Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21238 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5163-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.D., C.F., S.P., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell’avvocato

SEBASTIANO RUSSO, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4055/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 23153/15, sez. 16, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da C.F., S.P. e S.D. avverso l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS) attribuendo all’immobile di loro proprietà, sito in (OMISSIS), la classe catastale categoria C1, classe 9, anzichè cat. C1, classe 13, attribuita dall’Amministrazione

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Le contribuenti proponevano a loro volta appello incidentale.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 4055/10/2017, rigettava entrambe le impugnazioni confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso per sulla base di tre motivi.

Le contribuenti hanno resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Ufficio lamenta la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, norma a carattere speciale tendente a sopperire al mancato aggiornamento delle rendite catastali eliminando le sperequazioni esistenti in uno stesso comune in ragione del rilevante periodo di tempo trascorso, in riferimento alla quale gli atti di riclassamento necessitano di una motivazione limitata alla “specifica menzione dei rapporti tra il valore di mercato ed il valore catastale della singola microzona nonchè il rapporto dei medesimi rapporti relativi all’insieme delle microzone ed il relativo scostamento”. Tale motivazione può inoltre basarsi – secondo l’Ufficio – anche su circostanze notorie quali gli intervenuti miglioramenti senza che rilevi la descrizione dei singoli immobili.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la nullità della sentenza per contaddittorietà della motivazione da ritersi sostanzialmente omessa.

Con il terzo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi costituiti dal fatto che il riclassamento è stato effettuato non solo sulle caratteristiche estrinseche dell’immobile collegate all’aumento di valore del patrimonio immobiliare ma anche intrinseche in ragione del fatto che a tutte le unità a destinazione commerciale della microzona in esame aventi caratteristiche similari era stata attribuita la classe 13.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento.

In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass. 27180/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione deve anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. 249/17).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. n. 9770/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

In tale contesto questa Corte ha altresì precisato che occorre anche dare conto della incongruità del classamento dell’immobile rispetto a fabbricati similari.

In questa ipotesi l’atto impositivo è tenuto ad indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione. (Cass. 25037/17).

In tal senso l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; Cass. n. 22671/2019; Cass. n. 23051/2019).

La sentenza impugnata si è attenuta ai dianzi indicati principi incentrando la propria decisione sul classamento concretamente attribuito all’immobile delle contribuenti senza censurare la motivazione dell’accertamento secondo un più ampio spettro.

Va infatti sottolineato che non sussiste controversia circa la correttezza dell’impianto motivazionale generale del provvedimento di riclassamento, essendo l’unica questione rimasta in discussione quella della attribuzione all’immobile delle contribuenti della classe 9 anzichè 13.

Ciò è esplicitamente confermato dalla sentenza impugnata che ha negato che l’avviso di accertamento avesse una motivazione incompleta o fosse carente di allegazioni.

Ciò posto il motivo appare in parte inammissibile laddove prospetta questioni di ordine generale che concernono la motivazione dell’atto di classamento nel suo complesso anzichè in relazione alla questione del solo classamento in concreto attribuito.

Sotto tale ultimo profilo il motivo si appalesa manifestamente infondato o, se vogliamo del tutto privo di rilevanza, laddove contesta la necessità di una descrizione dell’immobile e assume che erroneamente la sentenza ha ritenuto che il classamento sia stato effettuato in base esclusivamente ai principi generali di cui alla L. n. 335 del 2004, art. 1, comma 335, quando, invece, l’Ufficio si era basato per determinare poi in concreto il classamento alle regole ordinarie.

La sentenza impugnata ha infatti motivato sulla determinazione del classamento dell’unità commerciale delle ricorrenti non già in ragione dei principi generali della normativa sul riclassamento ma in base proprio ai canoni ordinari nei cui confronti si rivolgono le contestazioni del secondo e del terzo motivo.

Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

Va premesso che la Commissione regionale si è pronunciata con una motivazione complessiva sia sull’appello dell’Amministrazione, che contestava la riduzione della classe da 13 a 9 effettuata dal giudice di prime cure, sia sull’appello incidentale delle contribuenti che ritenevano invece eccessiva quella classe rispetto alla 7 preesistente.

Ciò posto, la sentenza dà atto che l’Amministrazione aveva sostenuto che l’attribuzione della classe è inversamente proporzionale alla superficie e che per le unità aventi la stessa superficie di quella delle ricorrenti in (OMISSIS) era stata attribuita la classe 13. Peraltro la sentenza ha affermato che tali affermazioni erano apodittiche in quanto prive di ogni supporto documentale.

Il motivo in esame, nel contestare tale motivazione, non riporta in alcun modo quale fosse il contenuto della documentazione che assume avere prodotto (elenco dei subalterni) nè riporta il contenuto dell’avviso di accertamento relativo alle unità tipo prese a raffronto per comprovare che l’immobile commerciale per cui è causa presentava la medesima superficie degli altri esercizi nella stessa via cui era stata attribuita la classe 13.

Sotto tale profilo il motivo appare inammissibile per mancanza di autosufficienza.

Manifestamente infondata si rivela l’altra censura rilevabile nel motivo, consistente nella deduzione della contrarietà della motivazione per avere in relazione alle censure mosse dall’appello incidentale delle ricorrenti dedotto il carattere prestigioso della zona ove trovasi l’immobile e ritenuto che non era stata data prova che l’immobile aveva caratteristiche tali da sottrarlo al riclassamento per microzona.

Va premesso che, come dianzi rammentato, il riclassamento per microzone non comporta che a tutti gli immobili dello stesso genere, ad esempio quelli commerciali, debba essere attribuita la medesima classe.

L’Amministrazione deve infatti necessariamente valutare la tipologia di ciascun immobile e le sue caratteristiche che possono comportare l’attribuzione di una diversa classe.

In tal senso la motivazione della Commissione regionale appare adeguata in quanto, nell’escludere che l’immobile della ricorrente potesse essere sottratto al riclassamento, e ciò in valutato anche le sue caratteristiche ritenendo per esso idonea l’attribuzione della classe 9 fornendo idonea motivazione nel far riferimento alla documentazione fotografica prodotta in atti.

Il terzo motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il giudice di seconde cure tenuto conto che il riclassamento era stato determinato sia in relazione alle caratteristiche estrinseche dell’immobile che di quelle intrinseche attribuendo a tutti gli esercizi commerciali siti nella stessa strada la classe 13,è manifestamente infondato alla luce di quanto in precedenza esposto.

La Commissione regionale nel dare atto del carattere prestigioso della zona ha ritenuto corretto il riclassamento ma nella attribuzione della classe ha correttamente valutato le caratteristiche dell’immobile con accertamento in fatto.

Dunque nessuna omessa pronuncia.

Il ricorso va in conclusione respinto. In ragione della novità della questione e dei non univoci orientamenti giurisprudenziale emersi si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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