Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21237 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso l’avvocato NAPOLITANI SIMONA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALEMI ANTONIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Rettore pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

F.A.M., P.A., COMUNE DI GIARRE, P.

C., P.S., FO.RO., T.

G., P.M.D., FONDIARIA SAI S.P.A., T.

M.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 311/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SPINOSO ORLANDO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La controversia verte sulla domanda proposta dai signori V. e P.C., G. e M.E. T., e F.A.M. al pagamento dei danni cagionati ad un immobile di loro proprietà, concesso in locazione alla Provincia regionale di Catania e adibito ad edificio scolastico. La domanda era stata altresì proposta nei confronti del Comune di Giarre e del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.

2. Riformando parzialmente la decisione di primo grado, che aveva condannato la provincia regionale locataria al pagamento dei danni nella misura del quaranta per cento e il Comune di Giarre nella misura del sessanta per cento, ed aveva altresì condannato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a rivalere la provincia delle somme dovute agli attori, compresi gli accessori, la Corte d’appello di Catania, con sentenza 16 aprile 2005, ha limitato l’obbligazione di manleva del ministero nei confronti della provincia al dieci per cento delle somme dovute dalla provincia, con gli accessori.

3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la Provincia regionale di Catania per due motivi, con atto notificato il 10 – 21 ottobre 2005.

Resiste il ministero con controricorso notificato il 30 novembre 2005.

4. Con il primo motivo, denunciando genericamente la violazione degli artt. 1575, 1587, e 2043 c.c., si censura la limitazione della condanna del Comune di Giarre al pagamento dei danni nella misura del sessanta per cento, e si sostiene che in realtà i lavori che avevano prodotto i danni erano stati eseguiti proprio dal comune.

Con il secondo motivo, denunciando genericamente la violazione del R.D. n. 383 del 1934 e della L.R. Siciliana n. 9 del 1986, si censura la riduzione della rivalsa accordata alla provincia nei confronti del ministero, e si sostiene che i lavori erano stati eseguiti per conto del ministero.

5. I due motivi sono inammissibili perchè, limitandosi a citare delle disposizioni di legge o dei testi normativi complessi, non indicano la norma della cui violazione ci si duole, si basano su circostanze di fatto senza riferimento al contenuto della sentenza impugnata, e non sottopongono a censura il ragionamento articolato, che si legge nell’impugnata sentenza, in ordine al tipo di danni preso in esame e al corrispondente regime di responsabilità.

Le spese del giudizio di legittimità sopportate dal ministero sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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