Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21236 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23409/2010 proposto da:

MERIDIONALE SERVIZI SCRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINA FERRIGNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO DAMASCELLI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MERIDIONALE SERVIZI SCRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 83/2009 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 10/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale;

udito per il ricorrente l’Avvocato DAMASCELLI che ha chiesto la

cessata materia del contendere nel merito si riporta agli atti e

deposita in udienza atto di rinuncia;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto la

cessata materia del contendere o accoglimento del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della prima decisione, in controversia concernente l’avviso di accertamento emesso per IRAP, IRPEG ed IVA nei confronti della Meridionale Servizi SCARL, ha affermato: 1) che legittimamente l’Ufficio aveva ritenuto indetraibile VIVA corrisposta con riferimento a spese di pubblicità riprese a tassazione per l’importo di Euro 75.000,00 perchè ritenute indeducibili per difetto di competenza, sulla considerazione che la società aveva accettato la ripresa sul costo in sede di accertamento con adesione; 2) che era legittima la ripresa a tassazione di costi per Euro 193.256,00 in quanto relativa a due fatture ricevute per servizi resi a terzi da altra società per conto della contribuente, per i quali era stata omessa l’imputazione a reddito dei relativi ricavi, in violazione del principio di competenza, sulla considerazione che la contribuente aveva giustificato in modo generico e senza provarle le ragioni della mancata contabilizzazione di ricavi, laddove l’inerenza dei costi strettamente connessi ai ricavi è presupposto di deducibilità e va provata dalla parte dalla parte; 3) che andava, invece, confermato l’annullamento della ripresa a tassazione dell’IVA detratta, inerente alle fatture emesse dalla società che aveva materialmente eseguito le prestazioni di servizio, oggetto della precedente ripresa, poichè le prestazioni risultavano eseguite, non era stato contestato l’omesso pagamento e l’Agenzia non aveva assolto i suoi oneri probatori.

2. La società ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi; l’Agenzia delle entrate replica con controricorso e ricorso incidentale fondato su un motivo.

Con atto in data 12.06.2017, ritualmente depositato, la società ha rinunciato al ricorso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 1, del T.U.I.R. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.3. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile, atteso che la parte ha dichiarato di rinunciare al ricorso, dimostrando in tal modo di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

2.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 18 e 19 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e sostiene che una volta ritenuta inammissibile la deduzione dei costi per prestazioni di servizi non richieste, ugualmente non poteva ritenersi legittima la detrazione ai fini IVA, non essendo a tal fine sufficiente la mera presenza ed esibizione della fattura che rappresentava il costo, poichè la parte non aveva assolto ai suoi oneri probatori.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Giova osservare che la ricorrente, pur sostenendo la legittimità della ripresa, non ha trascritto – come suo onere ai fini dell’autosufficienza del ricorso – l’avviso di accertamento nella parte necessaria a comprenderne gli specifici elementi fondanti, ed in special modo la tempestiva contestazione mossa per il fatto che le prestazioni di cui si discute fossero “non richieste”, circostanza che dalla sentenza non si desume e per tale motivo sembra essere nuova; inoltre, ha introdotto una serie di considerazioni circa i rapporti tra la società verificata e le scuole committenti che non hanno costituito oggetto di accertamento e risultano sostanzialmente apodittiche e non circostanziate.

Va inoltre osservato che, sulla scorta della decisione impugnata il recupero a tassazione dei costi in questione, appare essere stato determinato per difetto di competenza (e non per inesistenza del costo o per difetto di inerenza), e ciò rende ancora più evidente la rilevanza del difetto di autosufficienza riscontrato.

3.1. In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ed il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità si compensano.

PQM

 

– Dichiara inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse e inammissibile il ricorso incidentale;

– Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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