Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21237 del 09/08/2019
Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 09/08/2019), n.21237
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6587/2013 proposto da:
R.M., elettivamente domiciliato in Roma, via cardinale De
Luca n. 22, presso lo studio dell’avvocato Pietro Sciubba, che lo
rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’avvocato Antonio
Rossi, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, in persona del
curatore, G.M., domiciliato in via Francesco Denza, n. 27,
presso lo studio dell’avvocato Ugo Biagianti, rappresentato e difeso
dall’avvocato Andrea Govi, giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
21/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/07/2019 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
La Corte:
Fatto
CONSIDERATO
che, con “atto di rinuncia al ricorso in cassazione” datato 1 ottobre 2018, il ricorrente R.M. ha dichiarato di “rinunciare al ricorso introduttivo al giudizio recante R.G. n. 6587/2013, promosso contro il Fallimento (OMISSIS) s.r.l.”,
che con atto datato 4 giugno 2019, G.M., in qualità di curatore del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., resistente, ha dichiarato di “aderire” a detto atto di rinuncia, “con integrale compensazione delle spese di lite”.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, compensate tra le parti le spese relative.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019