Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21235 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 14/10/2011), n.21235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli UFFICI

DELL’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MATARAZZI CATELLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N.A. (c.f. (OMISSIS)), ST.MA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso

l’avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DI RIENZO PASQUALE, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1142/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato DI RIENZO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rinvio del giudizio in

attesa dell’esito della Corte Costituzionale (ORD. N.8489/11 SS.UU.),

in subordine rigetto del ricorso e condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.N.A. e St.Ma. convenivano in giudizio il Comune di Roma, proponendo opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, in relazione al terreno con annesso fabbricato, sito in (OMISSIS), distinto nel catasto al foglio numero 602, particelle 443/2,2066 e 2067, per complessivi mq. 1698, che l’ente convenuto aveva espropriato per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale ((OMISSIS)), a seguito di ordinanza sindacale dell’8 agosto 2001.

Il Comune di Roma si costituiva, contestava la domanda attrice, ritenendo la congruità dell’offerta di L. 86.300.999 e che in ogni caso, l’indennità andava contenuta ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16 nei limiti del valore dichiarato dall’espropriato ai fini dell’ici.

Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 14 marzo 2005, ha determinato in complessivi Euro 283.336,07 l’indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Roma agli attori, ordinando il deposito di tale somma, con detrazione delle somme già depositate, presso la Cassa Depositi e Prestiti, con gli interessi legali sulle somme residue, dalla data del decreto di esproprio; ha determinato in complessivi Euro 6.100,00 la somma dovuta dal Comune di Roma agli attori per il ristoro del valore del soprassuolo, con gli interessi legali dalla domanda al saldo; ha condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite agli attori, negli importi liquidati. La Corte del merito, rilevato che i fatti di causa erano incontroversi tra le parti, ha proceduto alla concreta determinazione della somma spettante agli attori, rifacendosi alle valutazioni del C.t.u., pienamente attendibili, ed ha applicato i criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis escludendo l’abbattimento del 40%, in quanto le somme offerte nel decreto di esproprio non erano da ritenersi congrue.

La Corte romana ha respinto ambedue i rilievi delle parti, ritenendo che la valutazione operata dal Consulente di parte attrice aveva preso a riferimento il valore di immobili esistenti nel quartiere (OMISSIS), di valore notoriamente superiore a quelli esistenti nella zona oggetto di esproprio, e che le contestazioni del Comune in relazione all’indice di fabbricabilità ed al costo di costruzione, relativi alle potenzialità edificatorie del terreno, erano assorbite dalla valutazione media effettuata dal Consulente d’ufficio tra i vari criteri di valutazione, analitico, sintetico e sintetico comparativo.

Ha ritenuto di non potere tenere conto della previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 costituente eccezione, con onere probatorio gravante sulla parte eccipiente, cosa che non era avvenuta nella specie.

Ha riconosciuto gli interessi sull’indennità di espropriazione, mentre ha respinto la domanda intesa ad ottenere la rivalutazione per la mancata produzione da parte attrice della documentazione attestante il costo del denaro sostenuto nelle more del giudizio.

Quanto all’indennità relativa al fabbricato esistente sul terreno espropriato, ha richiamato la valutazione del C.t.u., ritenuta congrua, trattandosi di fabbricato di tipo rurale, di modeste dimensioni, con copertura a tettoia e di vecchia costruzione, per cui la richiesta degli attori di somma notevolmente superiore si appalesava contraria all’oggettiva realtà del fabbricato e della zona ove era sito il bene.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Roma, sulla base di tre motivi; si difendono il S.N. e lo St. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il Comune denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e dell’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore del Comune di Roma, in relazione alla potenzialità edificatoria dell’area;

insufficiente e contraddittoria motivazione.

Secondo il Comune, sono erronei per eccesso i tre valori, poi mediati, individuati dal C.t.u. in base ai procedimenti analitico, sintetico e sintetico comparativo. Prima dell’imposizione del vincolo espropriativo, avvenuta nel 1994 con la Deliberazione del C.C. n. 226, gli immobili di cui è causa avevano destinazione di P.R.G. a Zona 1- Insediamenti misti (attività direzionali e terziarie, servizi e residenza), ed ai sensi dell’art. 12 delle N.T.A.:”… La realizzazione di ciascuno dei comprensori nei quali è suddivisa la zona 1^ ( (OMISSIS)) avverrà attraverso piano particolareggiato o altro strumento attuativo esteso al comprensorio stesso, con particolare considerazione per gli aspetti concernenti le infrastrutture generali interne ed esterne e relative connessioni…”; di conseguenza, l’edificabilità di tali aree non era immediata, bensì subordinata all’intervento di uno strumento di urbanizzazione di secondo livello, vale a dire un piano particolareggiato o, in alternativa, una convenzione urbanistica con i proprietari degli immobili interessati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, da trasferire al Comune.

Nessuna delle due ipotesi si è realizzata, sicchè, fino alla data del provvedimento che ha posto il vincolo di esproprio, l’area non aveva le caratteristiche di edificabilità immediata, con la conseguente ricaduta sul valore della stessa.

