Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21236 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DEUTSCHE BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso

l’avvocato PARENTI LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.S., A.E.;

– intimati –

sul ricorso 28362-2005 proposto da:

I.S. (c.f. (OMISSIS)), A.E. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONTE

ROSSO 5, presso l’avvocato VITALE SALVATORE, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

DEUTSCHE BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso

l’avvocato PARENTI LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 634/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/02/2005;

si da atto che l’Avv. PALANDRI, autorizzato, deposita copia del

controricorso con copia della relata al P.G. presso la Corte di

Appello;

l’Avv. MACCARONI si oppone al deposito;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARCO PALANDRI, con delega,, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto

dell’incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

GIUSEPPE MACCARONI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale; l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; per il rigetto dell’incidentale e per l’assorbimento

dell’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 22/12/94, I.S. e A.E. proponevano opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della Deutsche Bank s.p.a. per l’importo di L. 10.317.664, relativo a prestito che si assumeva concesso allo I. e garantito dall’ A.. Gli opponenti disconoscevano la sottoscrizione apposta alla domanda di finanziamento e chiedevano dichiararsi nulla l’ingiunzione e condannarsi l’opposta al risarcimento dei danni.

Costituitosi il contraddittorio, l’opposta eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione in quanto tardiva, chiedeva il rigetto della domanda e proponeva istanza di verificazione; chiedeva e otteneva di chiamare in causa il Centro Odontoiatrico Futura s.a.s.

che avrebbe garantito l’autenticità delle firme. Il Centro, regolarmente citato, non si costituiva.

Ad una successiva udienza gli opponenti proponevano querela di falso, relativa alla relata di notifica dell’ingiunzione, nella parte in cui veniva attestata l’affissione dell’avviso di cui all’art. 140 c.p.c. alla porta della loro abitazione (querela di falso funzionale all’affermazione della tempestività dell’opposizione). Con sentenza depositata in data 28/11/2000, il Tribunale di Roma rigettava la querela di falso e dichiarava inammissibile l’opposizione, in quanto tardiva, disponendo altresì separazione dei giudizi, relativamente alla domanda di rivalsa nei confronti del Centro Odontoiatrico.

Proponevano appello gli opponenti. Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi l’appello. Con sentenza 22/12/2004- 10/2/2005, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la falsità della relata di notifica, come richiesto dagli appellanti, nonchè la tempestività dell’opposizione; revocava altresì il decreto ingiuntivo opposto, in quanto la banca aveva omesso di reiterare l’istanza di verificazione già formulata, a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alle domande di finanziamento, con conseguente accoglimento dell’opposizione.

Ricorre per cassazione la Deutsche Bank spa, sulla base di tre motivi.

Resistono, con controricorso, I. e A., che pure propongono ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale condizionato, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Non hanno pregio le questioni pregiudiziali proposte: la procura speciale alle liti, posta a margine del ricorso non è generica, contenendo, tra l’altro, un esplicito richiamo al giudizio per cassazione (sul punto, tra le altre, Cass. 3349 del 2003), d’altro canto, è in atti la procura rilasciata al dott. G.L., inerente ai poteri rappresentativi della Deutsche Bank, anteriore al presente ricorso.

I primi due motivi del ricorso attengono alla querela di falso e possono trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi.

Con il primo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8 negando difformità tra la relata di notifica delle copie del decreto ingiuntivo ricevuto dagli odierni resistenti, e quella sull’originale restituito alla banca (in quanto solo in quest’ultima avrebbero dovuto documentarsi gli incombenti di cui all’art. 140 c.p.c.:

deposito nella casa comunale; affissione sulla porte di abitazione) e conseguente contraddittoria motivazione, in ordine all’istruttoria testimoniale.

Non si ravvisa violazione delle norme suindicate, in relazione alle quali, del resto, il ricorso non svolge adeguata argomentazione.

Per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass, n. 6233 del 1978), la prova della falsità può essere data con ogni mezzo, anche per testi. E, nella specie, del resto, una sorta di principio di prova per iscritto si configura, sulla base dell’indubbia difformità tra le relate di notifica, come precisato dalla sentenza impugnata ed emergente dagli atti di causa. La difesa della banca sembra ritenere che quando si effettua una notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sempre e comunque, la relata della copia dell’atto ricevuta dal destinatario sarebbe differente da quella contenuta nell’originale, restituito al notificante. Non è evidentemente così, pur ammettendosi che la formalità del deposito nella casa comunale precede l’apposizione sulla porta di abitazione (al riguardo, Cass. n. 8071 del 1996), l’invio della raccomandata sarà necessariamente l’ultima formalità, e nella relata contenuta nella copia dell’atto spedito, si dovrà dare rigorosamente atto di tutte le formalità espletate. Dell’istruttoria testimoniale – come precisa il giudice a quo – è emerso che in data 30/11/94, non vi fu apposizione alcuna da parte dell’ufficiale giudiziario, ma nella relata della copia dell’atto ricevuta dagli odierni resistenti si indica soltanto quella data per l’epletamento dell’incombente predetto. E la banca, sostenendo che il deposito e l’affissione furono effettuati il giorno seguente (1/12), finisce sostanzialmente per consentire con la tesi avversaria della mancata affissione il 30/11/94, unica data indicata nella relata di notifica dell’atto ricevuto da I. e A..

Correttamente il giudice a quo aggiunge che gli odierni resistenti, per proporre opposizione, confidarono nella data di ricezione della raccomandata, e non in quella anteriore, relativa ad affissione, che essi sapevano non avvenuta.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione alla mancata reiterazione dell’istanza di verificazione.

Correttamente la sentenza impugnata chiarisce che la banca opposta propose istanza di verificazione, ma non la coltivò, non insistendo in essa nelle conclusioni in primo grado e neppure, in subordine, nella comparsa di risposta nel giudizio di appello.

E’ vero che la causa, in primo grado, venne assunta in decisione sulla querela di falso, ma il collegio poteva decidere anche il merito della causa, e così ha fatto.

Non si può certo affermare che l’istanza di verificazione era implicita nella richiesta di rigetto dell’appello avversario, ovvero nel richiamo ad essa fatto dagli appellanti, nelle conclusioni di appello (questi ultimi chiedevano l’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, previa verificazione, ove, evidentemente, reiterata dalla controparte).

Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato, e deve ritenersi assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 06 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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