Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21235 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 20/10/2016), n.21235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1999-2014 proposto da:

A.C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato FABIO LORENZONI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO PELLICANI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1710/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.R. adì con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. il tribunale di Milano chiedendo accertarsi l’avvenuta corresponsione a C.M. di somme eccedenti quelle a quest’ultimo dovute a titolo di canone equo per il rapporto locatizio intercorso tra le parti dal (OMISSIS). C.M., costituitosi in giudizio, eccepì che il 25 gennaio 1999, e dunque nel vigore della L. n. 431 del 1998, le parti stipularono nuovo contratto adeguando il canone ai valori di mercato; eccepì, inoltre, il mancato pagamento dei canoni dal (OMISSIS) oltre a danni da ritardato rilascio dell’immobile.

Il tribunale condannò il ricorrente al pagamento a controparte della somma di Euro 2.827,42.

Adita dal conduttore, la corte di appello di Milano, in riforma della sentenza appellata, condannò C.M. al pagamento della somma di Euro 43.211,32 oltre spese di entrambi i gradi di giudizio.

C.M. ha presentato ricorso affidato a dieci motivi esposti in memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Un primo gruppo di motivi concerne la critica, sia per violazione di legge che per vizio di motivazione, della decisione della corte di appello di deferire al conduttore giuramento suppletorio sull’ammontare dei canoni effettivamente corrisposti a controparte.

1.1. In primo luogo si afferma violazione degli artt. 437 c.p.c., comma 2 e art. 447 bis c.p.c., comma 1, giacchè da tale combinato disposto dovrebbe desumersi la possibilità dell’esperimento, in sede di appello, esclusivamente del giuramento estimatorio e decisorio, e, dunque, non anche di quello suppletorio.

La doglianza è infondata, avendo questa corte da tempo stabilito – con avviso non preso in considerazione nel ricorso – che, poichè il giuramento suppletorio ai sensi dell’art. 2736 c.c., n. 2 è deferibile d’ufficio, è quindi oggetto di un potere pienamente discrezionale del giudice, il cui esercizio la parte può solo sollecitare. Pertanto il giudice d’appello può sempre ammettere il suddetto giuramento ove ritenga la domanda o le eccezioni non pienamente provate ma non del tutto sfornire di prova, senza incontrare impedimento nell’art. 437 c.p.c., il quale regola l’attività delle parti, ma non limita in alcun modo i poteri che il giudice può esercitare d’ufficio, con l’ulteriore conseguenza che, non applicandosi al giuramento suppletorio il menzionato art. 437 c.p.c. la sua deferibilità non è condizionata dalla indispensabilità, prevista dallo stesso articolo quale condizione per l’ammissione dei nuovi mezzi di prova (Cass. 25.11.1996, n. 10441).

1.2. In secondo luogo, e circa i presupposti per il deferimento d’ufficio di tale mezzo di prova, si denuncia violazione degli artt. 2697, 2721, 2722, 2726, 2732 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c. contestando la ricostruzione della corte di appello circa la sussistenza, nel caso di specie, di un principio di prova indispensabile per il deferimento del giuramento. In particolare, si contesta che risultassero riscontrabili addebiti periodici di importo costante sui conti correnti bancari intestati al P.. A tal riguardo, è svolta una critica ricostruttiva volta ad un diverso esito nel merito, sia dei documenti in atti che delle escusse prove testimoniali (e ciò da pag. 24 a pag. 77 del ricorso).

Si critica, inoltre, violazione dell’art. 2697 c.c., art. 2736 c.c., n. 2; art. 115 c.p.c., osservando come la mancanza di una prova piena sul canone corrisposto sarebbe stata da addebitarsi alla negligenza processuale di controparte, negligenza illegalmente sopperita dalla decisione della corte di appello di deferire il giuramento suppletorio.

Una ulteriore critica concerne, anche rispetto all’art. 112 c.p.c., la idoneità del fatto oggetto di giuramento a risolvere il problema sulla piena prova del fatto di causa, atteso che la corte di merito avrebbe trascurato, nella formulazione del quesito, molteplici aspetti a tal fine rilevanti.

Deve rammentarsi che il potere del giudice di merito di deferire il giuramento suppletorio ha natura eminentemente discrezionale – trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile d’ufficio – e la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per detto deferimento ex art. 2736 c.c., n. 2, è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logico – giuridici (cfr., per es., Cass. 11.2.2004 n. 2659).

Nel ricorso sono svolte contestazioni sulla valutazione effettuata dalla corte di appello in merito alle risultanze istruttorie; pertanto, oggetto di contestazione è la valutazione di merito svolta sugli elementi di prova acquisiti agli atti. Poichè la critica concerne l’esercizio del potere discrezionale in quanto tale, proponendo valutazioni alternative a quelle fatte proprie dalla corte di appello ma senza evidenziare eventuali manifeste illogicità argomentative, la doglianza risulta inammissibile.

