Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21235 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22747/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S.A.;

– intimato –

nonchè da:

C.S.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE con studio in MILANO C.SO PORTA ROMANA 89/6

(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 68/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PACE che ha chiesto

l’inammissibilità e deposita una cartolina A/R.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate ricorre su un motivo per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 68/31/09, depositata il 23.06.2009 e non notificata, in controversia concernente tre avvisi di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP per gli anni di imposta 2000, 2001 e 2002, notificati ad C.S.A. nella qualità di amministratore di fatto della società Exmachina SRL e da questi impugnati.

In primo grado la CTP aveva accolto i separati ricorsi riconoscendo la insussistenza della responsabilità solidale in capo al ricorrente in relazione alle sanzioni irrogate.

2. Il giudice di secondo grado, riuniti gli appelli proposti dall’Ufficio e dalla parte privata, ha affrontato la preliminare questione della qualificazione di C.S.A. quale amministratore di fatto della società Exmachina SRL. Quindi dopo avere affermato che nessun incarico risultava conferito a questi dalla società e non risultava che lo stesso avesse svolto mansioni per conto della società, concludeva che non risultava provato dall’Ufficio la circostanza che il S. avesse di fatto amministrato la società.

3. La parte privata replica con controricorso e propone ricorso incidentale fondato su cinque motivi, corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la Agenzia lamenta che “la motivazione resa sul fondamentale fatto controverso – se, cioè, C.S.A. fosse l’amministratore di fatto di Exmachina SRL – risulta omessa o, comunque, gravemente insufficiente, in quanto la CTR si limita all’apodittica affermazione secondo cui non vi fosse prova di tale circostanza, senza chiarire l’iter logico attraverso il quale si sia pervenuti a tale convincimento e senza dar conto della disamina degli elementi di prova e di giudizio allegati dall’Agenzia delle entrate”.

L’Agenzia premette che gli accertamenti erano conseguiti ad indagini svolte dalla G. di F., sulla scorta delle quali si era giunti alla conclusione che il S. fosse il promotore ed il gestore non solo della Exmachina SRL, ma di una serie di società apparentemente operanti nel settore del commercio di materiale informatico volte ad immettere sul mercato nazionale fittizie licenze di software, al fine di lucrare l’importo afferente l’evasione dell’IVA consumata dalle società filtro acquirenti a loro volta fornitrici di società di diritto estero, nell’ambito di una complessa frode articolata con più passaggi. Rimarca quindi alcuni degli elementi posti a fondamento delle contestazioni mosse al S., mediante puntuali rinvii alla documentazione prodotta in corso di causa ed alle risultanze istruttorie e segnatamente: il fatto che i rapporti tra la Exmachina e le altre società, con le quali intercorrevano i rapporti economici concernenti la compravendita delle licenze software, erano curati da G.L., dipendente del S.; il contenuto delle dichiarazioni rese da M.A., fiduciario del S.; il contenuto dei mandati fiduciari rilasciati dal S. che avevano ad oggetto la gestione di varie società figuranti in più livelli del meccanismo costituito da cartiere e società filtro, nel quale rientrava la Exmachina; il collegamento tra la società Ilex Trust Service S.A. di (OMISSIS), gestita dal fiduciario di C.S., M.A., per il tramite di G.; la copiosa documentazione extracontabile sequestrata comprovante la gestione della Ilex da parte del S. e la preordinazione del percorso attraverso il quale si compivano le diverse operazioni di compravendita delle licenze software, volte a lucrare indebitamente l’IVA.

1.2. Preliminarmente osserva la Corte che il motivo di ricorso appare ammissibile e che il quesito risulta formulato con sufficienza ed è idoneo ad individuare la questione controversa e a farne comprendere la rilevanza e decisività.

1.3. L’Agenzia ha dato conto, da un lato, della incompleta rilevazione dei fatti indiziari decisivi, in quanto idonei a determinare un diverso esito della decisione, ed in ordine ai quali la sentenza impugnata non consente di individuare un argomento logico a supporto della implicita – esclusione della loro rilevanza rispetto alla ricostruzione della fattispecie concreta che ha condotto la CTR ad escludere che il S. avesse svolto mansioni per conto della società, dall’altro della inidoneità – in relazione ai criteri di causalità logica desumibili dalle massime di esperienza – degli elementi istruttori utilizzati invece dalla CTR a fondamento delle rationes decidendi, atteso che, come sottolineato dalla Agenzia, l’assenza di incarichi formali è situazione che per definizione inerisce alla posizione di amministratore di fatto, ed ha in tal modo superato il vaglio della ammissibilità – con conseguente rigetto della eccezione pregiudiziale formulata dal P.G. e dalla parte resistente -, collocandosi entro gli schemi propri del parametro di legittimità invocato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) che consentono alla Corte il controllo di logicità della motivazione tanto in riferimento alla omessa od inesatta individuazione dei fatti provati che debbono ritenersi rilevanti ai fini della ricostruzione della fattispecie concreta, quanto in relazione all’uso in concreto fatto dal Giudice di merito del procedimento di inferenza logica (Cass. n. 3105/2015).

1.4. Nello specifico esame del motivo, si rende opportuno premettere che per costante orientamento di questa Corte ai fini della corretta individuazione dell’amministratore di fatto è sufficiente l’accertamento dell’avvenuto inserimento nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (cfr. Cass. nn. 4045/2016, 2586/2014, 28819/2008, 6719/2008; cfr. anche Cass. n. 12007/2015).

1.5. Nel caso in esame, la CTR da un lato si è limitata a riscontrare il dato non significativo della mancanza di un incarico formale, dall’altro ha sostenuto apoditticamente il mancato svolgimento di mansioni per conto della società, ed ha ritenuto non provato lo svolgimento dell’amministrazione di fatto della società, senza tuttavia illustrare, alla luce ed in applicazione dei principi prima citati, sulla scorta di quali elementi fattuali sia giunta alle sue conclusioni, atteso che l’accertamento non riguardava la qualifica di amministratore di diritto, bensì quella di amministratore di fatto; ha inoltre omesso di esporre i criteri di valutazione seguiti in merito a tutti gli elementi fattuali portati dall’Ufficio (che per la loro decisività ai fini della qualificazione del S., quale amministratore di fatto, avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione della controversia) – tra i quali, le dichiarazioni rese da M. circa i continui contatti e le disposizioni ricevute tramite il G., dipendente del S., per l’esecuzione delle operazioni commerciali; l’esistenza dei plurimi mandati fiduciari; i collegamenti evidenziati tra le operazioni commerciali intercorrenti in maniera circolare tra le diverse società; la documentazione extracontabile sequestrata – e di illustrare il percorso logico seguito per giungere alla sua assertiva conclusione.

1.6. Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

2.1. Il ricorso incidentale è stato proposto su cinque motivi, prospettati in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale, con i quali si denuncia: 1) l’insufficiente motivazione circa la qualificazione della società Exmachina quale società non attiva; 2) la nullità della sentenza per violazione delle norme in tema di motivazione; 3) la nullità della sentenza per omessa pronuncia circa la denuncia di illegittimità della sentenza di primo grado per violazione delle norme in tema di onere della prova; 4) la nullità della sentenza per omessa pronuncia circa la denuncia di illegittimità della sentenza di primo grado per mancata applicazione delle disposizioni in tema di deducibilità dei costi in relazione ad operazioni ritenute inesistenti; 5) la nullità della sentenza per omessa pronuncia circa le doglianze in tema di irrogazione delle sanzioni.

2.2. Il ricorso incidentale subordinato va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, posto che le censure proposte non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione. Le stesse potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio in ragione dell’accoglimento del ricorso principale (Cass. n. 22501/2006).

2.3. Ugualmente assorbite sono le deduzioni proposte dal contribuente con la memoria ex art. 378 c.p.c. e volte a sollecitare la valorizzazione degli arresti giurisprudenziali contenuti nella sentenza di questa Corte n. 17007/2015, posto che la disamina della questione, concernete l’applicabilità al caso di specie dei principi ivi affermati, presuppone che il fatto sia stato accertato indiscutibilmente al fine di procedere alla verifica di sussumibilità della fattispecie concreta in quella astratta, ma tale circostanza, in ragione dell’accoglimento del ricorso principale, non ricorre.

3.1. In conclusione il ricorso principale va accolto ed il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile: la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del

giudizio di legittimità.

PQM

– Accoglie il ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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