Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21234 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 02/10/2020), n.21234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30142-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 525/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CTR della Toscana depositata in data 12 marzo 2018.

Il contribuente D.P.G. ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e in data 24 ottobre 2019 l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio, giusta comunicazione della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Lucca che ha controllato la regolarità degli adempimenti.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere e alla declaratoria di estinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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