Ciò deve concludersi, evidentemente, anche in ordine ai rilievi alla supposta negligenza difensiva di parte resistente, argomentandosi la stessa sempre sulla scorta di considerazioni di merito e dunque di stampo esclusivamente fattuale.

Lo stesso è a dirsi, infine, circa le osservazioni critiche sulla idoneità del fatto oggetto di giuramento a definire il problema della prova. Il ricorrente espone pure a tal riguardo mere considerazioni fattuali, di inammissibile valutazione in sede di legittimità.

1.3. E’ proposta una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2736 c.c., n. 2 e art. 2738 c.c. nonchè degli artt. 240, 242 e 243 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 102 e 111 Cost., nonchè art. 6 Cedu, osservandosi come il denunciato complesso normativo consenta un potere officioso del giudice di deferire il giuramento suppletorio in realizzazione di un incontrollato potere discrezionale, teso non alla acquisizione di una prova ma alla definizione di un giudizio (dunque alla decisione) violando il principio di uguaglianza delle parti nel processo e senza che alla parte che abbia subito gli esiti del giuramento sia consentita un’adeguata difesa. Si lamenta, in tema, anche violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la corte di merito dato risposta a tale eccezione di incostituzionalità davanti alla stessa sollevata.

L’infondatezza del motivo discende dall’arresto, maturato sul punto, dalla Corte costituzionale. Quest’ultima ha deciso che è manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 2736 c.c., n. 2, sollevata in riferimento all’art. 111 Cost., commi 1 e 2, nella parte in cui, prevedendo il giuramento suppletorio, consentirebbe la decisione della controversia attraverso un intervento del giudice nella dialettica processuale che farebbe dipendere il giudizio dal comportamento di una parte e si risolverebbe in un vantaggio di quest’ultima in pregiudizio dell’altra, in assenza di un criterio limitativo della discrezionalità del deferimento, oltretutto in una situazione storica di attenuazione del vincolo morale derivante dal giuramento, così violando i principi della parità delle armi tra le parti del processo e della terzietà e imparzialità del giudice, in quanto l’ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie “sub iudice” ed è quindi inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (Corte Cost. 24.6.2002 n. 281).

A tal riguardo, successivamente questa corte ha deciso che è manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 2736 c.c., n. 2, nella parte in cui rimette alla discrezionalità del giudice di merito la decisione in ordine all’ammissione o meno del giuramento suppletorio, in quanto deve escludersi che il potere del giudice di deferire il giuramento suppletorio sia libero, dovendo al contrario la sua ammissione, o l’eventuale rigetto, essere motivati, ed essendo la decisione sul punto assoggettata al controllo dello stesso giudice che si è pronunziato (il quale può revocare il provvedimento), del giudice d’appello e, in ultima istanza, anche del giudice di legittimità, giacchè risponde ai principi enunciati dall’art. 111 Cost., nel testo vigente a seguito della L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2, che non siano liberi da controlli i poteri del giudice capaci di influire sul contenuto della decisione finale della controversia (Cass. 2.4.2004 n. 6570).

Nel ricorso i richiamati arresti non sono presi in considerazione in un’argomentazione preoccupata di confutarne i presupposti: cosa che sarebbe stata necessaria per indurre questa corte ad una riconsiderazione della questione già persuasivamente affrontata e risolta in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi.

2. E’ poi esposta violazione di legge nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentandosi specificatamente violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 2736 c.c., n. 2, artt. 2702, 2704, 1419 e 1423 c.c.; artt. 112 e 115 c.p.c.; L. n. 431 del 1998, artt. 1, 2 e 14; L. n. 392 1978, artt. 1, 3 e 12, osservandosi come la corte di appello non abbia minimamente considerato il nuovo contratto stipulato nel 1999 tra le parti avente ad oggetto l’elevazione del canone a valori di mercato.

Dalla lettura della sentenza impugnata non emerge alcun riferimento al contratto stipulato nel 1999.

Deve, tuttavia, inoltre, osservarsi come il motivo, pur dettagliatamente esposto, nulla riferisce sulla posizione eventualmente assunta dal tribunale con riguardo a tale contratto, nè quali fossero state le argomentazioni del conduttore, odierno resistente, nel motivo di appello formulato con riguardo a tale contratto (così introdotto alla considerazione della corte di merito).

Anche in ragione di tali lacune espositive, nel ricorso non è ricostruita la discussione che eventualmente si svolse sul contratto in esame nel giudizio di appello nè, infine, quali eccezioni siano state in tale grado sollevate al riguardo dall’odierno ricorrente.

Certo è che il ricorrente si duole oggi della mancata pronuncia della corte di merito su di un motivo di appello sollevato dalla controparte, senza fornire al collegio nessuno delle richiamate necessarie notizie per procedere all’esame del motivo, che pertanto resta arginato da una valutazione di inammissibilità.

