Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21236 del 20/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 20/10/2016), n.21236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5293-2014 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MENICACCI, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SA.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3547/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.K. chiese ed ottenne ingiunzione di pagamento nei confronti di Sa.Ma. per la somma di Euro 2.271,60 a titolo di oneri accessori relativi ad un contratto locatizio intercorso tra le parti.

Sa. presentò opposizione argomentando che la signora S. risultava estranea al contratto, intercorso tra Sa. e tale S.A..

Il tribunale accolse l’opposizione revocando il decreto.

La corte di appello di Roma, adita da S., confermò integralmente la sentenza impugnata.

S.K. ha presentato ricorso affidato a due motivi esposti in memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione degli artt. 1117, 1571 e 2697 c.c.; artt. 112 e 165 c.p.c. affermando come nel contratto di locazione risulterebbe chiaramente che lo stesso sia intercorso tra le parti in causa, con conseguente titolarità dell’odierna ricorrente dei diritti fatti valere in giudizio. Si deduce, inoltre, violazione degli artt. 112, 149 e 164 c.p.c. avendo i giudici di merito omesso di rilevare l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio per mancata produzione, da parte dell’onerato, dell’avviso di ricevimento.

L’infondatezza del ricorso discende, quanto alla doglianza da ultimo sollevata, dall’avere la corte di appello osservato come la odierna ricorrente si fosse costituita in giudizio, con ciò determinando la sanatoria dei vizi dedotti secondo quanto stabilito dall’art. 156 c.p.c., comma 3: atteso il raggiungimento dello scopo sotteso alla disciplina inottemperata, scopo dato dell’instaurazione del contraddittorio.

Tale ratio decidendi non è stata adeguatamente confutata nel ricorso limitandosi la ricorrente a una critica generica, integrata anche da una denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. invece inesistente.

L’infondatezza della prima doglianza discende dal rilievo della corte di appello secondo cui il contratto risulta sottoscritto da persona diversa dall’odierna ricorrente: la quale ultima, dunque, attesa la forma legalmente imposta a tale negozio, non può ritenersi nemmeno in via fattuale parte dello stesso, essendo evidentemente a ciò irrilevante che nell’epigrafe del contratto la signora risulti indicata quale parte locatrice.

Deve, peraltro, osservarsi che, nonostante la affermazione contenuta in ricorso circa un’eventuale sottoscrizione del contratto da parte anche dell’odierna ricorrente, non risulta mai essere stata posta in discussione nelle fasi di merito la circostanza che il contratto in esame non fu sottoscritto dall’odierna ricorrente.

Nulla per spese non essendosi la parte intimata costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA