2. La società e i soci impugnavano gli avvisi di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Caserta, che accoglieva in parte i ricorsi. La sentenza veniva confermata dalla C.T.R. della Campania.

3. Il ricorso per cassazione proposto dai contribuenti veniva accolto, in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo, con sentenza n. 6836 del 2009, sul rilievo che durante la verifica fiscale era stato eseguito un accesso nella casa di abitazione di un socio, con acquisizione di documenti, in forza di un decreto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica, privo dell’indicazione dei gravi indizi cui la legge subordina l’autorizzazione, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52.

4. A seguito di atto di riassunzione della società e dei soci, la C.T.R. della Campania, con sentenza del 7 giugno 2010, annullava gli atti impugnati.

5. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.

6. Resistono con controricorso i contribuenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate -denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1996, art. 63, comma 3 e art. 53, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – deduce l’inammissibilità del ricorso in riassunzione, in quanto fondato sull’erroneo presupposto che il compito del giudice del rinvio fosse solo quello di dichiarare l’inutilizzabilità degli atti acquisiti in sede di accesso, dovendo invece questi procedere ad una nuova valutazione, anche in punto di eventuale illegittimità dell’autorizzazione, devoluta in via esclusiva al giudice di merito.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per avere la C.T.R. ritenuto l’illegittimità dell’accesso, senza esprimere alcuna considerazione al riguardo.

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Con la sentenza n. 6836 del 2009, la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo mezzo di impugnazione con il quale i contribuenti avevano dedotto l’illegittimità della decisione di secondo grado per violazione e/o falsa applicazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52), in quanto durante la verifica fiscale presso il Caseificio G. era stato eseguito un accesso nella casa di abitazione di un socio non amministratore, con acquisizione di documenti, in forza di un decreto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica, privo dell’indicazione dei gravi indizi cui la legge subordina l’autorizzazione. La Corte ha osservato che “la richiesta di autorizzazione della G. di F. non contiene l’indicazione di fatti integranti “gravi indizi” di violazioni alle norme in tema di Iva ed imposte dirette a carico del socio, non amministratore, leggendosi nella nota “che una verifica fiscale doveva essere eseguita nei confronti della società della quale il predetto era socio”. Deve aggiungersi che lo stesso provvedimento del Procuratore della Repubblica non contiene l’indicazione dell’esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, limitandosi ad accennare che il motivo della richiesta risiede nella necessità di controllare il regolare assolvimento della normativa in materia di Iva ed Imposte dirette”.

Dal tenore della pronuncia di annullamento emerge, dunque, che la Corte di cassazione ha statuito sulla illegittimità dell’autorizzazione, accogliendo la prima censura per violazione di legge e demandando al giudice del rinvio l’esame del solo secondo motivo del ricorso, dichiarato assorbito, concernente il merito della controversia (percentuali di resa del latte).

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e segg., nonchè omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, non avendo la C.T.R. correttamente e adeguatamente motivato in ordine ai maggiori ricavi correlati alle rese del latte relative agli acquisti fatturati, questione del tutto autonoma rispetto a quella inerente la legittimità dell’autorizzazione all’accesso.

4. La censura è fondata.

La C.T.R. sul punto si è limitata ad osservare che “Nel merito non si rinviene la prova dell’aumento della resa nella produzione dei latticini dal 3,50% al 20% come sostiene l’Ufficio”, senza dare atto da dove abbia tratto il dato del 3,50% e senza considerare che la resa del 20% era stata determinata in via equitativa dalla C.T.P. Inoltre, il giudice del rinvio non ha espresso alcuna considerazione in merito alla rilevanza ai fini della determinazione della misura delle percentuali di resa dell’apposito studio proveniente da soggetto pubblico, acquisito al processo.

Per le suddette ragioni, la motivazione della sentenza impugnata si palesa dunque insufficiente.

5. In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, mentre gli altri motivi vanno rigettati. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo ed il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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