3. Si critica, ancora, la sentenza impugnata, per violazione degli artt. 95 e 115 c.p.c. nonchè art. 2041 c.c., con riguardo alla condanna alla refusione delle spese del processo di esecuzione intentato in esito alla sentenza di primo grado. In particolare, si osserva come il P. non eseguì spontaneamente la sentenza di condanna comminatagli dal tribunale, risolvendosi a pagare soltanto all’esito del processo esecutivo instaurato dall’odierno ricorrente.

Si osserva che nella sentenza di appello, attesa la riforma sul punto della sentenza di primo grado, l’odierno ricorrente sia stato condannato alla restituzione di tutte le somme ricevute a seguito dell’esecuzione e, perciò anche delle somme relative alle spese legali sostenute. Si sostiene nel ricorso che le somme relative a tali spese non avrebbero dovuto costituire oggetto di condanna alla restituzione, in quanto si resero necessarie per la mancata volontaria esecuzione, da parte del condannato, della sentenza di condanna. L’infondatezza del motivo discende dal rilievo che la provvisoria esecutività delle sentenze non definitive legittima l’esecuzione coattiva della pronuncia, ma con la sopportazione del rischio – da parte del creditore – del carattere non definitivo della pronuncia da eseguirsi. Poichè all’esito del giudizio di impugnativa le somme escusse sono risultate non dovute, ne è discesa l’acclarata insussistenza del diritto di credito azionato in forza della provvisoria esecutività della sentenza del tribunale. Avendo l’odierno ricorrente agito in via esecutiva per la realizzazione di un credito poi rivelatosi insussistente, ha conseguentemente, secondo quanto correttamente stabilito nella sentenza impugnata, sopportato in via definitiva le spese di esecuzione (le quali non avrebbero mai potuto legittimamente gravare sulla parte che ha avuto ragione).

4. Altra doglianza concerne la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sul riparto delle spese nella sentenza di appello, non condiviso da parte ricorrente anche in ragione del fatto che l’esito della causa è stato determinato dal deferimento d’ufficio del giuramento suppletorio.

La manifesta infondatezza del motivo discende dalla corretta applicazione del diritto rilevante da parte della corte di merito, la quale ha espresso la sua decisione discrezionale sul riparto delle spese in applicazione del principio della soccombenza.

Poichè non è ravvisabile nessuna violazione di legge nè l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito è autonomamente sindacabile in sede di legittimità, sulla scorta di inammissibili valutazioni di natura fattuale, il motivo è inammissibile.

5. L’ultima doglianza sostiene la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. non essendo nella stessa richiamate le conclusioni da ultimo rese in data 18.5.2010 bensì quelle di cui alla memoria di costituzione nel giudizio di appello del 2.5.2009, la quale non conteneva nè la domanda sulla sollevata eccezione di incostituzionalità nè quella, proposta in via subordinata, sulla considerazione del contratto stipulato nel 1999, nè un’ultima domanda sulla limitazione della pretesa restitutoria specificamente articolata.

Deve premettersi che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o un’omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime (cfr. Cass. 13-12-2013 n. 27941).

Sulla scorta di questo arresto, il motivo si appalesa inammissibile per mancanza di autosufficienza. In effetti, il ricorrente non chiarisce in alcun modo se le conclusioni rese in data 18.5.2010, in una data successiva a quella della udienza di precisazione delle conclusioni, e di cui si lamenta il mancato esame nella sentenza impugnata, corrispondano o meno alle conclusioni formalizzate in sede di precisazione delle conclusioni. La rilevanza di tale omissione ha carattere decisivo giacchè le conclusioni già rese in sede di precisazione delle conclusioni sono insuscettibili di essere modificate successivamente stante il disposto dell’art. 352 c.p.c.. Così che, se la corte di appello ha pronunciato con completezza su tali conclusioni, ha correttamente operato omettendo di prendere in considerazione in sentenza ulteriori e diverse conclusioni formulate in contrasto con il disposto dell’art. 352 c.p.c..

Detto in altri termini, dal ricorso emerge soltanto che le conclusioni formulate in data successiva all’intervenuta precisazione delle conclusioni sono diverse da quelle formulate nella memoria di costituzione nel giudizio di appello. Non emerge, invece, nulla sulla corrispondenza di dette conclusioni a quelle formulate in un momento intermedio, ossia in sede di precisazione delle conclusioni.

Questa lacuna determina l’inammissibilità del motivo per mancanza di autosufficienza proprio alla luce della giurisprudenza ricordata. L’effettiva considerazione delle conclusioni validamente rese, ossia di quelle rese da ultimo nell’udienza di precisazione delle conclusioni, rileva ai fini della correttezza dell’operato del giudice: che pertanto può dirsi in violazione di legge allorchè non soltanto non riporta tali conclusioni, ma in concreto non pronuncia sulle stesse. Poichè nel nostro caso non è dato sapere se sulle conclusioni omesse sia nella narrativa che nella motivazione della sentenza la corte aveva il dovere di pronunciarsi (corrispondendo tali conclusioni a quelle da ultimo legittimamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni), la censura non supera la soglia dell’ammissibilità.

Attesa la mancata costituzione dell’intimato, nulla per spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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