Inoltre, in sede di approvazione dello S.D.O., l’Amministrazione comunale, tenendo conto di quanto già edificato, ed al fine di evitare Mappesantimenti urbanistici”, ha fissato l’indice di edificabilità dell’area intorno ad 1 mc/mq sicchè, rispetto a quanto stabilito dall’art. 12 delle N.T.A., che fissa indici massimi di fabbricabilità in (OMISSIS) in 1, 60 mc/mq, di cui non oltre 0,50 mc/mq per residenze, il Comune ha limitato la propria capacità edificatoria di oltre 40 punti percentuali (e precisamente, 41,3%).

Il C.t.u. erroneamente ha preso in considerazione gli indici massimi di edificabilità.

Inoltre, il C.t.u. ha sottostimato l’utile dell’imprenditore, calcolando tale elemento come percentuale del costo di costruzione;

è evidente che affinchè un imprenditore accetti il rischio di impresa dell’operazione, l’utile si deve attestare attorno al 7%.

Anche il terzo termine della media è errato. Il C.t.u. ha preso quale valore di riferimento il prezzo pagato per il terreno dove sorge l’IKEA, avente caratteristiche del tutto diverse da quelle del terreno di cui si tratta, in quanto inserito in un piano di lottizzazione convenzionata regolamentata dalla convenzione stipulata nel 1991, con indice di fabbricabilità pari al doppio dello S.D.O. di (OMISSIS).

Il Giudice del merito, oltre ad incorrere nel vizio di errata applicazione delle norme di diritto, non ha dato congrua spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere i rilievi del Comune.

1.2.- Con il secondo motivo, il Comune lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d’ufficio.

Secondo il ricorrente, alla stregua del principio enunciato nelle sentenze del S.C. n. 10934 del 2001 e n. 5283 del 2000, il limite di cui all’art. 16 cit. è da applicarsi d’ufficio.

1.3.- Con il terzo motivo, il Comune lamenta violazione e falsa applicazione dei principi in materia di indennità di espropriazione di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

L’accoglimento delle censure comporta la cassazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l’abbattimento del 40% previsto dall’art. 5 bis.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha ritenuto i rilievi mossi dal Comune sull’indice di fabbricabilità e sul costo di costruzione,relativi alle potenzialità edificatorie del terreno, assorbiti dal calcolo operato dal C.t.u., che aveva mediato i risultati ottenuti con i tre diversi criteri di stima degli immobili.

La Corte si è pertanto espressa sul punto con valutazione di merito, che il Comune ricorrente, attraverso le censure di vizio di violazione di legge e di motivazione, intenderebbe, sostanzialmente, rendere oggetto di riesame, prospettando, a fronte della incontestata natura edificatoria del terreno e dell’accertamento del C.T.U. sulla presenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che l’area non doveva ritenersi di edificabilità “immediata”; che l’indice di fabbricabilità, individuato dal C.T.U. alla stregua delle N.T.A. del P.R.G., era stato notevolmente ridotto in sede di approvazione dello S.D.O. dal Comune, senza indicare l’atto del Comune ed il contenuto dello stesso; che è stato sottostimato l’utile dell’imprenditore, dato che riveste una chiara e sicura natura valutativa, oltre a non costituire elemento di per sè decisivo ai fini della valutazione; che vi è diversità tra il terreno di cui è causa e quello comparato dal C.T.U. in sede di valutazione sintetico- comparativa, a fronte delle argomentate considerazioni del C.T.U. poste a base del raffronto operato.

Ciò posto, va rilevato che non solo l’impianto del motivo, per come prospettato a fronte della valutazione di merito della Corte territoriale, che in sè considerata, non si appalesa nè illogica nè contraddittoria, è inammissibile, ma che sono anche inammissibili gli elementi addotti a sostegno della prospettata valutazione per eccesso.

2.2.- Il secondo motivo è infondato.

La giurisprudenza della Corte è infatti univoca e costante nell’affermare che l’ammontare dell’indennità di espropriazione è suscettibile di riduzione ai sensi di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 solo su eccezione dell’espropriante, il quale provi che l’espropriato ha presentato denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, mentre deve escludersi che la relativa questione possa essere rilevata d’ufficio, atteso che si verte in tema di diritti patrimoniali e rileva il principio dispositivo (così Cass. 719/2011, 29768/08, con specifico riferimento all’onere probatorio gravante sull’espropriante, 12771/07, 24509/06, 24041/06, tra le tante).

Vale solo la pena di rilevare che il profilo trattato, in quanto limitato all’onere della prova gravante sull’espropriante in via di eccezione,non tocca la questione oggetto di rimessione alla Corte costituzionale da parte delle S.U. con l’ordinanza 8489/2011.

2.3.- Il terzo motivo è in limine infondato, in quanto è intervenuta la sentenza della Corte Cost. n. 348 del 2007, dichiarativa della illegittimità costituzionale del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2 convertito con modificazioni nella L. n. 359 del 1992.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA