Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21234 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 20/10/2016), n.21234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 202/2014 proposto da:

COMUNE CERES, (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio

dell’avvocato ROSA PATRIZIA SANTORO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONELLA RAVINALE giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE GOFFO, MAURO

LUIGI RUBAT ORS giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1165/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato PATRIZIA SANTORO;

udito l’Avvocato MAURO LUIGI RUBAT ORS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il comune di Ceres chiese ed ottenne dal tribunale di Torino ingiunzione di pagamento nei confronti di S.G. a titolo di canoni locatizi da quest’ultimo dovuti e rimasti impagati.

Nella spiegata opposizione il S. svolse le sue difese intorno alla clausola n. 2 del contratto, la quale prevedeva che, previa autorizzazione del comune quale locatore, il conduttore potesse realizzare opere di straordinaria manutenzione, il cui importo sarebbe stato compensato con i canoni dovuti.

Il tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione di parte degli importi richiesti con i canoni maturati nello stesso periodo, ridusse la somma ingiunta ad Euro 13.014,70.

La corte di appello di Torino, adita dal conduttore, riformò la sentenza impugnata, osservando come le compensazioni ritenute dal tribunale dovessero estendersi a tutti i lavori realizzati dal conduttore, giacchè il criterio annuale di computo, contrattualmente stabilito nella citata clausola n. 2, doveva intendersi riferito esclusivamente ai lavori da eseguirsi in detto periodo di tempo, senza valere inoltre come limite temporale di compensazione, tra le somme dovute in corrispettivo di tali lavori e i canoni maturati in quello stesso periodo. Con la conseguenza che, una volta autorizzati determinati lavori come da eseguirsi in un determinato anno, gli stessi avrebbero potuto essere pagati non soltanto con le somme dovute a titolo di canone locatizio per quell’anno, ma anche, qualora tali somme non fossero risultate sufficienti, con le ulteriori somme dovute per canoni maturati successivamente.

Il comune di Ceres ha presentato ricorso affidato a due motivi esposti in memoria.

S.G. ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione degli artt. 112, 342, 346 e 2909 c.p.c., nonchè degli artt. 1363 e 1366 c.c., lamentando che la corte di appello, pur in assenza di impugnativa della sentenza di primo grado sul punto, e dunque infrangendo il limite del giudicato formatosi sulla decisione del tribunale, non abbia considerato che la autorizzazione del conduttore alla esecuzione dei lavori non avrebbe potuto estendersi ad importi superiori ai canoni dovuti per l’anno di riferimento, con ciò rovesciando l’opposto convincimento del tribunale non contestato da parte appellante.

A tal riguardo, è anche censurata l’argomentazione della corte di merito volta ad una diversa interpretazione della clausola contrattuale, come esclusivamente limitata alla preventiva autorizzazione dei lavori da eseguirsi nell’anno, prescindendo dall’importo degli stessi, nonostante il chiaro tenore letterale della clausola del contratto.

Il motivo è fondato.

La questione fatta oggetto di ricorso fu sottoposta alla corte di appello con l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa per mancata contestazione di un capo decisivo della sentenza, ossia quello avente ad oggetto l’interpretazione della clausola n. 2 del contratto intercorso tra le parti, clausola letta dal tribunale nel senso che l’importo dei lavori autorizzati entro ciascun anno solare avrebbe potuto essere compensato esclusivamente con i canoni locatizi maturati nello stesso arco temporale.

La corte di appello, a pag. 3 della motivazione, respinge l’eccezione premettendo che l’appellante avrebbe svolto una integrale e complessiva contestazione della sentenza del tribunale, precisando alle pagine 10 e 11 del ricorso introduttivo la tesi sull’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto esperibile la compensazione esclusivamente per somme corrispondenti a poco più di tre annualità di canone rispetto alle 13 richieste dall’appellante, il quale – nello stesso atto – avrebbe svolto un’ampia dimostrazione sulla fondatezza della propria posizione.

In realtà, la ampia ma anche generica contestazione rivolta alla sentenza di primo grado si trova poi puntualizzata anche nel controricorso in atti quale contestazione sull’entità della compensazione effettuata (cfr. pag. 8 del controricorso) criticandosi tale compensazione come parziale e quindi non esaustiva, perchè non riferita all’intera spesa sostenuta dal S..

Nell’atto di appello, dunque, e anche nel controricorso presentato davanti a questa corte, la critica ha ad oggetto gli importi posti in compensazione ma non, effettivamente, il criterio in base al quale il tribunale stabilì dette somme. Tale criterio è determinato dall’interpretazione che il tribunale ha ritenuto di dare alla clausola n. 2 del contratto di locazione stipulato dalle parti. Questa ratio decidendi non risulta specificamente presa in considerazione nelle critiche rivolte alla sentenza di primo grado nel ricorso in appello. Nemmeno nel controricorso depositato davanti a questa corte viene del resto effettivamente evidenziato il passo in cui la ragione della decisione è stata sul punto presa in espressa considerazione critica da parte del S..

Venendo al secondo motivo di ricorso, va ricordata la giurisprudenza di questa corte secondo cui il giudicato (interno), formatosi su alcuni capi per mancata impugnazione dei medesimi, comprende sia il decisum che la ratio decidendi, perchè riguarda tutte le premesse in fatto e in diritto poste a fondamento della pronuncia. Deriva da quanto precede, pertanto, che, divenuto incontestabile l’accertamento di tali premesse, lo stesso non può più essere rimesso in discussione con l’impugnazione degli altri capi della decisione, essendo al riguardo ogni questione preclusa (cfr., tra le recenti, Cass. civ., sez. 2^, n. 8105/2015).

Nel caso di specie, la doglianza circa la corretta interpretazione della clausola n. 2 del contratto di locazione realizzerebbe oggettivamente l’effetto di porre nuovamente in discussione la questione ormai coperta da giudicato.

Ne discende l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento dell’ulteriore doglianza, essendo la stessa relativa alla interpretazione della clausola contrattuale in esame, con rinvio alla corte di appello di Torino per nuova decisione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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